Attività prostitutiva omosessuale: il licenziamento non è discriminatorio

La Redazione
La Redazione
29 Luglio 2016

Statuisce la Cassazione che, nel caso oggetto della sentenza n. 12898/2016, il licenziamento irrogato non ha alcuna connotazione discriminatoria, né diretta né indiretta: oggetto della contestazione disciplinare è stata esclusivamente l'attività prostitutiva (sia essa omo o etero sessuale) a danno della P.A. e non l'orientamento sessuale.

Cass. sez. lav., 22 giugno 2016, n. 12898

Un dipendente pubblico chiedeva fosse accertata la nullità del licenziamento discriminatorio, poiché fondato sull'orientamento sessuale, irrogatogli.

La Corte territoriale, confermando la sentenza di prime cure, sosteneva infondata la domanda del lavoratore: il licenziamento non era stato intimato in ragione del suo orientamento sessuale, ma della pubblica e riconoscibile attività di prostituzione da egli esercitata su alcuni siti internet che era chiaramente lesiva del prestigio e dell'immagine dell'Amministrazione di appartenenza, visto anche il ruolo esterno da lui ricoperto.

Ricorreva il lavoratore, sostenendo che i comportamenti contestati si sarebbero svolti tutti nell'ambito della vita privata, al di fuori dell'ambito lavorativo. Pertanto, non sussisteva alcun nesso tra il presunto danno all'immagine e la posizione personale del dipendente.

I giudici di legittimità, invece, confermano l'impostazione della Corte territoriale: “il provvedimento di licenziamento è stato assunto esclusivamente in relazione all'attività di prostituzione pubblicamente esercitata dal dipendente su alcuni siti, in cui egli offriva le proprie prestazioni sessuali a pagamento (con un annuncio corredato da tariffario, rimborso spese, supplemento per le riprese con telecamere e da fotografie che ne ritraevano il volto), attività ritenuta lesiva dell'immagine dell'Ente, in quanto gettava discredito sulla Provincia e su tutta la PA. Si è trattato di un licenziamento per giusta causa che punisce comportamenti tenuti dal dipendente al di fuori dell'attività di lavoro ma ritenuti tali da influire sugli obblighi discendenti dal rapporto”.

Il licenziamento irrogato, pertanto, non ha alcuna connotazione discriminatoria, né diretta né indiretta: oggetto della contestazione disciplinare è stata esclusivamente l'attività prostitutiva (sia essa omo o etero sessuale) a danno della Pubblica Amministrazione e non l'orientamento sessuale.