Le novità del correttivo Jobs act
30 Settembre 2016
Quadro normativo
La legge n. 183/2014 ha conferito deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali e dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro. Nell'esercizio di tali deleghe il Governo ha emanato una pluralità di decreti legislativi nel corso del 2015, di seguito elencati: - D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 (disciplina contratti di lavoro e mansioni); - D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148 (revisione disciplina ammortizzatori sociali); - D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 149 (attività ispettiva lavoro); - D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150 (politiche attive del lavoro); - D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151 (semplificazione rapporti tra PA e cittadini, rapporto di lavoro e pari opportunità). Dopo varie proposte di modifica formulate dalle Commissioni parlamentari e dalla Conferenza Stato-Regioni, il 10 giugno 2016 il Consiglio dei Ministri ha approvato in via preliminare lo schema di decreto correttivo al c.d. Jobs Act. Successivamente, in data 26 luglio 2016, la Commissione Lavoro del Senato ha espresso parere favorevole ma ha richiesto alcune modifiche. Nel rispetto di quanto disposto dall'articolo unico, comma 13, legge n. 183/2014, entro il 25 settembre 2016 (12 mesi dall'entrata in vigore dei decreti legislativi) il Governo ha adottato le disposizioni integrative e correttive dei decreti precedentemente citati.
Modifiche al decreto legislativo n. 81/2015
Tra le novità normative, il tema che ha destato maggior interesse è senza dubbio quello legato alla tracciabilità dei voucher per lavoro accessorio. Come si rileva dai recenti dati forniti dall'INPS, il ricorso al lavoro accessorio evidenzia un notevole incremento. L'Istituto ha difatti comunicato che nel periodo gennaio-luglio 2016 sono stati venduti 84,3 milioni di voucher destinati al pagamento delle prestazioni di lavoro accessorio, con un incremento, rispetto ai primi sette mesi del 2015, pari al 36,2%. Nei primi sette mesi del 2015, la crescita dell'utilizzo dei voucher, rispetto al 2014, era stata pari al 73,0%. L'articolo 48, decreto legislativo n. 81/2015, recante la disciplina delle prestazioni di lavoro accessorio, dispone che tale modalità non debba dar luogo a compensi in misura superiore a 7.000 euro per anno civile, con riferimento alla totalità dei committenti e nel limite pari a 2.000 euro di compensi percepiti da ciascun committente. La nuove disposizioni correttive sostituiscono integralmente il comma 3 dell'art. 49, del D. Lgs. n. 81/2015 prevedendo la piena tracciabilità dei voucher erogati per prestazioni di lavoro accessorio. I committenti imprenditori non agricoli o professionisti, che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio sono tenuti, almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione di lavoro accessorio, a comunicare alla sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, mediante sms o posta elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e l'ora iniziale e finale della prestazione. Analoga previsione in capo agli imprenditori agricoli per i quali viene stabilito l'obbligo di comunicare gli stessi dati, con le medesime modalità ma in relazione ad un "arco temporale non superiore a tre giorni" pertanto prevedendo un periodo più breve rispetto a quanto emerso nello schema iniziale (7 giorni) approvato in via preliminare nel mese di giugno 2016 ma che tenga comunque conto della difficoltà di prevedere in anticipo il numero esatto di lavoratori da utilizzare, stante le specificità di un settore particolarmente condizionato dalle condizioni meteorologiche. È del tutto evidente che la norma, nella sua nuova formulazione, non lascia spazio ad alcun abuso stante l'indicazione dell'ora di inizio e di fine della prestazione accessoria, prevedendo un termine estremamente preciso per effettuare la comunicazione (60 minuti), legato proprio all'ora iniziale e prevedendo altresì il ricorso a strumenti elettronici quali sms e posta elettronica (ma la medesima norma fa salva la possibilità di prevedere nel futuro ulteriori modalità di comunicazione che tengano conto di eventuali sviluppi tecnologici) che in sede di accesso ispettivo lascerebbero spazio a ben pochi dubbi o interpretazioni di sorta, sulla scia di quanto già disposto in materia di comunicazioni obbligatorie previste per l'instaurazione dei rapporti di lavoro. In caso di violazione degli obblighi di comunicazione è ora prevista una sanzione amministrativa da euro 400 a 2.400 euro in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione inoltre viene espressamente indicato che le suddette violazioni non sono regolarizzabili previa diffida ex art. 13, D. Lgs. n. 124/2004. Le ulteriori variazioni al D.Lgs. n. 81/2015 attengono all'art. 45 e all'art. 55. In merito al primo articolo, in materia di apprendistato di alta formazione e di ricerca, per effetto di una modifica al testo, il novellato comma 4 stabilisce che la regolamentazione e la durata del periodo di apprendistato per attività di ricerca o per percorsi di alta formazione é rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, per i soli profili che attengono alla formazione, sentite (la versione precedente prevedeva "in accordo con") le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, le università, gli istituti tecnici superiori e le altre istituzioni formative o di ricerca comprese quelle in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale o regionale e aventi come oggetto la promozione delle attività imprenditoriali, del lavoro, della formazione, dell'innovazione e del trasferimento tecnologico. Il successivo comma 5, integralmente sostituito, nella sua nuova versione prevede che laddove manchi la regolamentazione regionale, l'attivazione dei percorsi di apprendistato per attività di ricerca e di alta formazione venga disciplinata secondo gli standard formativi definiti con decreto di cui al successivo art. 46, comma 1. All'art. 55 del medesimo decreto legislativo, in materia di abrogazioni e norme transitorie, è stato aggiunto il comma 2-bis con cui si prevede la facoltà di prorogare i contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale stipulati ai sensi dell'art. 3, del D. Lgs. n. 167/2011, in corso alla data di entrata in vigore del decreto correttivo in esame ed in relazione ai quali l'apprendista non abbia conseguito la qualifica o il diploma professionale. Modifiche al decreto legislativo n. 148/2015
(Contratti di solidarietà - Imprese di rilevante interesse strategico - NASpI stagionali - Risorse ammortizzatori sociali in deroga - CIGS) Il nuovo decreto interviene in riferimento alle modalità operative per l'attuazione delle sospensioni o delle riduzioni di orario di lavoro che danno accesso alle prestazioni garantite dagli ammortizzatori sociali. Com'è noto, l'art. 15, comma 2, del D. Lgs. n. 148/2015 dispone che la domanda telematica per il trattamento di integrazione ordinaria salariale, debba essere presentata entro il termine di 15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa. Il termine tanto stringente quanto incomprensibile, in vigore dal 24 settembre 2015, ha destato molte perplessità. Recependo le varie istanze di modifica, l'art. 2 del decreto correttivo ora prevede un'estensione dei termini al verificarsi di eventi oggettivamente non evitabili (ad esempio neve e pioggia), in relazione ai quali il limite temporale viene stabilito "alla fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l'evento". Per quanto concerne le richieste di CIGS (prevista per i casi di riorganizzazione aziendale, crisi aziendale, ad esclusione, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dei casi di cessazione dell'attività produttiva dell'azienda o di un ramo di essa, contratto di solidarietà), ricordiamo che l'art. 25, comma 1, del D.Lgs. n. 148/2015 stabilisce che la domanda di concessione del trattamento salariale debba essere presentata entro sette giorni dalla data di conclusione della consultazione sindacale o dalla data di stipula del relativo accordo aziendale. Orbene, le nuove disposizioni modificano il successivo comma 2 dell'art. 25 che, nella rinnovata formulazione adesso dispone che la sospensione o la riduzione dell'orario debbano avere inizio "entro trenta giorni" dalla data di presentazione della domanda del trattamento straordinario di integrazione salariale sostituendo la locuzione "non prima del trentesimo giorno" pertanto non sarà più necessario attendere il decorso dei 30 giorni prima di poter sospendere i lavoratori interessati. L'art. 41 del D. Lgs. n. 148/2015 disciplina i contratti di solidarietà c.d. "espansivi", vale a dire quegli accordi collettivi aziendali stipulati ai sensi dell'articolo 51 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 che prevedono, a fronte di una stabile riduzione dell'orario di lavoro e della retribuzione, l'assunzione di nuovo personale a tempo indeterminato, con applicazione di aliquote contributive ridotte applicate alla retribuzione lorda (si legga la Risposta Interpello Min. Lav. 3 ottobre 2008, n. 42 di interpretazione dell'art. 2, comma 1, del decreto legge n. 726/1984, convertito con modificazioni dalla legge n. 863/1984) per ogni mensilità corrisposta ai nuovi assunti, a condizione che nei 12 mesi che precedono le nuove assunzioni, il datore di lavoro non abbia proceduto a riduzioni di personale ovvero a sospensioni dal lavoro per CIGS. Il decreto correttivo integra tali disposizioni ed introduce il comma 3-bis stabilendo che i contratti di solidarietà c.d. "difensivi" vale a dire quelli che prevedono una riduzione di orario e di retribuzione allo scopo di evitare la riduzione del personale, in corso da 12 mesi e quelli stipulati prima del 1 gennaio 2016, possono essere trasformati in contratti di solidarietà "espansiva" a condizione che la riduzione complessiva dell'orario di lavoro non risulti superiore a quella già concordata. In tali casi, ai lavoratori spetterà un trattamento di integrazione salariale pari al 50% di quello previsto prima della trasformazione del contratto ed il datore di lavoro integrerà tale trattamento fino al raggiungimento della misura dell'integrazione originaria. L'integrazione a carico del datore di lavoro non è imponibile ai fini previdenziali ed i lavoratori beneficeranno dell'accredito figurativo dei contributi come previsto dall'art. 6 del D. Lgs. 148/2015. Il decreto correttivo richiama poi l'art. 21, comma 5, nella parte in cui prevede che le quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione dell'orario di lavoro sono a carico della gestione di afferenza, ad eccezione di quelle relative a lavoratori licenziati per motivo oggettivo o nell'ambito di una procedura di licenziamento collettivo, entro 90 giorni dal termine del periodo di fruizione del trattamento di integrazione salariale, ovvero entro 90 giorni dal termine del periodo di fruizione di un ulteriore trattamento straordinario di integrazione salariale concesso entro 120 giorni dal termine del trattamento precedente. Il correttivo prevede inoltre la riduzione in misura pari al 50% del contributo addizionale per le imprese che ricorrano al trattamento di integrazione salariale nei casi fin qui descritti. Ricordiamo che ai sensi del comma 1 e del comma 2 dell'art. 41 in esame, per i datori di lavoro che ricorrano a contratti di solidarietà "espansiva" sono previste aliquote contributive ridotte (15% per i primi dodici mesi, 10% per i successivi dodici mesi e 5% per ulteriori dodici mesi) ovvero per i lavoratori di età compresa tra 15 e 29 anni assunti in forza dei citati accordi espansivi, la quota contributiva a carico del datore di lavoro sarà corrispondente a quella prevista per gli apprendisti. Il decreto correttivo precisa che tali agevolazioni si applicano solo per il periodo compreso tra la data di trasformazione del contratto e il suo termine di scadenza, computandosi altresì ai fini della durata massima complessiva del trattamento. Il nuovo art. 41, comma 3-bis, infine, precisa che ai lavoratori rientranti nei casi in esso disciplinati (trasformazione "espansiva") non si applica la disposizione che prevede l'anticipazione del trattamento di pensione prevista dal successivo comma 5 a favore di coloro che avendo un'età inferiore a quella prevista per la pensione di vecchiaia di non più di ventiquattro mesi ed avendo altresì maturato i requisiti minimi di contribuzione per la pensione di vecchiaia, abbiano accettato di svolgere una prestazione di lavoro di durata non superiore alla metà dell'orario di lavoro. L'introduzione del comma 4-bis nel complesso delle disposizioni contenute nell'art. 42 del D. Lgs. n. 148/2015, prevede la possibilità, nei casi di accordi sindacali conclusi e sottoscritti in sede governativa entro il 31 luglio 2015 e riguardanti imprese di rilevante interesse strategico per l'economia nazionale, di ottenere, a domanda e con decreto interministeriale, la reiterazione della riduzione contributiva di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto legge n. 510 del 1996 per la durata stabilita dalla commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e comunque entro il limite massimo di 24 mesi. Nello specifico il comma 4 dell'art. 6 testé citato prevede la riduzione della contribuzione previdenziale ed assistenziale dovuta dai datori di lavoro in relazione ai lavoratori interessati dalla riduzione dell'orario di lavoro in misura superiore al 20%; la misura della predetta riduzione è elevata al 25% ed al 30% per le aree di cui agli obiettivi 1 e 2 del regolamento CEE 24 giugno 1988 n. 2052/88. Nei casi in cui l'accordo preveda una riduzione dell'orario superiore al 30% la predetta misura è elevata rispettivamente al 35% ed al 40%. Le modifiche al D.Lgs. n. 148 introducono importanti novità anche in materia di NASpI, grazie alle previsione del comma 4-bis che integra i contenuti dell'art. 42 e prevede un allungamento della durata del trattamento per i lavoratori stagionali. Ricordiamo che tali tipologie di lavoratori hanno diritto alla NASpI al pari di tutti gli altri lavoratori, per una durata pari alla metà delle settimane lavorate negli ultimi 4 anni (art. 5, D. Lgs. n. 22/2015). Per i lavoratori occupati nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, si riscontra tuttavia una media di lavoro di 6 mesi all'anno con un sussidio di durata massima di 3 mesi. Viene ora previsto un prolungamento della durata del trattamento NASpI per i lavoratori con qualifica di stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, per gli eventi di disoccupazione verificatisi nel 2016. Il nuovo comma prevede che, ferma restando la durata massima di 4 mesi per i trattamenti NASpI testé menzionati, qualora la durata del periodo calcolato secondo quanto previsto all'art. 5 D. Lgs. n. 22/2015 (numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni) sia inferiore alla durata ottenuta disapplicando il secondo periodo del comma 1 del medesimo articolo 5 (quindi computando i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione ad eccezione di prestazioni di mini-ASpI e di NASpI, fruite negli ultimi quattro anni), la durata della NASpI viene incrementata di un mese. La differenza tra le due durate deve essere di almeno 12 settimane. L'introduzione dei successivi commi 4-ter e 4-quater attengono invece alla copertura ed al monitoraggio di spesa relativo agli oneri derivanti dal prolungamento del sussidio previsto al comma precedente, indicati in 57 milioni di euro per l'anno 2016 e in 78,6 milioni di euro per l'anno 2017. Al seguente art. 44 viene aggiunto il comma 6-bis con il quale viene prevista la facoltà per le regioni e per le province autonome di Trento e Bolzano di concedere, per l'anno 2016, trattamenti di integrazione salariale e di mobilità in deroga anche alle disposizioni previste dal Decreto n. 83473 del 1 agosto 2014, recante la disciplina dei criteri per la concessione di ammortizzatori sociali in deroga alla normativa vigente, a tal fine è previsto un ampliamento dal 5% al 50% delle risorse finanziarie non spese che le regioni e le province autonome possono utilizzare per la concessione dei citati ammortizzatori sociali. In alternativa, è prevista la possibilità per tali enti di destinare le risorse non spese ad azioni di politica attiva. Ancora in materia di integrazione salariale, viene introdotto il comma 11-bis che prevede in deroga alla durata prevista dall'art. 4, comma 1, e dall'art. 22, commi 1, 2 e 3 del medesimo provvedimento, un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria della durata massima pari a 12 mesi, alle imprese operanti nelle aree di crisi industriale complessa riconosciuta alla data di entrata in vigore del decreto correttivo in esame e che cessano di godere del trattamento di integrazione salariale straordinaria per scadenza dei termini nel periodo compreso tra il 1 luglio ed il 31 dicembre 2016. La misura richiede il preventivo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la presenza del Ministero dello sviluppo economico e della regione. A tal fine le imprese richiedenti devono presentare un piano di recupero occupazionale che preveda specifici percorsi di politiche attive del lavoro concordati con la regione, finalizzati alla rioccupazione dei lavoratori, dichiarando contestualmente di non poter ricorrere al trattamento di integrazione salariale straordinaria né secondo le disposizioni del nuovo decreto correttivo né secondo quelle previste dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 13 gennaio 2016, n. 94033. Modifiche al decreto legislativo n. 149/2015
(Sede dell'Ispettorato - Vigilanza sul lavoro accessorio - Uso non corretto dei tirocini) Tra le modifiche apportate al D.Lgs. n. 149 contenente disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, si rileva la sostituzione dell'art. 1, comma 4 che cambia nella forma ma non nella sostanza, prevedendo la sede centrale dell'Ispettorato presso un immobile demaniale in Roma ed altre 80 sedi territoriali; la variazione va letta in una prospettiva di ampliamento del potere decisionale concesso all'Ispettorato in merito alle decisioni sull'allocazione della propria sede centrale. Decisamente di rilievo più pratico è l'integrazione apportata all'art. 2, comma 2, lettera a) del medesimo Decreto, in quanto aggiunge alle funzioni ed attribuzioni dell'Ispettorato le direttive emanate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali "contenenti anche specifiche linee di indirizzo per la vigilanza sul corretto utilizzo delle prestazioni di lavoro accessorio". La novità sembra rafforzare l'intento di stringere la morsa dei controlli sul fenomeno del lavoro accessorio e si affianca alle modifiche apportate al D.Lgs. n. 81/2015, lasciando presagire interventi di controllo e di prevenzione degli abusi che ora, alla luce della prevista tracciabilità dei voucher, assumono una connotazione decisamente più marcata. Lo stesso intento è riscontrabile nella modifica della successiva lettera e), laddove si specifica che le attività di prevenzione e di promozione della legalità, finalizzate al contrasto del lavoro sommerso e irregolare terranno conto anche dell'uso irregolare dei tirocini (altro fenomeno che si presta ad abusi attraverso la dissimulazione di veri e propri rapporti di lavoro dipendente). Modifiche al decreto legislativo n. 150/2015
(ANPAL - ISFOL) Mediante l'inserimento del comma 4-bis all'art. 5 del D. Lgs. n. 150/2015, si prevede che l'ANPAL effettui la verifica dei residui passivi a valere sul fondo di rotazione di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto legge n. 148/1993, relativi ad impegni assunti in data antecedente alla data di entrata in vigore del decreto correttivo. Con decreto interministeriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero e dell'economia e delle finanze, in seguito alle verifiche effettuate dall'ANPAL, verranno individuate le risorse da disimpegnare che, in misura pari al 50%, confluiscono in una gestione a stralcio per essere utilizzate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. In merito alle funzioni attribuite all'ANPAL, mediante le modifiche all'art. 9, comma 1, del D. Lgs. n. 150/2015 si definiscono i servizi per il lavoro che rientrano nelle competenze dell'Agenzia, tramite il rinvio ai servizi e alle misure di politica attiva elencate nell'articolo 18 dello stesso decreto legislativo, specificando inoltre che all'Agenzia compete anche lo svolgimento delle attività già in capo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di promozione e coordinamento dei programmi formativi destinati alle persone disoccupate, ai fini della qualificazione e riqualificazione professionale, dell'autoimpiego e dell'immediato inserimento lavorativo, nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Al successivo art. 10 viene aggiunto il comma 3-bis che prevede dal 1 dicembre 2016, la variazione della denominazione dell'ISFOL, che diventerà Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP). La nuova denominazione appare maggiormente corrispondente ai compiti di monitoraggio e di valutazione dell'Istituto. Ancora in riferimento all'ISFOL, al fine di evitare che i lavoratori possano subire pregiudizio nelle prospettive di carriera, il decreto correttivo sostituisce il quarto periodo dell'art. 4, comma 9, del D. Lgs. 150/2015 prevedendo la soppressione dei "ruoli ad esaurimento" per i dipendenti dell'Istituto che transitano nei ruoli ANPAL ai quali continuerà ad applicarsi il contratto collettivo nazionale dell'ente di provenienza. Tra le modifiche di maggior rilevanza rileviamo quella apportata all'art. 118 della legge n. 388/2000 che ora prevede espressamente la possibilità per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali di revocare l'autorizzazione all'attivazione dei fondi interprofessionali per la formazione continua e di disporne il commissariamento qualora vengano meno i requisiti e le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione. Da ultimo si evidenzia che per l'anno 2016 viene aumentato di 30 milioni lo stanziamento (già previsto in 140 milioni) per il funzionamento dei centri per l'impiego, inoltre per l'anno scolastico 2016-2017 si consente l'utilizzo delle risorse già destinate all'anno scolastico 2015-2016 e non utilizzate, al fine di potenziare la sperimentazione dei percorsi formativi rivolti all'apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore ed il certificato di specializzazione tecnica superiore e dei percorsi formativi rivolti all'alternanza scuola lavoro. Modifiche al decreto legislativo n. 151/2015
(Lavoro persone disabili - Controlli a distanza - Dimissioni online) Le modifiche apportate al D.Lgs. n. 151 assumono notevole importanza nella pratica quotidiana degli operatori del settore, imprese e professionisti. Il decreto correttivo dispone alcune modifiche alla legge 12 marzo 1999, n. 68 che disciplina il diritto al lavoro delle persone con disabilità. Viene innanzitutto modificato l'art. 4, comma 3-bis precisando che la computabilità dei lavoratori già disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro, anche se non assunti tramite il collocamento obbligatorio, riguarda i lavoratori che abbiano una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 60 per cento. L'art. 15, comma 4, legge n. 68/1999 rinnovato nella sua formulazione ora prevede che l'importo delle sanzioni relative alla violazione dell'obbligo di invio del prospetto informativo ed alla mancata copertura della quota obbligatoria, sia legato alla misura del contributo esonerativo previsto dall'art. 5, comma 3-bis della medesima norma, vale a dire pari a "cinque volte la misura del contributo esonerativo". La previsione del nuovo comma 4-bis modifica ulteriormente il contenuto dell'art. 15 e prevede che per le violazioni relative alla mancata copertura della quota d'obbligo è applicabile la procedura della diffida prevista dall'art. 13 del D. Lgs. n. 124/2004 ed in relazione alla quota d'obbligo non coperta, dispone la presentazione agli uffici competenti della richiesta di assunzione o la stipulazione del contratto di lavoro con la persona avviata dagli uffici competenti. Il successivo comma 5 viene sostituito e prevede che gli importi delle sanzioni amministrative previste per la violazione dell'obbligo di invio del prospetto informativo, siano adeguati ogni cinque anni con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Rivestono notevole interesse anche le modifiche apportate dal correttivo in materia di controlli a distanza ex art. 4, comma 1, legge n. 300/1970 in considerazione dell'istituzione dell'Ispettorato nazionale del lavoro.. Il terzo periodo del medesimo articolo viene difatti modificato e chiarisce che, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più sedi territoriali dell'Ispettorato, in mancanza di accordo sindacale, gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere installati, in alternativa, previa autorizzazione della sede territoriale o della sede centrale dell'Ispettorato. I provvedimenti autorizzativi adottati dall'Ispettorato sono definitivi per cui non è possibile proporre contro gli stessi ricorso gerarchico. Il decreto correttivo interviene infine in materia di dimissioni online, chiarendo che la relativa disciplina non si applica ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche. Ricordiamo in tal senso che ai sensi dell'art. 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono considerate Amministrazioni pubbliche tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Recependo le istanze pervenute dal Consiglio nazionale dei Consulenti del Lavoro, le disposizioni integrative del D.Lgs. n. 151 hanno inoltre previsto che la procedura relativa alla presentazione telematica delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali, contemplata nell'art. 26 del suindicato decreto, obbligatoria per le dimissioni avvenute dal 12 marzo 2016 a pena di inefficacia, potrà ora essere espletata anche per il tramite e con l'assistenza dei consulenti del lavoro e delle sedi territoriali dell'Ispettorato nazionale del lavoro. In conclusione
Come rilevato nei paragrafi precedenti, la norma contiene molteplici correttivi che interessano temi di vario genere, l'attenzione di tutti resta però circoscritta principalmente alla stretta apportata all'utilizzo indiscriminato dei voucher per il lavoro accessorio, indubbiamente per il "peso" che tale strumento ha assunto nel mercato del lavoro e per gli evidenti aspetti pratici, adesso anche sanzionatori. Tra i rilievi critici mossi soprattutto da parte sindacale notiamo che tale stretta si sostanzia nella mera indicazione dell'ora di inizio e di fine della prestazione, scelta che si dimostrerà indubbiamente efficace nella limitazione degli abusi che negli ultimi anni hanno caratterizzato questa particolare tipologia di lavoro ma che potrebbe rivelarsi insufficiente a disciplinare compiutamente la materia. A tale proposito va ricordato che nella norma approvata non vi è traccia di alcuni aspetti controversi e presenti nello schema approvato in via preliminare. Tra questi e con particolare riferimento al settore agricolo, era inizialmente prevista la riduzione del limite di utilizzo dei voucher da 7.000 a 2.000 ma nella versione definitiva il limite resta a 7.000 come stabilito per la generalità dei committenti; tra le questioni discusse ricordiamo altresì la richiesta da parte di alcune parti sociali di introdurre idonee misure volte ad individuare l'effettivo occasionalità delle prestazioni oltre a garantire l'esclusione del sistema "voucher" per quei settori caratterizzati da un elevato indice di pericolosità delle prestazioni e che necessitano di una specifica formazione dei lavoratori, se opportuno anche stabilendo un limite espresso come percentuale di utilizzo di lavoratori accessori rispetto ai lavoratori dipendenti in forza presso il committente. In merito al prolungamento della NASpI per i lavoratori stagionali è stato obiettato che l'incremento di un mese non è ancora sufficiente poiché prima dell'introduzione della NASpI tali soggetti potevano ottenere un indennizzo per l'intero periodo dell'anno non lavorato. Tra gli aspetti positivi si annoverano l'ampliamento del termine previsto per la presentazione delle domande di cassa integrazione ordinaria nel caso di eventi oggettivamente non evitabili e la correzione dell'art. 2 dell'art. 25, D.Lgs. 148/2015 che elimina inutili ritardi nella sospensione o riduzione di orario dei lavoratori interessati da eventi straordinari di integrazione salariale. Lo stesso Ministro Poletti, con comunicato stampa del 24 settembre 2016, ha precisato che "..per le situazioni non coperte da queste misure verrà predisposto un intervento normativo specifico all'interno della legge di bilancio", pertanto c'è da aspettarsi qualche ulteriore correttivo nei prossimi mesi, mentre attendiamo che quello sin qui esaminato entri in vigore, come previsto, il giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. |