Reclamo nel rito Fornero: il termine non decorre dalla lettura in aula della sentenza
30 Agosto 2016
Cass. sez. lav., 19 agosto 2016, n. 17211
Il termine breve per la proposizione del reclamo previsto dall'art. 1, co. 58, L. n. 92/2012 non può farsi decorrere dalla lettura in udienza del dispositivo e della contestuale motivazione della sentenza del Tribunale ex art. 429, co. 1 c.p.c.
A norma dell'art. 1, co. 58, L. n. 92/2012, infatti, il reclamo avverso la sentenza del Tribunale si propone con ricorso da depositare, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla comunicazione, o dalla notificazione se anteriore. In mancanza di tale comunicazione o notificazione, aggiunge il co. 61, si applica il termine lungo di sei mesi dalla pubblicazione previsto dall'art. 327 c.p.c.
Pertanto, continua la Corte, se è vero che, in mancanza di diversa previsione, è applicabile anche alla disciplina introdotta per il rito del lavoro dall'art. 429, co. 1 c.p.c. il chiarimento dato dalla Cassazione in merito all'art. 281 sexies c.p.c. per cui la lettura della sentenza in udienza e la sottoscrizione del giudice del verbale che la contiene esonerano il cancelliere dall'onere di comunicazione, tuttavia la L. n. 92/2012 ha introdotto un nuovo rito speciale, la cui disciplina può essere integrata dai principi processuali generali solo per gli aspetti in cui vi è lacuna del dettato normativo e che non richiama, almeno espressamente, la possibilità di definire il giudizio con la cd. sentenza contestuale di cui all'art. 429, co. 1 c.p.c.
Conclude, quindi, la Cassazione che nel rito Fornero non è possibile far decorrere dalla lettura della sentenza in aula, in sostituzione della comunicazione o notificazione della pronuncia, il termine di 30 giorni entro cui presentare ricorso in appello. Bussole di inquadramento |