Reclamo nel rito Fornero: il termine non decorre dalla lettura in aula della sentenza

La Redazione
30 Agosto 2016

Il termine breve per la proposizione del reclamo previsto dall'art. 1, co. 58, L. n. 92/2012 non può farsi decorrere dalla lettura in udienza del dispositivo e della contestuale motivazione della sentenza del Tribunale ex art. 429, co. 1 c.p.c. È quanto affermato dalla Cassazione, con sentenza n. 17211/2016.

Cass. sez. lav., 19 agosto 2016, n. 17211

Il termine breve per la proposizione del reclamo previsto dall'art. 1, co. 58, L. n. 92/2012 non può farsi decorrere dalla lettura in udienza del dispositivo e della contestuale motivazione della sentenza del Tribunale ex art. 429, co. 1 c.p.c.

A norma dell'art. 1, co. 58, L. n. 92/2012, infatti, il reclamo avverso la sentenza del Tribunale si propone con ricorso da depositare, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla comunicazione, o dalla notificazione se anteriore. In mancanza di tale comunicazione o notificazione, aggiunge il co. 61, si applica il termine lungo di sei mesi dalla pubblicazione previsto dall'art. 327 c.p.c.

Pertanto, continua la Corte, se è vero che, in mancanza di diversa previsione, è applicabile anche alla disciplina introdotta per il rito del lavoro dall'art. 429, co. 1 c.p.c. il chiarimento dato dalla Cassazione in merito all'art. 281 sexies c.p.c. per cui la lettura della sentenza in udienza e la sottoscrizione del giudice del verbale che la contiene esonerano il cancelliere dall'onere di comunicazione, tuttavia la L. n. 92/2012 ha introdotto un nuovo rito speciale, la cui disciplina può essere integrata dai principi processuali generali solo per gli aspetti in cui vi è lacuna del dettato normativo e che non richiama, almeno espressamente, la possibilità di definire il giudizio con la cd. sentenza contestuale di cui all'art. 429, co. 1 c.p.c.

Conclude, quindi, la Cassazione che nel rito Fornero non è possibile far decorrere dalla lettura della sentenza in aula, in sostituzione della comunicazione o notificazione della pronuncia, il termine di 30 giorni entro cui presentare ricorso in appello.

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