Comunicazione dell’evento interruttivo del giudizio a mezzo PEC: da quando decorre il termine per la riassunzione?
10 Ottobre 2017
Il caso. Nel corso di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la società opposta veniva dichiarata fallita. Il giudizio veniva dichiarato interrotto e riassunto dalla società opponente nei confronti della curatela del fallimento. Il Tribunale dichiarava estinto il giudizio e la Corte d'appello confermava tale decisione, ritenendone tardiva la riassunzione, in quanto l'evento interruttivo, e cioè il fallimento della società opposta, era stato portato a conoscenza del procuratore della società opponente attraverso una specifica dichiarazione comunicata a mezzo PEC dal difensore della stessa società opposta.
La società soccombente ha proposto ricorso in Cassazione, ritenendo non idonea tale comunicazione a determinare la conoscenza legale dell'evento e che, pertanto, il termine per la riassunzione doveva decorrere dalla data in cui il giudice aveva dichiarato l'interruzione del processo, con conseguente tempestività della sua riassunzione.
La dichiarazione di fallimento determina l'automatica interruzione del processo. La Cassazione conferma di dover applicare al caso di specie le disposizioni contenute negli artt. 43, comma 3, l. fall., 300 e 305 c.p.c., in base alle quali la dichiarazione di fallimento determina l'automatica interruzione del processo, con termine trimestrale per la riassunzione che decorre dalla data della conoscenza “legale” dell'evento, conoscenza cioè acquisita non in via di mero fatto, ma per il tramite di una dichiarazione, notificazione o certificazione rappresentativa dell'evento che determina l'interruzione del processo.
Il termine per la riassunzione decorre dalla conoscenza “legale” dell'evento. La comunicazione della dichiarazione dell'evento interruttivo del giudizio, effettuata a mezzo PEC, è da ritenersi equivalente alla notifica effettuata per mezzo del servizio postale ed è, pertanto, idonea a dimostrarne la conoscenza legale da parte del destinatario, in mancanza di prova contraria, che non risulta fornita nel caso in esame (Cass. civ., Sez. Un., sent., 20 marzo 2008, n. 7443).
Pertanto, la riassunzione del giudizio è da ritenersi tardiva, in quanto l'evento interruttivo era stato validamente portato a conoscenza nei termini di legge.
Per tali ragioni, la Suprema Corte rigetta il ricorso. |