Decesso del coniuge dopo la sentenza non definitiva di divorzio: il procedimento si interrompe?
17 Ottobre 2017
Nel caso di specie il Tribunale di Genova aveva pronunziato sentenza non definitiva di divorzio tra Tizio e Caia; il processo era poi proseguito per le questioni accessorie ma Tizio era deceduto dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni ma prima del decorso dei termini ex art. 190 c.p.c. Accertato l'evento morte il Giudice ha dichiarato l'interruzione del processo che, dunque, potrà essere riassunto nei termini di legge dagli eredi del de cuius.
Il Tribunale ricorda, infatti, che, secondo Cass. 24 luglio 2014, n. 16951, il procedimento per la definizione di questioni di rilevanza patrimoniale non si estingue per cessata materia del contendere ma prosegue nonostante il decesso di uno dei coniugi poiché anche se è vero che la morte di un coniuge determina il venir meno dello status, intrasmissibile agli eredi, diverso è il caso in cui la sentenza dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio sia già stata pronunciata e il giudizio di legittimità prosegua, anche unicamente per la determinazione dell'assegno, come avvenuto nel caso di specie. Non essendo ancora decorsi i termini per il deposito delle memorie ex art. 190 c.p.c., il Collegio richiama, però, Cass. 30 ottobre 2009, n. 23042 secondo cui deve essere dichiarata l'interruzione del processo qualora la morte della parte costituita in giudizio sia notificata successivamente all'udienza di precisazione delle conclusioni ma prima della scadenza dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. in quanto la l. n. 353/1990 ha equiparato la chiusura della discussione davanti al Collegio al momento in cui, dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni, viene a scadere il termine per il deposito delle comparse conclusionali e di replica. |