Morte dell'usufruttuario e debiti condominiali
17 Ottobre 2017
In caso di decesso dell'usufruttuario, i debiti che questi abbia lasciato nei confronti del condominio da chi devono essere saldati?
Secondo il disposto dell'art. 67 disp. att. c.c., come modificato dalla l. n. 220/2012, l'usufruttuario di un piano o porzione di piano ha diritto di votare in assemblea per gli affari che attengono all'ordinaria amministrazione e al semplice godimento delle cose e dei servizi comuni (comma 6) ovvero quando assuma su di sé l'onere di provvedere alle riparazioni che il nudo proprietario rifiuti di eseguire, oppure allorché provveda egli stesso a partecipare a miglioramenti ed addizioni su cose comuni deliberate in assemblea (comma 7). Da ultimo, ed è questa la novità, nudo proprietario e usufruttuario rispondono solidalmente per i contributi dovuti all'amministrazione condominiale. Nello specifico, in caso di morte dell'usufruttuario i debiti da questi accumulati divengono debiti a carico dell'eredità e, quindi, saranno trasferiti agli eredi (sempre che gli stessi abbiano accettato l'eredità). Comunicato all'amministratore il decesso dell'usufruttuario, per effetto del quale viene meno il diritto reale di godimento, consolidandosi nel nudo proprietario l'esclusiva ed integrale proprietà dell'immobile, il legale rappresentante del condominio dovrà richiedere il pagamento dei debiti accumulati dal de cuius solo al condomino. Restando gli eredi dell'usufruttuario soggetti estranei al condominio. Tuttavia, si precisa che il nudo proprietario avrà, in ogni caso, diritto a ripetere da questi ultimi quanto versato al condominio e di competenza dell'usufruttuario deceduto. |