Trasformazione da full a part-time, quando non si riproporzionano i permessi ex L. 104
17 Ottobre 2017
A seguito della trasformazione del rapporto di lavoro in part-time verticale, un datore di lavoro riproporzionava i tre giorni di permesso mensile riconosciuti al dipendente che accudiva la figlia minore affetta da handicap grave. La Cassazione, con sentenza n. 22925/2017, delinea i limiti entro cui permane il diritto alla integrale fruizione dei permessi ex art. 33, co. 3, L. n. 104/1992.
Il percorso argomentativo della Corte muove dalle finalità dell'istituto in esame, ovvero la tutela della salute psico-fisica del disabile quale diritto fondamentale dell'individuo tutelato dall'art. 32 Cost. che impone, in assenza di una specifica disciplina, di ricercare la soluzione più aderente al rilievo degli interessi in gioco. Si impone, quindi, un'interpretazione della disciplina attuativa della Direttiva 97/81/CE – che puntualizza le implicazioni del divieto di discriminazione tra lavoratori a tempo pieno e lavoratori a tempo parziale – nel senso che non configura un ostacolo alla esclusione dal riproporzionamento del part-time verticale in ordine ai permessi ex art. 33, co 3. Dall'altro lato, però, non può trascurarsi la necessità di evitare che “le particolari modalità di articolazione della prestazione lavorativa nel caso del part-time verticale si traducano, quanto alla fruizione dei permessi in oggetto, in un irragionevole sacrificio per la parte datoriale”.
Pertanto, alla luce di una valutazione comparativa delle esigenze dei datori di lavoro e dei lavoratori in materia di permessi mensili riconosciuti per assistere un familiare in condizione di grave disabilità, la Corte precisa che la trasformazione in part-time del rapporto di lavoro originariamente a tempo pieno non ha alcun effetto sulla misura dei permessi di cui il lavoratore può fruire, a condizione che la prestazione di lavoro part-time sia articolata sulla base di un orario settimanale che comporti una prestazione per un numero di giornate superiore al 50% di quello ordinario. In caso contrario, le ore di permesso dovranno essere proporzionalmente ridotte. |