Proposta di compensazione: atto autonomamente impugnabile
20 Ottobre 2017
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 24638/2017, ha ricordato che la proposta di compensazione, ex art. 28-ter del d.P.R. n. 602/1973, rappresenta un atto autonomamente impugnabile. Infatti nella sentenza in commento viene specificato che, il contribuente che ha impugnato la proposta di compensazione lo ha fatto non per rimettere in discussione la pretesa impositiva, ma per un fatto nuovo e sopravvenuto, rispetto alla notifica della stessa pretesa, fatto che la renderebbe "invalida", dovuto al decorso del termine prescrizionale di cinque anni del credito tributario TARSU, in assenza di atti interruttivi, e ciò sulla base della Legge regolativa del tributo. In breve come si legge nella senrtenza sottoposta ai giudici di legittimità, un contribuente era destinatario di una proposta di compensazione volontaria di crediti ai sensi dell'art. 28-ter cit.. Tale norma ricorda come le somme iscritte a ruolo possono essere pagate mediante compensazione con quelle chieste a rimborso dal contribuente.
Già le Sezioni Unite si erano pronunciate sul punto statuendo un principio che definiva l'impugnabilità della cartella in occasione dell'estratto di ruolo rilasciato dall'ex Equitalia seguito dell'omessa notifica della cartella stessa (cfr. Cass. civ., ss.uu., 2 ottobre 2015 n. 19704).
Dunque, così come già evidenziato sopra, si evince che il contribuente abbia fatto ricorso non per discutere la pretesa impositiva, bensì per un fatto nuovo e sopravvenuto, rispetto alla notifica della stessa pretesa. La validità della richiesta è subordinata al termine del deposito, che deve avvenire entro 60 giorni.
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