Opposizione a precetto: il ricorso dovrà essere presentato dinnanzi al giudice tributario
25 Ottobre 2017
Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 24965/2017, hanno risolto una questione attinente all'individuazione del giudice - ordinario o tributario - cui è devoluta la cognizione dell'opposizione proposta avverso un atto di precetto, a seguito di ingiunzione fiscale fondata su crediti tributari, qualora venga eccepita la nullità dell'atto per l'inesistenza di un valido titolo esecutivo in capo al Comune fondato sulla asserita illegittimità dell'ingiunzione fiscale (non notificata e prescritta) che, in base alla prospettazione del ricorrente, avrebbe dovuto essere azionata con la riscossione a mezzo ruolo tramite concessionario. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che:
La Corte osserva che ciò che rileva è il vizio dedotto, ossia la mancata notificazione dell'atto presupposto, in quanto avente natura tributaria, e non la natura del primo atto dell'espropriazione forzata. In sintesi, alla luce di quanto enunciato, ciò che se ne deduce è che in caso di opposizione al precetto per omessa notifica dell'ingiunzione fiscale, il ricorso dovrà essere presentato dinnanzi alla Commissione tributaria. |