Opposizione a precetto: il ricorso dovrà essere presentato dinnanzi al giudice tributario

La Redazione
25 Ottobre 2017

Opposizione al precetto per omessa notifica dell'ingiunzione fiscale, il ricorso dovrà essere presentato dinnanzi alla Commissione tributaria.Questo quanto sostenuto dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 24965/2017.

Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 24965/2017, hanno risolto una questione attinente all'individuazione del giudice - ordinario o tributario - cui è devoluta la cognizione dell'opposizione proposta avverso un atto di precetto, a seguito di ingiunzione fiscale fondata su crediti tributari, qualora venga eccepita la nullità dell'atto per l'inesistenza di un valido titolo esecutivo in capo al Comune fondato sulla asserita illegittimità dell'ingiunzione fiscale (non notificata e prescritta) che, in base alla prospettazione del ricorrente, avrebbe dovuto essere azionata con la riscossione a mezzo ruolo tramite concessionario.

La giurisprudenza di legittimità ha affermato che:

  • le cause concernenti il titolo esecutivo, in relazione al diritto di procedere ad esecuzione forzata tributaria, si propongono davanti al giudice tributario
  • le opposizioni all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. concernenti la pignorabilità dei beni si propongono davanti al giudice ordinario;
  • le opposizioni agli atti esecutivi di cui all'art. 617 c.p.c., ove siano diverse da quelle concernenti la regolarità formale e la notificazione del titolo esecutivo, si propongono al giudice ordinario.

La Corte osserva che ciò che rileva è il vizio dedotto, ossia la mancata notificazione dell'atto presupposto, in quanto avente natura tributaria, e non la natura del primo atto dell'espropriazione forzata.

In sintesi, alla luce di quanto enunciato, ciò che se ne deduce è che in caso di opposizione al precetto per omessa notifica dell'ingiunzione fiscale, il ricorso dovrà essere presentato dinnanzi alla Commissione tributaria.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.