Prima casa, riconosciuto il beneficio al coniuge erede
26 Ottobre 2017
Il coniuge erede può beneficiare delle agevolazioni cd. “prima casa” in relazione a uno degli immobili posseduti in comunione dei beni con il coniuge defunto e siti tutti nel medesimo Comune, caduti in successione.
È questa, in estrema sintesi l'indicazione fornita dall'Agenzia delle Entrate tramite la Risoluzione n. 126/E diramata il 17 ottobre 2017. La nuova prassi risponde all'interpello di una contribuente, unica erede testamentaria del defunto marito, con il quale possedeva in comproprietà tre immobili abitativi siti tutti nello stesso Comune. Per effetto della successione, le quote dei predetti immobili appartenenti al coniuge defunto sono devolute alla signora istante, quale unica erede. Da qui il dubbio dell'istante: poter fruire o meno delle agevolazioni “prima casa”, ai sensi dell'art. 69, comma 3, della Legge 21 novembre 2000, n. 342 - consistenti nell'applicazione in misura fissa delle imposte ipotecaria e catastale - per le quote di uno degli immobili caduti in successione, considerato, per altro, di non aver mai fruito di detti benefici.
Per l'Amministrazione finanziaria non ci sono limiti all'utilizzo delle agevolazioni: né la circostanza che prima del decesso la contribuente possedesse detti immobili in comproprietà con il coniuge, né la circostanza che per effetto della successione, la contribuente divenga proprietaria esclusiva di detti immobili, sono infatti preclusive. La contribuente potrà, pertanto, invocare l'agevolazione in sede di successione. Ma, come precisato nella Risoluzione, potrà richiederla solo per l'acquisto delle quote di uno dei tre immobili trasferiti per successione. Come già indicato dalla Circolare 7 maggio 2001, n. 44/E, infatti, «in caso di trasferimento per successione o donazione di più immobili in presenza di un solo beneficiario, l'agevolazione deve essere riferita soltanto ad un'unica unità immobiliare e relative pertinenze. Sulle rimanenti unità immobiliari pervenute con la stessa successione devono, quindi, essere corrisposte le imposte ipotecaria e catastale in misura».
*Fonte www.fiscopiù.it |