Ex moglie senza lavoro per occuparsi della famiglia: riconosciuto il diritto all'assegno divorzile
27 Ottobre 2017
Parte ricorrente ha chiesto al Tribunale di Milano di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la convenuta, ponendo a suo carico anche l'obbligo di corrispondere un assegno divorzile in suo favore, riducendone, però, l'ammontare rispetto a quanto statuito in sede di separazione per l'assegno di mantenimento. Costituitasi in giudizio, parte convenuta ha chiesto, invece, un assegno divorzile di misura doppia rispetto a quanto già previsto in sede di separazione.
Il Tribunale di Milano, in applicazione del principio stabilito da Cass. 10 maggio 2017, n. 11504 (v. A. Simeone, L'assegno di divorzio secondo la Cassazione: chi ha dato ha dato, chi ha avuto ha avuto, in ilFamiliarista.it), ritiene sussistano i presupposti per riconoscere l'an del diritto della convenuta a vedersi corrispondere l'assegno divorzile poichè, alla luce della complessiva valutazione di tutti gli indici indicati dalla Suprema Corte nella sentenza citata, la stessa non può certo ritenersi economicamente indipendente, soprattutto in ragione della mancanza di un reddito da lavoro certo e stabile su cui fare affidamento e della ragionevole impossibilità oggettiva, data l'età, di poterselo procurare.
Dal punto di vista del quantum, il Tribunale conferma la misura dell'assegno stabilita in sede di separazione ritenendola ancora idonea a consentire alla convenuta un'esistenza libera e dignitosa, considerate sia le capacità reddituali del ricorrente che, pur ridimensionate, restano significative, sia l'apporto personale dato dalla moglie alla conduzione familiare e la significativa durata del matrimonio. Si deve, poi, valutare anche la diversa incidenza fiscale per le parti: per la beneficiaria, infatti, l'imposizione fiscale riduce l'importo effettivamente percepito rispetto alla misura stabilita mentre, invece, l'obbligato beneficia di una deduzione di pari entità dal proprio reddito complessivo. |