I compiti del RUP nella valutazione delle offerte anomale

27 Ottobre 2017

Le linee guida ANAC n. 3 del 2016, su ruolo e funzioni del RUP nell'affidamento di appalti pubblici, specificando quanto previsto dal comma 5 dell'art 31 del nuovo codice, dispongono che in caso di aggiudicazione al miglior prezzo, la verifica di congruità delle offerte spetta direttamente al RUP, mentre nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la verifica sulle offerte anormalmente basse è svolta dal RUP con il supporto della commissione nominata ex art 77 del codice.

Campania, con la sentenza in rassegna, ha osservato che, in caso di aggiudicazione con il criterio del minor prezzo, le giustificazioni sull'anomalia dell'offerta devono essere valutate dal RUP e non dalla commissione di gara.

Il testo dell'articolo 97 del nuovo Codice dei contratti pubblici, invero, limitandosi a prevedere che verifica dell'offerta anomala spetta alla stazione appaltante, non contiene elementi che depongono per il passaggio delle competenze inerenti a tale verificazione in capo alla commissione giudicatrice.

Lo stesso art. 77, d.lgs. 50 del 2016, tra i compiti espressamente attribuiti alla commissione, non contempla la verifica dell'anomalia dell'offerta.

Le Linee guida ANAC n. 3 del 2016, infine, indicando specificamente le funzione del RUP, come previsto dal comma 5 dell'articolo 31 nuovo Codice, contemplano che nel caso di aggiudicazione con il criterio del minor prezzo, il RUP si occupa della verifica della congruità delle offerte, ferma restando la possibilità di avvalersi di una struttura di supporto o di una commissione nominata ad hoc.

Invece, nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, il RUP è tenuto a verificare la congruità delle offerte con il supporto della commissione, avendo questa già esaminato l'offerta anche nelle sue componenti tecniche.

Secondo il Tribunale, il riferimento al “supporto” da parte della commissione nella valutazione di anomalia contenuto nelle linee Guida ANAC palesa, quindi, l'esigenza che il RUP, prima di assumere le valutazioni definitive in ordine al giudizio di anomalia, chieda il parere non vincolante della commissione.

Nel caso esaminato dal Tar, tale passaggio procedimentale non si è verificato, avendo assunto il RUP la decisione in piena autonomia senza consultare il seggio di gara. Per tale ragione, dunque, la valutazione di anomalia è stata ritenuta illegittima.

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