Sanzione antiriciclaggio per il direttore di banca che non segnala operazioni sospette

La Redazione
31 Ottobre 2017

È sanzionabile, per violazioni di leggi finanziarie in materia di antiriciclaggio, il direttore della filiale, in solido con la banca, che abbia omesso di segnalare operazioni sospette, anche se le condotte non assumono rilevanza penale.

È sanzionabile, per violazioni di leggi finanziarie in materia di antiriciclaggio, il direttore della filiale, in solido con la banca, che abbia omesso di segnalare operazioni sospette, anche se le condotte non assumono rilevanza penale.

Lo afferma la Cassazione, con la sentenza n. 25735 del 30 ottobre scorso.

Il caso. Il direttore di una filiale siciliana e la Banca venivano condannati in solido al pagamento di una sanzione amministrativa in violazione della normativa antiriciclaggio, per omessa segnalazione di operazioni bancarie sospette: veniva accertata la periodica emissione di assegni bancari leggermente sotto soglia, in favore di una cooperativa che venivano poi cambiati in contanti presso la medesima agenzia.

La sanzione veniva confermata, in primo e secondo grado di giudizio, e la vicenda giungeva in Cassazione.

L'obbligo di segnalazione di operazioni sospette. Nel rigettare il ricorso, la S.C. ha modo di precisare alcuni profili della disciplina antiriciclaggio. In primo luogo, si ricorda come, in tema di sanzioni amministrative per violazioni di legge finanziarie, la segnalazione di cui all'art. 3 D.L. n. 143/1991, conv. in L. n. 197/1991 non è, di per sé, finalizzata a denunciare fatti penalmente rilevanti, ma è concepita come una comunicazione utile ad innescare eventuali indagini: il fine cui tende la citata legge n. 197, che è rivolta a contrastare la criminalità ed evitare fenomeni di riciclaggio, è infatti quello di reprimere condotte di pericolo (così: Cass., n. 6647/2006).

Peraltro, per le violazioni colpite da sanzione amministrativa, è richiesta la coscienza e volontà della condotta attiva od omissiva, sia essa dolosa o colposa, e in tal senso l'art. 3 pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato, a carico di colui che lo abbia commesso, riservando poi a quest'ultimo soggetto l'onere di provare di aver agito incolpevolmente.

La S.C. rileva, inoltre, che in materia di sanzioni amministrative per violazione della disciplina antiriciclaggio, ai sensi dell'art. 3 D.L. n. 143/1991 (conv. in L. n. 197/1991), il potere di valutare le segnalazioni e di trasmetterle al questore spetta solo al titolare dell'attività (i.e. all'organo direttivo della banca) mentre il responsabile della dipendenza deve segnalare al suo superiore ogni operazione che lo induca a ritenere che l'oggetto di tale segnalazione possa provenire da reati attinenti al riciclaggio, sulla base di elementi oggettivi riferibili all'operazione stessa o alla capacità economica e all'attività del cliente (Cass., n. 23017/2009).

I direttori di banca, oltre che una colpa per omesso controllo sui dipendenti, hanno anche una responsabilità diretta, cosicché nel caso in cui sia stata omessa la segnalazione di spostamenti di ingenti somme di denaro (anche operazioni non particolarmente sospette), i vertici di filiale sono tenuti a pagare sanzioni amministrative in proprio e in solido con la Banca (così: Cass. n. 15034/2011).

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