Impugnazione della delibera assembleare nel supercondominio

10 Novembre 2017

Può il singolo condomino impugnare la delibera del Supercondominio assunta con il voto favorevole del proprio rappresentante?

Può il singolo condomino impugnare la delibera del supercondominio assunta con il voto favorevole del proprio rappresentante?

Il quesito presuppone che la delibera sia meramente annullabile perché, in caso di delibera (del supercondominio, come anche del condominio) nulla, la relativa declaratoria può essere fatta valere, in ogni tempo, anche da chi ha votato a favore.

Orbene,

il novellato art. 67 disp. att. c.c. ha regolamentato, in senso fortemente innovativo, il funzionamento dell'assemblea del supercondominio; più nel dettaglio, il comma 3 prevede che:

«

Nei casi di cui all'articolo 1117-bis del codice, quando i partecipanti sono complessivamente più di sessanta, ciascun condominio deve designare, con la maggioranza di cui all'articolo 1136, quinto comma

, del codice

, il proprio rappresentante all'assemblea per la gestione ordinaria delle parti comuni a più condominii e per la nomina dell'amministratore

»

.

L

a Riforma

del 2013

impone

, però,

che il summenzionato

delegato

rappresenti “tutto” il condominio con quel mandato che la maggioranza assembleare - sia pure qualificata,

ancorché

non necessariamente l'unanimità dei partecipanti - gli ha conferito, indipendentemente dalla proporzione del valore che il singolo edificio ha riguardo alle parti comuni del complesso (qualcosa di analogo succede per le unità immobiliari in comproprietà di cui all'art. 67, comma 2, disp. att. c

.c.).

In tal modo, si esclude che i proprietari delle singole unità immobiliari possano partecipare, personalmente o con un proprio delegato, all'assemblea del supercondominio, alla quale ora partecipano soltanto i rappresentanti designati da ogni singolo condominio (ovviamente, nelle sole materie in cui è consentita la deroga alla composizione plenaria).

E delicati problemi sorgono appunto riguardo all'impugnazione, atteso che la rappresentanza conferita vincola anche i dissenzienti (oltre che gli assenti), privandoli della possibilità di opporsi alle decisioni adottate.

In buona sostanza, la risposta è negativa perché il singolo non è tecnicamente “dissenziente”, qualità, solo quest'ultima, che lo legittimerebbe all'impugnazione di cui all'art. 1137 c.c.

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