Fondo patrimoniale: è necessario esibire l’annotazione sull’atto di matrimonio per la prova in giudizio
13 Ottobre 2017
Il caso. La Corte d'Appello di Milano ha rigettato l'appello proposto da due coniugi avverso la sentenza con cui il Tribunale di Varese aveva ritenuto inopponibile al creditore procedente l'atto di costituzione in fondo patrimoniale di alcuni beni immobili da esso pignorati. Secondo la Corte territoriale, gli appellanti, non producendo neppure nel secondo grado di giudizio (nonostante i rilievi svolti dal Tribunale) l'atto di matrimonio attestante la data dell'annotazione del regime patrimoniale, non avevano fornito alcuna prova della costituzione in fondo patrimoniale dei beni pignorati. I coniugi hanno, quindi, presentato ricorso per Cassazione.
Quali atti produrre in giudizio per provare la costituzione del fondo patrimoniale? Secondo la Suprema Corte, è vero che l'annotazione in calce all'atto di matrimonio dell'atto costitutivo del fondo patrimoniale è condizione per la sua opponibilità ai terzi, tuttavia, è anche indubbio che in giudizio occorre fornire prova dell'adempimento di tale onere. Pertanto, l'esibizione in giudizio dell'annotazione apposta sull'atto di matrimonio, pur non essendo condizione sostanziale di opponibilità ai terzi ex art. 162 c.c., costituisce necessario adempimento dell'onere processuale della prova in giudizio. Il ricorso deve, quindi, essere rigettato. |