Riconoscimento ed esecuzione dei lodi stranieriFonte: Cod. Proc. Civ. Articolo 839
11 Febbraio 2020
Inquadramento
Hanno ex se efficacia di accertamento in Italia il lodo interno (v. art. 824-bis c.p.c.) e la sentenza statale straniera (quest'ultima a determinate condizioni: v. art. 64 della legge n. 218 del 1995), mentre occorre un apposito procedimento solo per attribuire ad essi efficacia esecutiva. Il lodo straniero, viceversa, non ha in Italia alcuna efficacia in mancanza dello svolgimento del procedimento previsto dall'art. 839 c.p.c., disposizione adottata in attuazione dell'art. III della Convenzione di New York 10 giugno 1958 sul riconoscimento e l'esecuzione dei lodi arbitrali stranieri (ratificata con legge n. 62/1968), la quale contempla un'azione diretta, senza la preventiva instaurazione del contraddittorio, al riconoscimento del lodo straniero, così da attribuirgli l'efficacia di sentenza, nonché all'esecuzione del medesimo. Questa prima fase del procedimento è seguita da una solo eventuale opposizione prevista dall'art. 840 c.p.c. Nella legislazione italiana non vi è una norma che distingua i concetti di arbitrato e lodo straniero e interno. Secondo la S.C. il criterio di distinzione tra arbitrato interno e arbitrato estero è dato dalla sede, determinata all'inizio della procedura arbitrale dalle parti o, in mancanza, dagli arbitri nella loro prima riunione ai sensi dell'art. 816 c.p.c., mentre nessun rilievo assume il luogo di effettivo svolgimento del giudizio arbitrale (Cass. civ.,18 febbraio 2000, n. 1808/2000; in dottrina per tutti Bove, 357). Il procedimento di riconoscimento
Il procedimento complessivamente delineato dall'art. 839 c.p.c. e dal successivo art. 840 c.p.c. si compone di due fasi: la prima volta al riconoscimento del lodo; la seconda, soltanto eventuale, di opposizione. La prima fase si svolge inaudita altera parte. Essa è introdotta con ricorso dalla parte interessata del giudizio arbitrale, ovvero dai suoi successori a titolo particolare o universale (Cass. civ.,16 febbraio 1999, n. 1301, in riferimento al previgente art. 800 c.p.c.). Come è stato di recente osservato:
Non è previsto un termine entro il quale depositare il ricorso, sicché è da ritenere che tale termine debba essere identificato con il termine ordinario di prescrizione del diritto riconosciuto dal lodo. Competente è il presidente della corte d'appello del luogo in cui risiede la parte convenuta, ma, se la sua residenza è all'estero, la competenza appartiene al presidente della corte d'appello di Roma. In caso di arbitrato litisconsortile, l'interessato può far riferimento al luogo di residenza di una qualunque delle controparti, ricorrendo alla competenza della corte d'appello di Roma solo se nessuna di esse risieda in Italia. Territorialmente competente a dichiarare l'efficacia del lodo, nell'ipotesi in cui sia convenuta una società di capitali, è alternativamente, o la corte d'appello del luogo in cui questa ha la sede legale, o quella nel cui distretto la società ha la sua sede effettiva, intesa questa come centro di propulsione della gestione societaria e, dunque, come il luogo in cui esercita l'attività amministrativa e direttiva (Cass. civ.,22 febbraio 1992, n. 2183). Il ricorrente deve allegare al ricorso introduttivo il lodo e la convenzione arbitrale, entrambi in originale o in copia conforme, accompagnati, se in lingua straniera, da traduzione asseverata. Occorre la produzione, contestualmente alla proposizione della domanda, dell'originale della decisione arbitrale, ovvero di copia debitamente autenticata di essa, conformemente alle regole di procedura vigenti nel territorio in cui la decisione è invocata, con la conseguenza che, in caso di delibazione richiesta in Italia, devono applicarsi le formalità di autenticazione previste dalla legge italiana; la verifica dell'autenticità della copia della decisione invocata — costituendo, nel sistema della citata Convenzione, un adempimento correlato alla stessa possibilità di introduzione del giudizio di delibazione — deve essere effettuata d'ufficio dal giudice, indipendentemente dalle deduzioni e dalle eccezioni di parte, atteso anche che il mancato disconoscimento e la mancata contestazione secondo la legge italiana (artt. 214 e 215 c.p.c.), dell'autenticità della sottoscrizione del documento prodotto, non può assumere, comunque, rilevanza processuale, in quanto le parti del giudizio di delibazione non sono destinatarie dell'onere di disconoscimento, non essendo autori dello stesso, che è stato reso e sottoscritto all'estero dagli arbitri (Cass. civ., 14 marzo 1995, n. 2919).
Si è rilevato che non si vede il motivo di escludere il potere del giudice di chiedere all'istante di sopperire alla carenza (v. art. 640 c.p.c.), carenza che, peraltro, l'istante potrebbe neutralizzare anche da sé dopo la proposizione della domanda: ed infatti la normativa interna derogherebbe a quella convenzionale, perché questa, disponendo che la detta produzione debba avvenire «unitamente alla domanda», è meno favorevole al riconoscimento (Bove, 362). Le regole procedurali che la corte d'appello è tenuta a seguire non sono quelle stabilite per il giudizio di primo grado, bensì quelle, più snelle, previste per il processo d'appello dagli artt. 350 ss. (Cass. civ.,10 settembre 1999, n. 9641). Il riconoscimento del lodo consegue alla verifica della regolarità formale del lodo, ma il presidente della corte d'appello ha il potere di verificare d'ufficio, sulla base della legge nazionale, che l'oggetto della controversia sia compromettibile e che il provvedimento non sia in contrasto con i principi di ordine pubblico. Il controllo di regolarità formale ha gli stessi contenuti e limiti del controllo di regolarità formale che effettua il giudice per concedere l'exequatur ad un lodo interno ai sensi dell'art. 825, verificando l'esistenza di un lodo sottoscritto sulla base di un patto compromissorio. Il rispetto dell'ordine pubblico (che si ritiene essere l'ordine pubblico internazionale, ossia l'insieme delle regole e dei valori che l'ordinamento italiano non può vedere disconosciuti neanche nei rapporti transnazionali, identificando così un'area più ristretta rispetto a quella che si delinea in base alle norme inderogabili di diritto interno: Bove, 365) deve essere valutato relativamente alla sola parte dispositiva del lodo, senza estendersi alla motivazione del provvedimento (Cass. civ.,8 aprile 2004, n. 6947). All'esito dello scrutinio normativamente previsto il presidente accoglie l'istanza ovvero la rigetta per motivi di rito (carenza di un lodo definibile ictu oculi come lodo straniero, carenza della dovuta produzione documentale o altra carenza di presupposto processuale) o per motivi di merito (irregolarità formale del lodo, non compromettibilità della controversia, violazione dell'ordine pubblico). Il decreto emesso dal presidente della corte d'appello ai sensi dell'art. 839 non conferisce al lodo straniero immediata efficacia esecutiva, in pendenza dei termini per l'opposizione (App. Bologna 27 maggio 1996, in Riv. arb., 1997, 345). Il procedimento previsto dagli artt. 839 e 840 in tema di riconoscimento ed esecuzione di lodi stranieri si riferisce ai soli lodi stranieri e non anche alle pronunce giurisdizionali che abbiano avuto ad oggetto i lodi per effetto della loro impugnazione; né, in caso di annullamento parziale del lodo da parte dell'autorità straniera, è prevista la possibilità di riconoscimento dell'efficacia esecutiva per le sole parti del lodo non annullate, ostandovi la previsione di cui all'art. 840, comma 3, n. 5, che non distingue fra dichiarazione di nullità, annullamento (totale o parziale), riforma o correzione, dovendo la parte, in tale evenienza, mettere in esecuzione ovvero richiedere il riconoscimento del provvedimento che ha annullato il lodo, per poter poi far valere, nel caso di non ottemperanza della parte soccombente, l'efficacia esecutiva anche delle statuizioni del lodo che non sono state oggetto dell'annullamento (Cass. civ.,7 settembre 2015, n. 17712). Il procedimento di opposizione
L'art. 840 c.p.c. disciplina l'eventuale fase di opposizione al decreto con cui il presidente della corte d'appello, ai sensi dell'art. 839 c.p.c., ha concesso o rifiutato l'exequatur. Tale fase viene introdotta con atto di citazione dinanzi alla corte d'appello il cui presidente che ha emesso il decreto opposto. Si tratta di competenza funzionale e inderogabile (Cass. civ.,10 settembre 1999, n. 9641). L'atto di citazione va notificato nel termine di trenta giorni, che decorre da un diverso dies a quo a seconda che il decreto abbia negato l'efficacia del lodo straniero (nel qual caso il termine decorre dalla comunicazione effettuata a colui che intendeva far valere il lodo in Italia), ovvero l'abbia riconosciuta (nel qual caso il termine decorre dalla notificazione del decreto stesso ad iniziativa del ricorrente vittorioso). L'originale del lodo arbitrale straniero prodotto contestualmente alla domanda di riconoscimento deve essere debitamente autenticato, nonostante tale requisito non sia richiesto dall'art. 839, comma 2, perché i presupposti sostanziali e processuali del riconoscimento sono stabiliti inderogabilmente dalla Convenzione di New York del 1958 (App. Venezia 30 maggio 2013).
Nel corso del giudizio di opposizione all'exequatur del lodo estero la parte opposta può ottenere dal giudice la concessione della provvisoria esecutività a norma dell'art. 648, quando, in base ad una delibazione da compiersi in via meramente incidentale, i motivi di opposizione appaiono non manifestamente fondati e non del tutto plausibili (App. Milano 12 dicembre 2006). L'inesistenza di un litisconsorzio necessario tra coloro che risultino debitori solidali in base ad un lodo estero, e che abbiano proposto opposizione ex art. 840 c.p.c. avverso il decreto del presidente della corte d'appello che abbia riconosciuto l'efficacia in Italia di detto lodo, comporta che, nel caso di ricorso per cassazione proposto da uno solo dei condebitori solidali, la sentenza che abbia rigettato detta opposizione passa in giudicato nei confronti dei condebitori non impugnanti, nei confronti dei quali non deve essere disposta l'integrazione del contraddittorio ex art. 331, né la notifica del ricorso ex art. 332 (Cass. civ., 19 febbraio 2000, n. 1905). La corte d'appello decide con sentenza ricorribile per cassazione. Le condizioni ostative al riconoscimento
Tali condizioni si distinguono in due categorie a seconda che siano rilevabili anche dal giudice o solo ad istanza di parte. Sono rilevabili solo ad istanza di parte le condizioni previste alle lett. a), b), c), d) ed e) del comma 1 dell'art. V della Convenzione, alle quali corrispondono le condizioni di cui ai nn. 1), 2), 3), 4) e 5) dell'art. 840, comma 3; sono, invece, rilevabili anche d'ufficio le condizioni relative alla non compromettibilità della lite e alla violazione dell'ordine pubblico. L'onere della prova è posto a carico della parte che resiste alla domanda di riconoscimento, giacché le condizioni in esame si presentano quali fatti impeditivi di esso. Colui che contesta la valida esistenza del patto compromissorio non può inoltre limitarsi a lamentare genericamente la sussistenza di un vizio, ma deve qualificare il vizio alla stregua di un determinato ordinamento (Cass. civ., 21 febbraio 2000, n. 671). Con riguardo alla carenza di un valido patto compromissorio (condizione ostativa prevista già dall'art. V, comma 1, lett. a, Convenzione di New York), occorre stabilire a seconda dei casi qual è la legge che il giudice italiano deve applicare per valutare la sussistenza del vizio, in base alla normativa di diritto internazionale privato vigente nello Stato richiesto del riconoscimento (Cass. civ., 18 ottobre 1997, n. 10229, in tema di capacità). In particolare, in tema di trasporti marittimi, la sottoscrizione della polizza di carico non può assumere, ex se, il valore di accettazione di un clausola compromissoria per arbitrato estero in mancanza di espresso e specifico richiamo a quest'ultima, trattandosi di pattuizione da stipularsi per iscritto e, quindi, in una forma che condiziona la possibilità di delibazione del lodo eventualmente ottenuto dalla parte interessata, secondo le previsioni in tal senso desumibili dall'art. II della Convenzione di New York del 10 giugno 1958, resa esecutiva in Italia con l. n. 62 del 1968 (Cass. civ., 19 settembre 2017, n. 21655, in fattispecie in cui la polizza di carico, richiamante la clausola arbitrale contenuta in un contratto di noleggio per il trasporto di merci, era stata firmata esclusivamente dal comandante della nave). Con riguardo alla violazione del principio del contraddittorio (condizione ostativa prevista già dall'art. V, comma 1, lett. b, Convenzione di New York, che menziona il caso in cui «la parte contro la quale la sentenza è invocata non è stata debitamente informata della designazione dell'arbitro o della procedura d'arbitrato» o «si è trovata nell'impossibilità, per altra ragione, di far valere le proprie ragioni»), incombe sulla parte che si oppone al riconoscimento l'onere di provare la dedotta violazione (Cass. civ., 18 ottobre 1997, n. 10229), con la precisazione che valutazione va condotta alla luce della legge processuale che ha disciplinato il giudizio arbitrale. È stato in proposito chiarito che l'ipotesi di rifiuto di riconoscimento ed esecuzione di lodo straniero prevista dall'art. 840, comma 3, n. 2, consistente nell'impossibilità di far valere la propria difesa nel procedimento arbitrale, non è realizzata per il solo fatto che una particolare disposizione processuale, vigente nell'ordinamento straniero ed applicabile nella fattispecie, sia stata violata, essendo invece necessario che si sia verificata la predetta impossibilità di difesa, viceversa configurandosi solo un vizio del procedimento arbitrale, da far valere, semmai, nell'ordinamento straniero e con i mezzi d'impugnazione da quello previsti (Cass. civ.,11 dicembre 2013, n. 27734). Con riguardo alla violazione dei limiti oggettivi del patto compromissorio (condizione ostativa prevista già dall'art. V, comma 1, lett. c, Convenzione di New York, la quale dispone che non è riconoscibile il lodo straniero se «verte su una controversia che non è contemplata dal compromesso o che non rientra nell'oggetto della clausola compromissoria, o che contiene decisioni che eccedono i limiti del compromesso o della clausola compromissoria». È stato in proposito chiarito che, considerato il requisito di forma richiesto dall'art. II della Convenzione di New York, il quale mira a garantire che la scelta arbitrale provenga da una univoca e concorde volontà delle parti, in caso di dubbio sui limiti oggettivi del patto compromissorio bisogna preferire un'interpretazione restrittiva (Cass. civ., Sez. Un.,10 marzo 2000, n. 58; Cass. civ., Sez. Un., 28 luglio 1998, n. 7398, ove si esclude che la clausola compromissoria contenuta nel contratto principale possa valere anche per le liti nascenti dai contratti collegati, il che comporterebbe violazione del principio secondo cui la clausola richiede la forma scritta ad substantiam e deve indicare con esattezza le controversie future alle quali si riferisce). Si è aggiunto che la condizione ostativa in esame ricorre anche quando gli arbitri hanno deciso la lite secondo un sistema di regole diverso da quello che avevano indicato le parti (Cass. civ., 19 febbraio 2000, n. 1905; critico Bove, 378). Con riguardo ai vizi di costituzione del collegio o del procedimento (condizione ostativa prevista già dall'art. V, comma 1, lett. d, Convenzione di New York, la quale stabilisce che l'interessato può impedire il riconoscimento provando che «la costituzione del tribunale arbitrale o la procedura di arbitrato non è stata conforme a quanto convenuto tra le parti o, in mancanza di accordo, non è stata conforme alla legge del Paese in cui l'arbitrato ha avuto luogo») vale rammentare che la regolarità della composizione del collegio va verificata in base alla legge scelta dalle parti; si può così riconoscere in Italia un lodo estero pronunciato da un collegio di due arbitri in un caso in cui le parti avevano voluto l'applicazione di una legge straniera che prevede tale possibilità (Bove, 380). Con riguardo alla non vincolatività del lodo nello Stato di origine per causa originaria o sopravvenuta (condizione ostativa prevista già dall'art. V, comma 1, lett. e, Convenzione di New York) vale osservare che è suscettibile di riconoscimento il solo lodo vincolante tra le parti secondo l'ordinamento di provenienza. È sufficiente che nello Stato d'origine il lodo sia efficace, il che vuol dire che non rileva che il lodo sia eventualmente assoggettato a mezzi di impugnazione interni, purché esso sia per l'appunto efficace (Cass. civ.,3 novembre 1992, n. 11891), né che sia già munito di exequatur nello Stato di origine. Stabilisce poi il comma 4 dell'art. 840 c.p.c. che il riconoscimento è precluso dalla sospensione o dal cancello un carattere indietro l'annullamento del lodo arbitrale da parte dell'autorità competente «del Paese nel quale, o secondo la legge del quale, la sentenza è stata resa», il che vuol dire che non è possibile riconoscere un lodo annullato nello Stato di origine. Infine, in caso di contemporanea pendenza del giudizio di opposizione in Italia e del giudizio di impugnazione del lodo nello Stato di origine, la norma in commento consente la sospensione del giudizio di opposizione. Riferimenti
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