Anche le fondazioni possono accedere all’Art bonus

La Redazione
14 Novembre 2017

Anche le fondazioni private possono beneficiare dell'Art Bonus, purché siano costituite da soggetti pubblici, siano finanziate solo con risorse pubbliche e gestiscano beni culturali pubblici o siano sottoposte alle regole della pubblica amministrazione in tema di trasparenza o appalti pubblici.

Anche le fondazioni private possono beneficiare dell'Art Bonus, purché siano costituite da soggetti pubblici, siano finanziate solo con risorse pubbliche e gestiscano beni culturali pubblici o siano sottoposte alle regole della pubblica amministrazione in tema di trasparenza o appalti pubblici.

A chiarirlo è l'Agenzia delle Entrate, nella Risoluzione n. 136/E del 7 novembre scorso.

L'interpello. La Risoluzione fornisce chiarimenti sui criteri per beneficiare del credito di imposta sulle donazioni previsto dall'Art Bonus. A sollecitare un intervento dell'Agenzia è una fondazione di diritto privato, costituita da un ministero, che ha proposto interpello in merito alla corretta applicazione dell'istituto del credito di imposta di cui all'art. 1 D.L. n. 83/2014, c.d. Art Bonus, ai sensi del quale tale beneficio fiscale spetta “per le erogazioni liberali in denaro effettuate […] per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il sostegno di istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica […]”.

Si chiede, in particolare, se i soggetti che effettuano erogazioni liberali in denaro finalizzate a sostenere il Museo – gestito dalla Fondazione – possano usufruire del beneficio fiscale del credito di imposta del 65%.

La nozione di erogazione a sostegno di istituti e luoghi della cultura di appartenenza pubblica. In particolare, si tratta di delimitare l'ambito oggettivo di applicazione della norma: se, nello specifico, la fondazione privata istante possa essere qualificata come luogo della cultura di appartenenza pubblica, ex art. 101 Codice dei beni culturali (D.Lgs. n. 42/2004). A tal fine, l'Agenzia delle Entrate ha acquisito il parere del MiBACT, che si è espresso in senso positivo. Secondo il Ministero, il requisito dell'appartenenza pubblica, oltre che dalla diretta appartenenza dello Stato o di altri enti territoriali, può essere soddisfatto dal ricorrere di determinate caratteristiche del soggetto destinatario delle erogazioni, tra le quali si segnalano la costituzione dell'istituto per iniziativa di soggetti pubblici (come nel caso di specie), il finanziamento esclusivo con risorse pubbliche, la gestione di un patrimonio culturale di appartenenza pubblica, conferito in uso al soggetto medesimo, e la sua sottoposizione alle regole proprie della P.A.

In conclusione, si è affermato che “in presenza di una o più caratteristiche, si ritiene che istituti della cultura aventi personalità giuridica di diritto privato, ad esempio perché costituiti in forma di fondazione, abbiano in realtà natura sostanzialmente pubblicistica e possono perciò ricevere erogazioni liberali, per il sostegno delle loro attività, che beneficiano del credito di imposta”.

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