Ladislao Kowalsky
14 Novembre 2017

La cedolare secca è un regime facoltativo di tassazione dei redditi derivanti dalla locazione, in alternativa al regime ordinario. L'obiettivo è quello di ridurre la pressione fiscale delle locazioni di immobili abitativi e dare certezza all'ammontare dell'imposta. Infatti, se il proprietario dell'immobile opta per tale regime, la tassazione non avviene più con le aliquote proporzionali in base al reddito, ma solo con aliquota fissa sul canone concordato. Inoltre, per il conduttore, si riducono i costi di gestione dell'affitto pagato.
Inquadramento

Nel generale panorama fiscale che penalizza fortemente il settore immobiliare, il sistema della cedolare secca ha introdotto una tassazione che, soprattutto ai livelli più bassi, risulta essere sostenibile. Ciò rispetto a quella di tipo ordinario estremamente penalizzante.

La cedolare secca è per le persone fisiche una tassazione alternativa a quella ordinaria che sostituisce le seguenti imposte:

In evidenza

  • IRPEF e relative addizionali
  • Imposta di registro
  • Imposta di bollo

Tale regime porta dei vantaggi anche al locatario. In dettaglio è previsto che il locatore non possa chiedere l'aggiornamento del canone di locazione inclusa la variazione ISTAT.

Possono avvalersi della cedolare secca solo le persone fisiche che concedono un immobile uso abitativo in locazione a terzi.

Riferimenti normativi

Il regime agevolativo è stato introdotto dal d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23: in dettaglio, l'art. 3 prevede l'introduzione di un'unica aliquota impositiva in alternativa al regime ordinario IRPEF per i redditi di locazione per immobili ad uso abitativo.

Successivamente l'Agenzia delle Entrate ha emanato diverse circolari e provvedimenti:

  • Provvedimento 7 aprile 2011; disciplina le modalità di esercizio dell'opzione e le regole per la determinazione dell'acconto delle imposte.
  • Risoluzione 25 maggio 2011; ha istituito i codici tributo per la compilazione del modello F24 per provvedere al versamento dell'imposta sostitutiva.
  • Circolare n. 26/E del 1 giugno 2011; chiarimenti riguardanti la disciplina transitoria 2011
  • Circolare n. 20/E del 4 giugno 2012; risposte a quesiti riguardanti la cedolare secca
  • Circolare n. 47/E del 20 dicembre 2012; remissione in bonis applicabile alla cedolare secca
  • Provvedimento 10 gennaio 2014 ha approvato il modello RLI (Richiesta di registrazione e adempimenti successivi - contratto di locazione e affitto di immobili). Modello utilizzato per le varie comunicazioni all'Agenzia delle Entrate dei contratti di locazione immobili (registrazione, proroghe, cessioni e risoluzioni) e per l'esercizio dell'opzione o revoca della cedolare secca.
  • d.l. 28 marzo 2014, n. 47; disposto una ulteriore riduzione al 10% dell'aliquota applicabile per il quadriennio 2014-2017 da applicare per i contratti a canone concordato. Aliquota agevolata, sempre, al 10% per i contratti di locazione stipulati in Comuni per i quali è stato deliberato lo stato di emergenza nei cinque anni precedenti il 28 maggio 2014.
  • d.l. n. 193/2016 convertito nella l. 1 dicembre 2016, n. 225; modifica normativa in relazione alle sanzioni in cui si incorre in presenza di errori riferiti alle locazioni di immobili abitativi per i quali si è optato per la cedolare secca.
I soggetti

L'istituto della cedolare secca permette di sottrarre il reddito di locazione, dall'ordinario prelievo IRPEF comprensivo delle addizionali regionali e comunali oltre all'imposta di registro e di bollo, assoggettandolo ad un'imposta pari al:

  • 21% per i contratti a canone libero (4+4);
  • 15% per i contratti a canone concordato (3+2) dal 01/01/18;
  • 10%, sempre per i contratti a canone concordato (3+2), turistici, universitari e transitori, a seguito della riduzione prevista, sino al 31 dicembre 2017, ai sensi dell'art. 9 del d.l. 28 marzo 2014, n. 47, convertito in l. 23 maggio 2014, n. 80.

Una delle novità introdotte con il d.m. 16 gennaio 2017 riguarda la possibilità di stipulare contratti a canone concordato a tassazione agevolata in tutti i comuni d'Italia; si tratta di una delle agevolazioni con la quale viene esteso l'ambito di applicazione del canone concordato con cedolare secca al 10%, precedentemente ammesso soltanto nei comuni ad alta tensione abitativa.

Per i contratti di locazione a canone concordato è previsto che il valore e la durata del contratto siano stabiliti sulla base degli accordi stipulati dalle organizzazioni di proprietà edilizia e dai comuni. La durata del contratto di locazione a canone concordato è di 3+2 ma la cedolare secca al 10% e le agevolazioni sulla tassazione si applicano anche ai «contratti transitori» e a quelli stipulati con studenti fuori sede rispettando determinate condizioni.

Si ricorda che il chiarimento delle Entrate ha natura interpretativa e si applica, quindi, anche per il passato. Chi ha pagato con il 21%, potrà presentare una dichiarazione integrativa a favore per recuperare la differenza.

In evidenza

Una specifica disposizione è prevista per i comuni assoggettati a dichiarazione di evento calamitoso: 10% per i contratti stipulati nei comuni per i quali sia stato deliberato, negli ultimi 5 anni precedenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del successivo decreto (2009/2013), lo stato di emergenza a seguito del verificarsi di eventi calamitosi, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), della l. 24 febbraio 1992, n. 225. Tale disposizione ha a valere sino al 31 dicembre 2017, ai sensi del comma 2-bis, dell'art. 9 d.l. 28 marzo 2014, n. 47, convertito in l. 23 maggio 2014, n. 80. Il CIPE avrebbe dovuto aggiornare, entro il 27 giugno 2014, l'elenco dei comuni ad alta tensione abitativa di cui alla delibera CIPE 13 del novembre 2003. Tale aggiornamento, alla data di stesura del presente articolo, non risulta sia stato redatto. Tuttavia, secondo opinione espressa da alcune Direzioni Regionali dell'Agenzia delle Entrate (v. Dir. Reg. Ag. Entrate Friuli Venezia Giulia del 4 maggio 2016) è sufficiente che, per i comuni, risulti la delibera di evento calamitoso.

Possono accedere al regime agevolativo esclusivamente le persone fisiche che percepiscono redditi derivanti da locazione di immobili abitativi. Per quanto riguarda il locatario si evidenzia che la norma non prevede alcun requisito soggettivo. Al riguardo, «tenuto conto che la norma consente l'applicazione della cedolare secca solo per gli immobili abitativi locati con finalità abitative, escludendo quelle effettuate nell'esercizio di un'attività di impresa, o di arti e professioni, occorre porre rilievo, al fine di valutare i requisiti di accesso al regime, anche all'attività esercitata dal locatario ed all'utilizzo dell'immobile locato. Esulano dal campo di applicazione della norma in commento, i contratti di locazione conclusi con conduttori che agiscono nell'esercizio di attività di impresa o di lavoro autonomo, indipendentemente dal successivo utilizzo dell'immobile per finalità abitative di collaboratori e dipendenti» (così circolare Agenzia delle Entrate n. 26 del 1 giugno 2011).

Sul punto va, tuttavia, ricordato il contrario orientamento della giurisprudenza tributaria, secondo il quale «Il soggetto locatore di beni immobili, persona fisica che non eserciti attività imprenditoriale, ha il diritto ad applicare sul contratto di locazione la cedolare secca per la tassazione del canone di locazione anche nel caso in cui il contratto abbia come parte locataria un soggetto imprenditore o lavoratore autonomo, purché si abbia ad oggetto beni immobili destinati ad uso abitativo» (Comm. Trib. Reg. Milano, sez. XIX, 27 febbraio 2017, n. 754),

L'opzione per la cedolare secca può essere esercitata dal locatore persona fisica che possiede l'immobile a titolo di:

  • proprietà (art. 832 c.c.)
  • altro diritto reale di godimento

Se l'immobile appartiene a più persone (comproprietà) l'opzione per il regime agevolativo deve essere singolarmente esercitato da ciascun comproprietario in forma autonoma. In questa casistica la cedolare secca avrà effetto solo per i comproprietari che hanno effettuato l'opzione, mentre per i locatari che non hanno aderito all'opzione devono determinare le imposte IRPEF e relative addizionali in modo ordinario e versare l'imposta di registro calcolata sulla parte del canone di locazione di loro competenza.

Tra i diritti reali di godimento è palese che ai fini dell'opzione alla cedolare secca risulti essere l'usufrutto.

In tale situazione l'utilizzo dell'immobile e gli eventuali redditi derivanti competono all'usufruttuario, che risulta essere il soggetto abilitato ad esercitare l'opzione e a beneficiare della tassazione agevolata.

Sono esclusi dall'opzione alla cedolare secca le locazioni di unità immobiliari ad uso abitativo effettuate nell'esercizio di una attività d'impresa o di arti e professioni (art. 3, comma 6, d.l. n. 23/2011).

Esclusi anche i contratti di locazione conclusi con conduttori che agiscono nell'esercizio di attività di impresa o di lavoro autonomo. Esclusione anche nel caso in cui l'immobile sia utilizzato per finalità abitative di collaboratori e dipendenti.

Tipologie di locazione

L'opzione per il regime agevolativo della cedolare secca è possibile per tutti i contratti di locazione di unità immobiliari a uso abitativo. La normativa non cita nessuna specifica tipologia di contratto o di esclusione, pertanto, la cedolare secca può essere applicata ai seguenti contratti:

  • Contratto di locazione libero
  • Contratto di locazione concordato
  • Contratto di locazione transitorio
  • Contratto di locazione per studenti
  • Contratto di locazione per uso turistico

A seguito di un'interrogazione parlamentare (12 marzo 2014 n. 5-02262), il MEF ha precisato che i contratti di locazione ad uso turistico possono applicare la cedolare secca anche se conclusi da agenzie immobiliari in esecuzione di un mandato senza rappresentanza. Rimangono dovute le imposte di registro e di bollo in quanto l'agenzia immobiliare che agisce senza rappresentanza non si sostituisce al mandante ma è parte contrattuale (acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi) per cui non viene meno l'assolvimento delle imposte di registro e di bollo.

L'opzione per la cedolare secca è applicabile per contratti di locazione di unità abitative con cooperative edilizie per la locazione o con enti senza scopo di lucro sublocate a studenti universitari e date a disposizione dei Comuni con rinuncia all'aggiornamento ISTAT del canone.

Pertinenze dell'immobile locato art. 3, comma 2,del d.lgs. n. 23/2011. Possono essere assoggettate ad imposta sostitutiva i canoni relativi alle pertinenze sempreché siano effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell'abitazione locata.

La tassazione agevolata può essere applicata anche per le pertinenze locate con contratto separato e successivo rispetto a quello relativo all'immobile abitativo a condizione che:

  • il rapporto di locazione intercorra tra le medesime parti contrattuali;
  • nel contratto di locazione della pertinenza si faccia riferimento al contratto di locazione dell'immobile abitativo e sia evidenziata la sussistenza del vincolo pertinenziale con l'unità abitativa già locata

Non può avvalersi del regime della cedolare secca la persona fisica che abbia stipulato un contratto di locazione esclusivamente per un immobile accatastato come pertinenza.

L'opzione può essere applicata anche per contratti di locazione aventi ad oggetto due o più immobili di cui si intende esercitare la stessa solo per alcune unità abitative. In questo caso la cedolare secca si applicherà soltanto sul canone relativo alle unità abitative per il quale si è esercitata la scelta. L'imposta di bollo sul contratto è comunque dovuta (Provvedimento 7 aprile 2011). Mentre l'imposta di registro se il canone di locazione è pattuito unitariamente, deve essere calcolata sulla parte di canone imputabile all'immobile non abitativo in proporzione alle rispettive rendite.

Termini e modalità di pagamento

L'imposta sostitutiva del 21% o del 10% si versa con le stesse modalità e scadenze previste per l'IRPEF.

L'acconto deve essere versato:

  • in unica soluzione, entro il 30 novembre, se l'importo e inferiore a 257,52 euro;
  • in 2 rate, se l'importo dovuto e superiore a 257,52 euro:
  • 1° rata – pari al 40% (del 95%), entro il 30 giugno;
  • 2° rata – pari al restante 60% (del 95%), entro il 30 novembre.

La cedolare secca si paga con il modello F24 ed è possibile compensarla secondo le regole ordinarie.

In generale l'acconto non è dovuto nel primo anno di esercizio dell'opzione per la cedolare secca perché è mancante la base imponibile di riferimento, in quanto in tale periodo d'imposta il reddito derivante dall'immobile è stato assoggettato a IRPEF.

Le nuove regole di versamento sono così sintetizzabili.

Titolari di partita IVA

F24 con saldo a zero (compensazione totale)

Telematico (fisco on line – F24 cumulativo - intermediario telematico)

F24 con saldo a debito (compensazione parziale)

Telematico (fisco on line – intermediario telematico)

F24 con saldo a debito (senza compensazioni)

Telematico home banking (fisco on line – intermediario telematico

Non

Titolari di partita IVA


F24 con saldo a zero (compensazione totale)

Telematico (fisco on line – F24 cumulativo - intermediario telematico)

F24 con saldo a debito (compensazione parziale)

Home banking – fisco on line – intermediario abilitato

F24 con saldo a debito (senza compensazioni)

Cartaceo (anche con saldo sopra € 1.000) – Home banking – fisco on line – intermediario abilitato

Imposte a confronto

Base imponibile IRPEF e addizionali

In riferimento al regime ordinario il reddito derivante dalla locazione di immobili abitativi concorre alla determinazione reddito complessivo e sconta, ai fini IRPEF, l'aliquota marginale applicata sul maggiore importo tra:

- la rendita catastale rivalutata del 5%;

- il canone di locazione annuo ridotto forfetariamente del 5% (25% per gli immobili situati nel centro di e nelle isole di Giudecca, Murano e Burano, 35% per gli immobili di interesse storico/artistico).

Nel caso di contratto a «canone convenzionato» il confronto è operato, come nel caso precedente, tra rendita catastale rivalutata e 95% del canone d'affitto, ma il maggiore dei due importi è ulteriormente ridotto del 30%. L'aliquota marginale IRPEF, pertanto, è applicata su una base imponibile minore.

Base imponibile per la cedolare secca

L'imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'addizionale regionale e comunale in ossequio all'art. 3, comma 2, d.lgs. n. 23/2011 si applica sul «canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione (…)».

Mentre il successivo comma 6, secondo periodo, dispone che «il reddito derivante dai contratti di cui al presente articolo non può essere, comunque, inferiore al reddito determinato ai sensi dell'articolo 37, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

Pertanto, dalla lettura combinata di entrambe le disposizioni si conclude che l'imposta sostitutiva va applicata sull'intero canone di locazione se questo è superiore alla rendita catastale rivalutata del 5%:in caso contrario il reddito imponibile sarà determinato dalla rendita catastale così rivalutata.

Attenzione (come avviene nel caso di tassazione ordinaria) allo scomputo delle spese condominiali comprese nel canone. Dagli importi percepiti andranno comunque scomputate le spese condominiali eventualmente comprese nel canone di locazione(luce, acqua, gas, riscaldamento, ascensore, portiere, ecc.).

Inoltre, optando per l'applicazione della cedolare secca, i canoni di locazione vengono assoggettati ad imposta sostitutiva e restano pertanto esclusi dal reddito complessivo; in conclusione i canoni non rilevano ai fini della progressività delle aliquote IRPEF. Tale scelta per il regime di tassazione sostitutiva non influenza l'attribuzione di altri benefici fiscali collegati alla situazione reddituale del contribuente, infatti ai sensi dell'art. 3, comma 7, del d.lgs. n. 23/2011:

In evidenza

«Quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche del reddito assoggettato alla cedolare secca. Il predetto reddito rileva anche ai fini delI'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) di cui al d.lgs.31 marzo 1998, n. 109».

Pertanto, il reddito assoggettato alla cedolare secca deve essere imputato nel reddito complessivo del locatore per:

  • calcolare le detrazioni per carichi di famiglia;
  • determinare la condizione di familiare fiscalmente a carico;
  • calcolare le altre detrazioni d'imposta previste dall'articolo 13, TUIR, nonché le detrazioni per canoni di locazioni di cui all'articolo 16, TUIR;
  • stabilire la spettanza o la misura di benefici fiscali collegati al possesso di requisiti reddituali quali in particolare, l'I.S.E.E.;
  • calcolare il reddito di riferimento ai fini della spettanza del c.d. bonus IRPEF.
Analisi di convenienza

La tassazione sostitutiva dei canoni tramite cedolare secca permette alle persone fisiche di sottoporre a tassazione sostitutiva i redditi derivanti dalla locazione di immobili ad uso abitativo, generando in alcuni casi un risparmio d'imposta anche molto consistente.

D'altro canto, come noto, il regime di tassazione ordinario consente di detrarre alcuni oneri, che in caso di tassazione sostitutiva si potrebbero perdere (incapienza d'imposta).

Pertanto, prima di effettuare la scelta è sempre necessario analizzare il quadro impositivo generale del contribuente.

Le caratteristiche della cedolare risultano meglio comprensibili se confrontate con quelle della tassazione ordinaria:

TASSAZIONE ORDINARIA

CEDOLARE SECCA

Base imponibile IRPEF e addizionali

95% del canone di locazione (*)

100% del canone di locazione

Aliquota

Marginale IRPEF

  • 23% fino a € 15.000,00,
  • 27% da € 15.001 a € 28.000
  • 38% da € 28.001 a € 55.000
  • 41% da € 55.001 a € 75.000
  • 43% da € 75.001 ed oltre

+ addizionali

Fissa al 21%

10%, sino al 31 dicembre 2017,

  • per i contratti a canone concordato, 3+2 e
  • per quelli nei “comuni calamitati”,
  • turistici, universitari e transitori,
  • v. prec. punto 3

Imposta bollo

€ 16,00 ogni 4 pagine (o 100 righe)

Non dovuta

Imposta di registro

2% del canone di locazione (sul 70% del canone, in caso di contratti a canone concordato), minimo € 67,00

Non dovuta

(*) la base imponibile per il regime ordinario prevede un abbattimento forfetario al 95% (75% per Venezia centro, Isole della Giudecca, di Murano e di Burano). Nel caso di contratti a canone concordato il regime ordinario di tassazione consente un ulteriore abbattimento del 30%.

L'opzione per la cedolare secca

Trattandosi di un regime a tassazione facoltativo il contribuente in ossequio all'art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 23/2011 deve comunicare tale opzione.

Il proprietario o il soggetto titolare di diritti reali di godimento sull'immobile deve comunicare preventivamente con raccomandata tale scelta al locatario, pena l'inefficacia dell'opzione. In caso di più conduttori l'opzione va comunicata a ciascuno di loro.

L'opzione per il regime agevolato dal 1 aprile 2014 va esercitata obbligatoriamente con il modello RLI entro 30 giorni dalla data di stipula del contratto o successive proroghe o adesione al regime per annualità successive alla prima. Nella casistica in cui il locatore non opti per la cedolare secca nella prima annualità, la comunicazione al conduttore va effettuata entro il termine di versamento dell'imposta di registro delle annualità successive; per i contratti prorogati la comunicazione al conduttore il criterio è lo stesso anche se è noto che l'imposta di registro non deve essere versata.

Sanzioni e benefici

Nuove disposizioni sanzionatorie per i contratti di locazione a cedolare secca a seguito dell'introduzione di alcune modifiche alla disciplina fiscale a seguito del d.l.n. 193/2016, convertito in l. 1 dicembre 2016, n. 225. La norma fa salvi gli effetti della cedolare secca in caso di rinnovo del contratto anche se non comunicato all'Agenzia, sempre che il canone sia stato coerentemente dichiarato nel quadro RB e sia stata pagata la cedolare.

In caso di mancata registrazione del contratto in cui si è optato per la cedolare secca i soggetti obbligati sono tenuti al versamento a titolo sanzionatorio dell'imposta di registro dovuta (2%), e al pagamento della sanzione dal 120% al 240% dell'imposta, oltre degli interessi. Tuttavia, se la richiesta di registrazione é effettuata con ritardo non superiore a 30 giorni, si applica la sanzione amministrativa dal 60 al 120% dell'ammontare delle imposte dovute, con un minimo di euro 200.

Canone 4.000 euro * 4 anni = € 16.000

Registro 2% = € 320

Omessa registrazione

  • Sanzione minima 120% € 384
  • Sanzione massima 240% € 768

Ritardo registrazione max 30 gg

  • Sanzione minima 60% € 192 Minimo
  • Sanzione massima 120% € 384 € 200

La norma contenuta nel d.l. n. 193/2016 ha previsto che la mancata presentazione della comunicazione all'Agenzia delle Entrate relativa alla proroga del contratto, non comporta la revoca dell'opzione esercitata in sede di registrazione del contratto di locazione qualora il contribuente abbia mantenuto un comportamento coerente con la volontà di optare per il regime della cedolare secca:

  • effettuando i relativi versamenti;
  • dichiarando i redditi da cedolare secca nel relativo quadro della dichiarazione dei redditi.

In evidenza

In questa situazione si applica la sanzione di € 100, ridotta a € 50 laddove si comunichi la proroga con un ritardo non superiore a 30 gg.

Non é chiara, e si attendono istruzioni da parte dell'Agenzia delle Entrate, la sorte della sanzione riferita alla mancata comunicazione della cessione del contratto di locazione a cedolare secca, con riferimento alla quale si ritiene si continui ad applicare la sanzione fissa da 67 euro, ridotta a 35 euro, se presentata con ritardo non superiore a 30 giorni.

Contratti di locazione a cedolare secca

Cessione

Proroga

Risoluzione

  • Omessa comunicazione

Sanzione € 67(*)

  • Omessa comunicazione Sanzione € 100
  • Omessa comunicazione Sanzione € 100
  • Ritardo non superiore a 30 gg

Sanzione € 35 (*)

(*) in attesa di conferma ufficiale

  • Ritardo non superiore a 30 gg

Sanzione € 50

  • Ritardo non superiore a 30 gg

Sanzione € 50

Veniamo ora alla omessa o ridotta indicazione del canone in unico.

Il comma 7 dell'art. 1 del d.lgs. n. 471/1997, introdotto dall'art. 15, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 158/2015, prevede che ove nella dichiarazione dei redditi il canone:

  • non é indicato (omesso);
  • è indicato in misura inferiore a quella effettiva (infedele),

si applicano le sanzioni previste per le ipotesi di omessa o infedele dichiarazione, ma raddoppiate:

  • art. 1, comma 1, d.lgs. n. 471/1997 - sanzione prevista per omessa dichiarazione dal 120 al 240%;
  • art. 1, comma 2, d.lgs. n. 471/1997 - infedele indicazione dichiarazione - sanzione dal 90% al 180%.

Tenuto conto del raddoppio si ha:

Violazione

Sanzione

Omessa indicazione del canone

nel quadro RB di Unico

Da 240 a 480% dell'imposta omessa

Infedele indicazione del canone

nel quadro RB di Unico

Da 180 a 360% dell'imposta omessa

Evidentemente, evadere di fronte ad una agevolazione cosi rilevante concessa dal legislatore come

quella della cedolare secca è considerato comportamento particolarmente grave al punto da raddoppiare la sanzione ordinariamente applicabile alla ipotesi di evasione fiscale.

Si evidenzia, tuttavia, che - posto il principio di una sanzione particolarmente grave a fronte della violazione sull'agevolazione concessa - lo stesso principio non trova graduazione nell'ambito di applicazione della sanzione stessa.

Infatti, si applicano le medesime sanzioni sia in caso di cedolare secca con aliquota ordinaria (21%), sia in caso di aliquota ridotta (10%) laddove l'agevolazione é ancora maggiore, come é evidenziato negli esempi paradossali che seguono.

Mancata indicazione canone di locazione in dichiarazione

Cedolare secca ordinaria

Canone 3.600 euro

Cedolare (21%)

€ 756

Sanzione minima: 240%

€ 1.814,40

Sanzione massima: € 480%

€ 3.628,80

Indicazione in dichiarazione del canone in misura inferiore a quella effettiva

Cedolare secca ordinaria

Canone effettivo 3.600 euro – canone indicato in dichiarazione 2.000 euro

Cedolare (21%)

€ 756 (dovuta) - € 420 (versata) = € 366 (maggior imposta dovuta)

Sanzione minima: 180%

336*180% = € 604,80

Sanzione massima: 360%

336*360% = € 1.209,60

Le

sanzioni di cui all'art. 13 d. lgs. n. 471/1997 per ritardati od omessi versamenti cedolare secca


omessione/ritardo

sanzione

Versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni

1% per ciascun giorno di ritardo (ravvedibile: 0,1% al giorno)

Versamenti effettuati con un ritardo compreso tra 31 e 90 giorni

15% di ogni importo non versato (ravvedibile 1/10 fino a 30 gg; 1/9 da 31 a 90 gg)

Versamenti effettuati con un ritardo superiore a 90 giorni

30% di ogni importo non versato (ravvedibile con % diverse in funzione dell'entità del ritardo)

Il confronto tra le vecchie e le nuove disposizioni è evidenziato nella seguente tabella.

Violazione

Norma di rinvio

Vecchio rif. normativo

Vecchia sanzione

Norma di rinvio

Nuovo rif. normativo

Nuova sanzione

Omessa indicazione del canone nel quadro RB di Unico

art. 1, co. 1 d.lgs. 471/1997

art. 3, co. 5 d.lgs 23/2011

Da 120 a 240%

(raddoppio)

Da 240

a 480%

art. 1, co. 1

d.lgs. 471/1997

art. 1, co. 7

d.lgs. 471/1997

Da 120 a 240%

(raddoppio)

Da 240

a 480%

Infedele indicazione del canone nel quadro RB di Unico

art. 1, co. 2

d.lgs. 471/1997

art. 3, co. 5

d.lgs. 23/2011

Da 100

a 200%

(raddoppio)

DA 200 a 400%

art. 1, co. 2

d.lgs. 471/1997

art. 1, co. 7

d.lgs. 471/1997

Da 90 a 180%

(raddoppio)

Da 180

a 360%

Le sanzioni di cui all'art. 13 del d.lgs. n. 471/1997 per ritardi od omessi versamenti in tutto o in parte, relativo alle cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite dei contratti

Omesso versamento della imposta, in tutto o in parte, relativo alle cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite dei contratti

30% di ogni importo non versato (ravvedibile)

Versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni

15% di ogni importo non versato (ravvedibile)

Versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni

1% per ciascun giorno di ritardo (ravvedibile)

In base all'art. 17, comma 1-bis, del d.p.r. n. 131/1986 alle stesse sanzioni è assoggettato chi non esegue, in tutto o in parte, il versamento relativo alle cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite dei contratti di locazione e affitto di beni di beni immobili non assoggettati a cedolare secca.

Sommario