Indennizzo diretto: il difetto di legittimazione passiva del responsabile civile e della sua Compagnia di assicurazione

Redazione Scientifica
16 Novembre 2017

In caso di indennizzo diretto non è possibile considerare parte del giudizio il responsabile civile, e conseguentemente, la sua Compagnia di assicurazione.

IL CASO Una compagnia assicurativa ricorre in Appello contro la sentenza del Giudice di Pace che aveva condannato al risarcimento del danno non solo la Compagnia evocata da parte attrice nella forma del risarcimento diretto ex art. 149 cod. ass., ma anche la Compagnia di assicurazione del responsabile civile.

LA PROCEDURA DI RISARCIMENTO DIRETTO EX ART. 149 COD. ASS. Nel caso di procedura di risarcimento diretto ex art. 149 cod. ass., il danneggiato deve rivolgere la richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato. Può proporre l'azione diretta ex art. 145, comma 2, cod. ass., nei confronti della propria impresa di assicurazione nei casi di mancata comunicazione di offerta o di diniego di offerta entro i termini previsti dall'art. 148 cod. ass., mancato accordo oppure in caso di comunicazione dei motivi che impediscono il risarcimento diretto. Il comma 4 dell'art. 144 cod. ass. prevede, nel caso di azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, la necessità di evocare il giudizio il responsabile del danno; dunque il responsabile del danno non è litisconsorte necessario nel caso di azione ex art. 149 cod. ass.

DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA Il Giudice d'appello ritiene che, pur in assenza di un intervento legislativo ad hoc, non sia possibile considerare, in caso di indennizzo diretto, parte del giudizio il responsabile civile, e conseguentemente, la sua Compagnia di assicurazione. Secondo la Corte territoriale questo vanificherebbe la ratio stessa della riforma operata dal Codice delle Assicurazioni Private, poiché non si potrebbe poi negare la possibilità di chiamare in garanzia (impropria)il proprio assicuratore. Inoltre, se da un lato l'assicuratore del responsabile non è legittimato passivo rispetto all'azione diretta, dall'altro l'assicuratore del danneggiato non è titolare dell'azione di rivalsa nei confronti del responsabile, ma solo del suo assicuratore, mediante la cd. stanza di compensazione. La Corte territoriale dunque riforma la sentenza di prime cure ove il Giudice di pace ha ritenuto estesa la domanda risarcitoria anche all'assicuratore del responsabile civile, e dichiara il difetto di legittimazione passiva in primo grado della Compagnia di assicurazione, del tutto carente di interesse, ex art. 100 c.p.c., ad impugnare. Accoglie dunque l'appello e conseguentemente tutte le statuizione di condanna rese in primo grado devono riferirsi al solo responsabile civile.

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