Inadempimento del professionista: onere della prova di paziente e medico
17 Novembre 2017
In tema di responsabilità civile dell'attività medico-chirurgica, premesso che la responsabilità dell'ente ospedaliero nei confronti del paziente ha natura contrattuale ex art. 1218 c.c. e può conseguire, ai sensi dell'art. 1228 c.c., anche dall'inadempimento delle prestazioni mediche svolte direttamente dal sanitario, bisogna rilevare come il paziente che agisce in giudizio per l'inesatto adempimento del professionista, ha l'onere di provare la responsabilità contrattuale da contatto sociale del sanitario e di allegare l'inadempimento dello stesso, consistente nell'aggravamento della sua situazione patologica o nell'insorgere di nuove patologie a seguito dell'intervento. Spetta, invece, al sanitario dimostrare non solo l'assenza di colpa nel suo operato, ma anche il grado di difficoltà della prestazione posta in essere (nel caso di specie le gravi lacune nella tenuta della cartella clinica, in cui non sono stati specificati gli atti clinici effettuati in sede di Pronto Soccorso, sono state considerate rilevanti ai fini dei plurimi profili di negligenza riscontrati a carico dei sanitari). |