Niente più presunzione legale per i prelevamenti ingiustificati del professionista

La Redazione
17 Novembre 2017

La Cassazione, con ordinanza n. 27046/2017, ha ripreso la pronuncia della Corte Costituzionale per ricordare niente più presunzione legale per i prelevamenti ingiustificati del professionista.

Dopo la pronuncia della Corte Costituzionale, niente più presunzione legale per i prelevamenti ingiustificati del professionista. Lo dice la Cassazione con l'ordinanza del 15 novembre 2017 n. 27046.

Un professionista aveva ricevuto un avviso di accertamento per IVA, IRPEF ed IRAP per l'anno 2004, in merito ai movimenti bancari (prelevamenti e versamenti).

L'Ufficio aveva recuperato a tassazione una serie di versamenti e prelievi effettuati sul conto corrente intestato al professionista, considerandoli compensi conseguiti con attività libero-professionale. La CTR, tuttavia, rigettava il ricorso del Fisco, riprendendo le parole della Corte Costituzionale (24 settembre 2014, n. 228) ed osservando come le pretese dell'Agenzia fossero “lesive del principio di ragionevolezza nonché della capacità contributiva, essendo arbitrario ipotizzare che i prelievi ingiustificati da conti correnti bancari intestati al lavoratore autonomo siano destinati ad un investimento nell'ambito della propria attività professionale e che questo a sua volta sia produttivo di un reddito”. Essendo stata soppressa – con pronuncia della Corte Costituzionale – la presunzione legale di reddito generato dai prelevamenti ingiustificati del professionista, il ricorso delle Entrate veniva meno.

La presunzione legale, tuttavia, restava invariata per i versamenti ingiustificati e non annotati dal professionista. Questi – come il lavoratore autonomo – è infatti tenuto a provare in modo analitico l'estraneità di tali movimenti a fatti imponibili.

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