Il pc personale può essere sequestrato al pari di un documento cartaceo
17 Novembre 2017
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 50126 del 2 novembre 2017, respingendo il ricorso di un manager che chiedeva la restituzione della documentazione e del pc a lui requisiti, ha affermato come anche quest'ultimo potesse essere sequestrato: i dati informatici devono essere considerati e trattati come documenti cartacei. La pronuncia in oggetto trae origine dal ricorso di un manager avverso il provvedimento di sequestro della propria documentazione e del proprio pc personale, nell'ambito di un'indagine che lo vedeva coinvolto nel reato di riciclaggio. Insoddisfatto della decisione del Tribunale del riesame, il manager ricorreva in Cassazione. La Suprema Corte, investita del ricorso, ha preliminarmente osservato come il provvedimento di sequestro fosse legittimo perché indicava, con “estrema puntualità”, l'oggetto di quest'ultimo, vale a dire la documentazione e le scritture contabili relative all'attività delittuosa. Non vi è alcun dubbio, prosegue la Cassazione “che la ricerca andava estesa a qualsiasi tipo o formato di documentazione e dato contabile esistente nei luoghi indicati per la ricerca”. Proseguendo nell'analisi del ricorso, la Corte ha sottolineato come sia priva di fondamento l'affermazione che nega la natura di documento al dato informatico, alla luce dell'art. 234 c.p.p. Inoltre, le disposizioni introdotte dalla L. n. 48/2008 riconoscono al dato informatico la caratteristica di oggetto del sequestro. Per questi motivi, la Cassazione ha respinto il ricorso del manager e lo ha condannato al pagamento delle spese processuali. |