Non c'è evasione IVA se è il giudice ad ordinare di non pagare

La Redazione
20 Novembre 2017

I Giudici della Suprema Corte in virtù dei dettami dell'ultima riforma fallimentare, hanno accolto il ricorso di un imprenditore accusato di evasione IVA, sancendo che se è il giudice ad ordinare espressamente di non fare pagamenti, nell'ambito di un concordato preventivo, non c'è reato di evasione IVA.

Se è il giudice ad ordinare espressamente di non fare pagamenti, nell'ambito di un concordato preventivo, non c'è reato di evasione IVA. È quanto sancito dalla Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la sentenza del 17 novembre 2017 n. 52542. I Giudici della Suprema Corte hanno accolto, in virtù dei dettami dell'ultima riforma fallimentare, il ricorso di un imprenditore accusato di evasione IVA.

La Corte, confrontando i due orientamenti giurisprudenziali in materia, ha emesso la sentenza accostandosi a quello maggiormente garantista. Osservano infatti i Giudici della Corte che, dopo la riforma dell'art. 182-ter della Legge Fallimentare (modificato dall'ultima Legge di Bilancio), è stata eliminata la disposizione dell'infalcidiabilità dell'IVA per la transazione fiscale. «Conseguentemente – si legge nella sentenza – tale imposta può, attualmente, rientrare a tutti gli effetti fra i tributi che, alle condizioni stabilite, possono formare oggetto di pagamento parziale nell'ambito della procedura concordataria, anche in caso di specifico trattamento dei crediti tributari e contributivi».

«Attribuire prevalenza alla norma penale che sanziona l'omesso versamento dell'IVA rispetto al contrapposto divieto di versamento dell'IVA, imposto da un legittimo ordine del giudice, che deriva da precise norme giuridiche aventi pari valore ed efficacia rispetto alla normativa tributaria, è frutto di una visione distorta del corretto significato da attribuire alle norme e ai principi di diritto».

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