Due immobili nello stesso Comune (ad uso abitativo) non permettono l'accesso all'agevolazione "prima casa"

La Redazione
20 Novembre 2017

Con l'ordinanza n. 27376/2017 la Cassazione ha stabilito che il proprietario di due immobili idonei ad essere destinati all'uso abitativo non può accedere all'agevolazione "prima casa".

Niente beneficio prima casa per il contribuente proprietario di due immobili nello stesso Comune. Lo hanno confermato i giudici della Corte di Cassazione con l'ordinanza del 17 novembre 2017, n. 27376.

La Corte ha accolto il ricorso del Fisco contro la sentenza di Appello, favorevole al contribuente. I Giudici del merito avevano annullato un avviso di liquidazione notificato ad un uomo, con il quale le Entrate revocavano il beneficio fiscale. Il giudice della CTR aveva osservato che il contribuente aveva precedentemente acquistato un appartamento, adibito a studio ma indicato nel rogito come casa di abitazione in categoria catastale A/2. Il contribuente aveva poi chiesto i benefici prima casa per un secondo acquisto immobiliare.

La Cassazione ha però specificato che «costituisce “ius receptum” la considerazione che la normativa subordina l'applicazione del beneficio in parola all'acquisto di un'unità immobiliare da destinare a propria abitazione nel comune di residenza o (se diverso) ove si svolge la propria attività, alla non possidenza di altro immobile “idoneo” ad essere destinato a tale uso e alla dichiarazione formale, posta nell'atto di compravendita, di voler stabilire la residenza nel comune ove è ubicato l'immobile acquistato». Da ciò discende che chi abbia il possesso di un'altra casa valutata come non idonea all'uso abitativo, possa ugualmente godere dell'agevolazione; ma ciò non è possibile, di converso, per il proprietario di due immobili atti all'uso abitativo.

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