TIA: è del giudice ordinario la giurisdizione sulla rivalsa in caso di indebita applicazione dell'IVA
22 Novembre 2017
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 27437/2017, si sono pronunciate sulla tematica giurisdizione, sostenendo che spetta al giudice ordinario valutare la domanda di rivalsa in caso di indebita applicazione dell'IVA sulla Tariffa di igiene ambientale.
Non ci sono margini interpretativi: sarà il giudice ordinario a dover valutare e quindi pronunciarsi sulla domanda proposta dal consumatore finale nei confronti del professionista o dell'imprenditore che abbia effettuato la cessione del bene o la prestazione del servizio per ottenere la restituzione delle somme addebitategli in via di rivalsa.
Infatti il soggetto passivo dell'imposta è esclusivamente colui che effettua la cessione di beni o la prestazione di servizi; sicché nella controversia in questione non vi è in oggetto un rapporto tributario tra contribuente ed Amministrazione finanziaria, bensì un rapporto di natura privatistica tra soggetti privati, che comporta un mero accertamento incidentale in ordine alla debenza ed all'ammontare dell'imposta applicata in misura contestata.
Il che vale – sottolineano i giudici – anche quando il debito sia totalmente contestato, come appunto nell'ipotesi di indebita applicazione di tale imposta alla tariffa comunale di igiene ambientale (TIA), poichè si tratta in ogni caso di una controversia tra privati, alla quale è estraneo l'esercizio del potere impositivo sussumibile nello schema potestà-soggezione, che invece è proprio del rapporto tributario. Nel caso di specie siamo di fronte non all'impugnazione di un atto impositivo, ma ad una domanda di rimborso proposta dal consumatore finale nei confronti del fornitore del servizio. |