Fashion system ed incentivi fiscali: il Patent box

Massimo Scuffi
23 Novembre 2017

È noto che la incentivazione alla ricerca e lo sviluppo dell'innovazione transitano attraverso agevolazioni di carattere tributario attuate con discipline fiscali dedicate.Il mondo della proprietà industriale che necessita di continui investimenti è particolarmente interessato a forme di sostegno fiscale così come lo Stato non è restio a concederle per consentire il mantenimento in Italia dei beni immateriali (intangibles) evitandone la ricollocazione all'estero presso paesi a più bassa fiscalità e così tutelando la base imponibile nazionale.L'istituto più importante rivolto a questi fini è rappresentato dal regime del c.d. patent box di cui l'Italia (al pari di quanto previsto in molti altri ordinamenti fiscali europei) si è dotata con la Legge n. 190/2014 (Legge Stabilità 2015) da ultimo integrata con le modifiche apportate con Legge n. 96/2017. Di seguito l'Autore provvede a descriverne le caratteristiche ed aspetti particolari.
Detassazione ed intangibles

È noto che la incentivazione alla ricerca e lo sviluppo dell'innovazione transitano attraverso agevolazioni di carattere tributario attuate con discipline fiscali dedicate.

Il mondo della proprietà industriale che necessita di continui investimenti è particolarmente interessato a forme di sostegno fiscale così come lo Stato non è restio a concederle per consentire il mantenimento in Italia dei beni immateriali (intangibles) evitandone la ricollocazione all'estero presso paesi a più bassa fiscalità e così tutelando la base imponibile nazionale.

L'istituto più importante rivolto a questi fini è rappresentato dal regime del c.d. patent box di cui l'Italia (al pari di quanto previsto in molti altri ordinamenti fiscali europei) si è dotata con L. n. 190/2014 (legge stabilità 2015) da ultimo integrata con le modifiche apportate con L. n. 96/2017.

All'originaria legge introduttiva si sono infatti susseguiti interventi normativi correttivi e documenti di prassi che hanno via via fornito ulteriori chiarimenti e precisazioni. Il patent box è un regime opzionale di tassazione agevolata dei redditi ritraibili dai beni immateriali e consiste in una detassazione parziale dei proventi derivanti dallo sfruttamento economico – per utilizzazione diretta od utilizzazione indiretta – di opere dell'ingegno collocabili nell'ambito della proprietà intellettuale (IP).

L'opzione opera per cinque esercizi e non è revocabile ma è rinnovabile.

Il patent box mira – come si è detto – ad incentivare la ricerca e favorire lo sviluppo affinché la produzione del reddito derivante dagli intangibles si concentri sul territorio nazionale.

Il regime si applica, infatti, a tutti i soggetti residenti nel territorio dello Stato in relazione alle attività qui svolte produttive di redditi di impresa nonché ai soggetti residenti in altri Stati che possono usufruire dell'agevolazione purché abbiano qui stabile organizzazione e esista accordo tra i due paesi per evitare le doppie imposizione oltre ad un effettivo scambio di informazioni.

Il fatto che la norma agevolatrice imponga lo svolgimento dell'attività entro i confini nazionali (e non presso stabili organizzazioni ubicate in altri paese membri) non viola la libertà di stabilimento sancita dall'art. 49 del Trattato (diritto di svolgere la propria attività economica in modo continuativo in qualsiasi Stato dell'Unione) perchè tale libertà può sempre trovare limitazione per esigenze di interesse nazionale.

Neppure sono ravvisabili profili di incompatibilità rispetto al divieto di aiuti di stato ex art. 107 del Trattato (aiuti c.d “selettivi” che favoriscono unicamente talune produzioni e non altre venendo in tal modo a falsare o minacciare di falsare la concorrenza) stante le deroghe consentite dall'UE al cospetto di misure di favore per lo sviluppo, la ricerca e la innovazione.

Di conseguenza la tipologia del bene immateriale – quand'anche di portata ultranazionale – non assume rilevanza se comunque fa capo a soggetto che investe e produce il reddito afferente sul territorio nazionale.

Modalità di applicazione e criteri operativi

Il patent box consente ai soggetti titolari di redditi di impresa di avvalersi – per i redditi associati a predeterminate categorie di beni immateriali – dell'esclusione dall'imposizione per una percentuale crescente nel tempo (30% nel 2015; 40% nel 2016; 50% nel 2017 e periodi successivi).

ll godimento dell'agevolazione va collegato all'effettivo svolgimento di attività economica di ricerca (ideazione, progettazione, elaborazione), sviluppo, mantenimento accrescimento del bene immateriale (inclusa l'attività anticontraffazione e la difesa giudiziaria).

Occorre perciò un nesso tra tale attività ed il reddito prodotto dal bene cui essa attività è rivolta (nexus approach), in pratica un collegamento diretto tra spese sostenute per il bene immateriale ed i proventi derivanti dallo sfruttamento del bene stesso.

Il patent box si fonda infatti sul principio che l'introduzione di regimi fiscali di favore per incrementare gli investimenti non deve assumere caratteristiche tali da agevolare pratiche di concorrenza fiscale dannosa che l'OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico) si è impegnata a contrastare.

Allo scopo è stato infatti elaborato un progetto congiunto (BEPS-Base Erosion and Profit Shifting) sviluppato dai Paesi appartenenti all'OCSE e al G20, lanciato nel settembre del 2013, e mirato a una revisione completa del sistema di tassazione fiscale internazionale per assicurare che i profitti delle imprese vengano tassati laddove le attività economiche sono realmente svolte ed il valore aggiunto è effettivamente creato.

Tale Progetto si compone di 15 linee guida, c.d. Azioni, ognuna delle quali diretta a definire le corrette modalità di tassazione, per far fronte alle pratiche di evasione fiscale internazionale.

Tra queste, l'Azione 5 (Agreement on Modified Nexus Approach for IP Regimes) fissa appunto il c.d. “principio della sostanza” secondo cui l'agevolazione fiscale va concessa fintanto che il contribuente eserciti "substantial activities", ossia effettive attività di ricerca e sviluppo (Research & Development) prodromiche alla valorizzazione e promozione di un bene immateriale.

Al fine di individuare quali siano i redditi che assolvono il principio della sostanza, la Azione 5 suggerisce il criterio valutativo del "Nexus Approach", ovvero di considerare substantial activities unicamente quelle attività che possiedono uno stretto collegamento col bene, ovvero che risultano essere prodromiche e necessarie alla creazione del bene stesso, tra le quali devono comunque ritenersi ricomprese anche le attività di ricerca e sviluppo.

L'Azione 5 stabilisce inoltre che l'agevolazione fiscale può essere concessa solo a condizione che sia proporzionata ai costi sostenuti nel tempo dal contribuente per lo svolgimento delle attività inerenti alla produzione del bene immateriale.



In altri termini, vengono considerati meritevoli di vantaggio fiscale unicamente quelle attività di ricerca, sviluppo e promozione che, seppur funzionali alla stessa produzione/creazione del bene immateriale (e quindi esercitate ex ante alla sua formazione), rimangano comunque utili per garantirne ex post il successivo sviluppo.

Il ruling e la determinazione del reddito imponibile

Il calcolo del contributo economico ascrivibile al bene immateriale (cioè della quota di reddito afferente incorporata nel reddito complessivo) si basa su apposite formule ed in caso di utilizzo “diretto” del bene immateriale richiede il previo accordo con l'Amministrazione finanziaria.

Il mezzo del “ruling internazionale” (pensato per transazioni transfrontaliere ma qui attivato su casi puramente domestici) va esercitato obbligatoriamente e deve individuare in via preventiva l'ammontare dei componenti positivi e di quelli negativi correlati secondo il criterio OCSE del nexus approach.

Qualora l'accordo non abbia luogo (e venga all'uopo redatto processo verbale negativo) trattandosi di un implicito diniego di agevolazione dovrebbe essere consentito ricorso al giudice tributario (così come è riconosciuta analoga tutela giudiziaria in caso di negato accesso alle MAP, procedure amichevoli previste dalla Convenzione europea di arbitrato per risolvere le doppie imposizioni in tema di transfer pricing).

Se il diniego viene annullato, sarà il giudice tributario a verificare le condizioni per beneficiare del regime di favore accertando la validità dei metodi prospettati dal contribuente ed operando eventuali rideterminazioni al fine di garantire una tutela sostitutiva sul quantum agevolabile.

In caso di utilizzo “indiretto” il ruling è invece facoltativo quando gli intangibles – il cui reddito è rappresentato dalle royalties percepite – sono concessi in licenza a società del gruppo (operazione infragruppo).

Il ruling è invece escluso quando la concessione è fatta a terzi soggetti indipendenti.

Il trattamento di favore è esteso anche alle cessioni dei beni immateriali, non concorrendo le plusvalenze alla formazione del reddito complessivo purché almeno il 90% dei profitti venga reinvestito in attività di ricerca e sviluppo finalizzate al mantenimento ed accrescimento di altri beni immateriali.

Le categorie di intangibles

I diritti immateriali i cui redditi possono sfruttare il regime del patent box nelle percentuali suindicate riguardano sia situazioni titolate sia situazioni non titolate che trovano regolamentazione nel codice della proprietà industriale italiano (D.Lgs. n. 30/2005).

Le situazioni titolate comprendono: brevetti industriali siano essi concessi o in corso di concessione, (comprese le invenzioni biotecnologiche e i CCP-certificati complementari di protezione), i modelli d'utilità, i certificati per varietà vegetali e le topografie di prodotti a semiconduttori, i marchi di impresa (fino al 2016), inclusi i marchi collettivi, siano essi registrati o in corso di registrazione, i disegni e modelli, il software protetto da copyright.

Per la definizione delle tipologie, dei requisiti di esistenza e protezione occorre fare riferimento sia alle norme nazionali, sia alle disposizioni UE sia alle Convenzioni internazionali.

I brevetti industriali riguardano le invenzioni (di prodotto o procedimento) di ogni settore della tecnica, devono essere caratterizzate da novità (rispetto allo stato della tecnica anteriore), originalità (c.d. ”salto inventivo”), industrialità (attuazione in qualsiasi genere di industria).

Si distinguono il brevetto nazionale rilasciato all'UIBM dopo un esame sullo stato della tecnica demandato all'EPO-European patent office di Monaco e il brevetto europeo concesso dall'EPO dopo esame preventivo (comprensivo della novità).

I modelli di utilità sono le c.d. piccole invenzioni che conferiscono al prodotto particolare efficacia o comodità di impiego e che consistono in particolari conformazioni, configurazioni, combinazioni di parti. Il modello di utilità è rilasciato dall'UIBM-Ufficio italiano brevetti e marchi (esiste solo in taluni ordinamenti) e può derivare dalla “conversione” del brevetto per invenzione.

I marchi d'impresa sono i segni distintivi suscettibili di rappresentazione grafica (parole, disegni, lettere, cifre, forme, colore) ma anche marchi di suono e marchi olfattivi ove idonei a distinguere i prodotti e servizi di una impresa rispetto alle altre.

I marchi collettivi (disciplinati nell'uso da apposito Regolamento) hanno funzione di garanzia della qualità e la provenienza dei prodotti o servizi di più imprese.

Il marchio nazionale è concesso dopo una procedura di esame (salva l'opposizione di terzi) eseguita dall'UIBM. Il marchio UE (ex marchio comunitario) è rilasciato dall'EUIPO – Intellectualproperty office (ex OAMI) di Alicante (ES). Il marchio internazionale richiede procedure di ingresso presso l'OMPI di Ginevra.

I modelli e disegni ornamentali coprono – invece – l'aspetto esterno del prodotto quale risultante dalle linee, contorni, forma, struttura superficiale, materiali impiegati ed ornamento purché elementi nuovi ed individualizzanti.

Sono escluse le componenti interne di un prodotto non visibili esteriormente e le forme dettate unicamente da motivi tecnico-funzionali (riservate brevetto).

La novità deve essere assoluta: la divulgazione da parte di terzi dello stesso design in data anteriore a quella di presentazione della domanda può rendere nulla la creazione;la divulgazione del design da parte dell'autore non ne pregiudica invece la registrabilità.

Possono ottenereprotezione a certe condizioni anche i modelli/disegni europei non registrati (come in Italia il marchio di fatto).

Le situazioni non titolate riguardano essenzialmente il knowhow ovvero i processi, le formule e le informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico e giuridicamente tutelabili (cioè destinate a rimanere protette, in quanto segrete, dalla illecita divulgazione, rivelazione ed utilizzo abusivo).

Il regime del patent box viene esteso al knowhow pur essendo tipologia “disallineata” non agevolabile secondo gli standards internazionali.

Ciò nondimeno nell'economia odierna basata su concorrenza, globalizzazione e conoscenza, le informazioni rappresentano assets importanti attraverso i quali le aziende e le organizzazioni perseguono i propri obiettivi e producono valore.

Il codice PI agli artt. 98 e 99 contempla espressamente per questo tipo di informazioni – stante la loro importanza nell'economia aziendale – una tutela pari a quella riconosciuta ai tradizionali diritti di privativa industriale a condizione che siano segrete, cioè ignote o non facilmente accessibili agli esperti ed operatori del settore, abbiano valore economico in quanto segrete, siano sottoposte a misure di protezione adeguate.

Questo patrimonio di informazioni ove considerato un segreto industriale può essere quindi opzionabile per il patent box. Si segnala ancora che dal 2017 è data la possibilità di considerare come “unico intangibile” i beni immateriali collegati da vincolo di “complementarietà” purché tutti agevolabili.

Tipologie escluse

Restano escluse dal patent box le opere letterarie, drammatiche, scientifiche e didattiche, i format radiotelevisivi, le opere fotografiche, le composizioni musicali e, in genere, tutte le opere frutto dell'attività intellettuale coperta da copyright.

Il regime di favore non opera, infatti, per le “opere dell'ingegno” che erano state indicate in via autonoma ed omnicomprensiva nella prima formulazione legislativa, salvo il software protetto da copyright. Rimane di conseguenza escluso il copyright associabile al disegno industriale ove presenti di per sé carattere creativo e valore artistico potendo semmai il titolare-per sfruttare l'agevolazione-avvalersi della (consimile) categoria dei disegni e modelli.

Sono stati eliminati dall'elenco dei beni immateriali che possono fruire del patent box anche i marchi di impresa (a far tempo dalle opzioni esercitate dal 2017) per allineare il sistema alle linee guida e raccomandazioni dell'OCSE.

L'esclusione dei marchi dai patent box dei vari paesi si fonda, infatti, sul rispetto dellaAzione 5 dei BEPS che – come si è visto – rimanda al criterio valutativo del "Nexus Approach", cioè di considerare substantial activities unicamente quelle attività che possiedono uno stretto collegamento col bene, ovvero risultano essere prodromiche e necessarie alla creazione del bene stesso.


A fronte di tali indicazioni, è del tutto evidente che un allineamento alla normativa Beps non avrebbe permesso di continuare a ricomprendere nel regime fiscale di vantaggio anche i marchi d'impresa, i quali per loro stessa natura vengono prima creati ed ideati e soltanto dopo sfruttati in termini economici attraverso attività di ricerca e sviluppo volte alla loro promozione e valorizzazione.


Inevitabile, dunque, è arrivato l'adeguamento dell'Italia ai principi sopra espressi con esclusione dal regime fiscale agevolato di tutti i redditi derivanti dallo sfruttamento di marchi dal 1° gennaio 2017 in poi mentre continueranno a beneficiare del regime tutti coloro che hanno presentato l'opzione entro il 31 dicembre 2016.


L'esclusione dei brand dal perimetro oggettivo della detassazione dal 1° gennaio 2017 comporterà l'impossibilità di estendere la validità del regime premiale oltre il quinquennio, cioè entro il 2019 per i contribuenti che hanno presentato l'istanza nel 2015 ovvero entro il 2020 per coloro che hanno presentato l'istanza nel 2016.


Viene così esteso al massimo consentito il periodo di c.d. grand fathering ossia il limite temporale massimo stabilito.

Il fashion system

Il legislatore del patent box ha inteso premiare con agevolazioni fiscali le imprese che svolgono attività idonee ad accrescere il valore dei beni immateriali sostenendo i relativi costi.

Il mondo della moda – dove opera un gran numero di soggetti, dalle imprese del lusso alle catene law cost, passando dai media ed internet – è particolarmente sensibile a questo regime suscettibile di attrarre beni ed attività legati al marketing come i marchi ed all'innovazione tecnica come i brevetti.

Il settore della moda e del lusso è soprattutto caratterizzato dal brand (marca), segno iconico o grafico che identifica il prodotto valorizzandolo per la notorietà e reputazione acquisita sul mercato.

Altrettanto avviene per i disegni e le forme prescelte per capi di abbigliamento ed accessori che contribuiscono al processo creativo grazie all'opera dei fashion designers. La gamma dei prodotti registrabili in questo settore come modelli o disegni ornamentali è dunque molto vasta estendendosi anche ai disegni figurativi applicabili ai prodotti a scopo di abbellimento, decorazione o caratterizzazione.

Giocano peraltro una parte altrettanto importante (con particolare riferimento ad abbigliamento,calzature ed accessori come borse e gioielli) anche i brevetti.

La ragione del ricorrere a queste modalità di protezione esclusiva risiede nel fatto che il settore della moda –particolarmente colpito da fenomeni di contraffazione internazionale – pianifica da tempo intense strategie di tutela non solo nei confronti dei propri prodotti con i “tradizionali” marchi e design ma anche nei confronti dei propri investimenti in ricerca con il deposito di numerosi brevetti.


Il brevetto non è dunque inusuale in questa area che ha visto ad esempio riconoscere una privativa su tasche applicate sul lato B di jeans di marca per essere stato ritenuta prevalente sulla gradevolezza estetica la risoluzione del problema tecnico della cucitura attribuente “tridimensionalità” alla porzione posteriore del pantalone con una particolare vestibilità modellante.

Questo per dire che il fashion system coinvolge praticamente tutti i titoli anche quelli che potrebbero sembrare estranei al mondo della moda e che invece concorrono per rafforzare gli strumenti di tutela.

I rapporti tra fashion stystem e regime del patent box si presentano dunque proficui anche sotto questi profili e gli incentivi fiscali correlati possono così contribuire ad accrescere e valorizzare le potenzialità del mercato italiano rendendolo sempre più attrattivo e competitivo.

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