Il diritto del socio accomandante a consultare i documenti e a verificare l’esattezza del bilancio

La Redazione
23 Gennaio 2015

Nel diritto del socio accomandante alla consultazione della documentazione societaria, ex art. 2320, comma 3, c.c., rientra anche la facoltà di estrarre copia della documentazione stessa

Nel diritto del socio accomandante alla consultazione della documentazione societaria, ex art. 2320, comma 3, c.c., rientra anche la facoltà di estrarre copia della documentazione stessa, anche con riferimento a documenti idonei a ricostruire le singole poste passive del conto per verificare le uscite di cassa, finalizzato al controllo dell'esattezza del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite.

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