La tassazione del TFR segue la residenza del lavoratore trasferitosi in Svizzera
27 Novembre 2017
Il TFR corrisposto da un datore di lavoro residente in Italia e percepito dal lavoratore residente in Svizzera non è tassato in Italia: così i Giudici della Cassazione con la sentenza depositata lo scorso 22 novembre 2017, n. 27773.
La vicenda ruotava attorno all'impugnazione del silenzio-rifiuto serbato sull'istanza di rimborso dell'IRPEF pagata sul trattamento di fine rapporto e sull'incentivo all'esodo corrisposti ad un contribuente per l'anno 2003, assoggettati a tassazione separata. La CTR aveva rigettato l'appello dell'ufficio, in quanto, secondo il Giudice del merito, in base alla convenzione italo-svizzera del 9 marzo 1976, il presupposto rilevante ai fini della tassazione in Italia o in Svizzera sta nel luogo di erogazione delle retribuzioni: il lavoratore aveva trasferito la residenza in Svizzera nel 1999 e l'indennità di fine rapporto era stata corrisposta quando il percettore risiedeva ormai oltre confine.
Si legge in sentenza: “in tema di imposte sul reddito, le somme corrisposte a titolo di TFR da datore di lavoro residente in Italia ad un soggetto residente in Svizzera sono imponibili in base all'art. 15 della Convenzione italo-svizzera, che prevale sull'art. 23, comma 2, lett. a) del d.P.R. n. 917/1986, essendo la norma pattizia gerarchicamente sovra-ordinata alla legge ordinaria interna”. Le norme pattizie derivanti dagli accordi tra gli stati – hanno specificato i giudici della Corte – prevalgono su quelle interne, “attesane la specialità e la ratio di evitare fenomeni di doppia imposizione”.
|