Esecuzione esattoriale: l’atto di pignoramento è atto processuale di parte
27 Novembre 2017
Il caso. Equitalia procedeva, ex art. 72-bis d.P.R. n. 602/1973 a pignoramento. Il debitore proponeva opposizione agli atti esecutivi, che veniva accolta dal Tribunale di Taranto dichiarando la nullità dell'atto impugnato per omessa indicazione dei crediti per i quali si procedeva. Il Tribunale osservava che l'atto di pignoramento conteneva una insufficiente specificazione del credito, senza indicare alcun riferimento alle relative cartelle di pagamento.
Contro tale decisione ha proposto ricorso straordinario per cassazione l'agente di riscossione, secondo il quale l'effettiva allegazione, all'atto di pignoramento, dell'elenco delle cartelle di pagamento per cui si procedeva non poteva essere posta in discussione, «stante la fede privilegiata di cui godono i fatti accertati dal pubblico ufficiale».
L'atto di pignoramento è atto privato che non beneficia di fede privilegiata. Il Collegio non si trova d'accordo con quanto sostenuto dal ricorrente. Infatti, osservano i Giudici, nell'ambito delle attività dell'ufficiale di riscossione è necessario distinguere tra il caso in cui l'agente della riscossione agisce come pubblico ufficiale con conseguente attribuzione dei poteri ex artt. 2699 e 2700 c.c., da quello in cui agisce come soggetto privato sprovvisto di detti pubblici poteri. Mentre la notifica dell'atto di pignoramento è atto proprio del pubblico ufficiale, non lo è la composizione dell'atto che viene notificato. Ne consegue che l'atto di pignoramento è atto privato che non beneficia di fede privilegiata, pertanto le affermazioni contenute in esso non godono, al pari di quelle contenute in un qualsiasi atto processuale di parte, di alcuna presunzione di veridicità fino a querela di falso.
Il principio di diritto affermato dalla Corte. Alla luce di tali considerazioni, la Suprema Corte, rigettando il ricorso di Equitalia, afferma il seguente principio di diritto: «l'atto di pignoramento presso terzi eseguito dall'agente di riscossione ai sensi dell'art. 72-bis d.P.R. n. 602/1973 in sede di esecuzione esattoriale, sebbene preordinato alla riscossione coattiva di crediti erariali, non acquisisce per ciò stesso la natura di atto pubblico, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2699 e 2700 c.c., conservando invece quella di atto processuale di parte. Consegue che l'attestazione ivi contenuta delle attività svolte dal funzionario che ha materialmente predisposto l'atto non è assistita da fede pubblica e non fa piena prova fino a querela di falso, a differenza di quanto avviene quando l'agente di riscossione esercita – ex art. 49, comma 3, d.P.R. n. 602/1973 – le funzioni proprie dell'ufficiale giudiziario, ad esempio notificando il medesimo atto». |