È affetto da nullità insanabile l'accertamento sottoscritto con firma digitale e notificato a mezzo posta

06 Dicembre 2017

Gli avvisi di accertamento non possono essere sottoscritti digitalmente, dunque se sottoscritti digitalmente dovranno ritenersi nulli. Nel caso in esame la CTP di Trapani, in ossequio al comma 6 dell'art. 2 CAD, ha annullato l'avviso di accertamento firmato digitalmente e notificato a mezzo posta.
Massima

Gli avvisi di accertamento non possono essere sottoscritti digitalmente, dunque se sottoscritti digitalmente dovranno ritenersi nulli. Nel caso in esame la CTP di Trapani, in ossequio al comma 6 dell'art. 2 CAD, ha annullato l'avviso di accertamento firmato digitalmente e notificato a mezzo posta. Trattasi di un atto attinenete alla sfera del controllo fiscale per cui le disposizioni del Codice dell'Amministrazione Digitale non trovano applicazione.

Il caso

Con ricorso notificato nel 2017, un'Associazione Sportiva Dilettantistica impugnava l'avviso di accertamento notificatole dall'Agenzia delle Entrate in data 28 ottobre 2016, ove si riprendevano a tassazione maggiori imposte, sanzioni ed interessi, frutto di una presunta ed asserita commercialità della persona giuridica.

Nello specifico, il contribuente formulava diverse censure all'atto impositivo.

Fin da subito, si evidenzia che trattavasi di avviso di accertamento notificato a mezzo posta ex L. n. 890/1982, firmato digitalmente (con la semplice dizione “Firmato digitalmente – Il Direttore Provinciale”), ove il funzionario incaricato ne attestava la conformità al documento informatico predisposto dall'Ente Impositore e conservato nei propri archivi informatici.

In via preliminare, l'associazione ricorrente eccepiva la nullità dell'atto impositivo per difetto di sottoscrizione, essendo detto atto sottoscritto con firma digitale ex D.Lgs n. 82 del 7 marzo 2005 (da ora in poi Codice dell'Amministrazione Digitale o CAD.

In subordine l'associazione ricorrente eccepiva la violazione dell'art. 23 co. 1 del su citato decreto legislativo, per difetto e carenza dei requisiti necessari per la cd. attestazione di conformità.

Nel caso in premessa, invero, il funzionario dell'Ufficio si era limitato ad attestare la conformità dell'atto impositivo (quale copia analogica di documento informatico) al documento informatico, soltanto nella prima pagine e non in tutte le sue componenti come, invece, richiesto dalla predetta norma.

Risultava, altresì, assente la delega, tramite la quale lo stesso funzionario era incaricato ad attestare siffatta conformità.

Ed ancora il ricorrente eccepiva il vizio di motivazione dell'atto impugnato in relazione agli artt. 148, 149 TUIR e 90 L. n. 289/2002, giacché l'Ente Impositore si limitava a sostenere la commercialità dell'associazione, senza suffragare tale rilievo e ciò, sebbene l'ente associativo fosse iscritto al CONI e avesse adeguato il suo statuto, inserendovi le clausole previste dall'anzidetto art. 148 d.P.R. n. 917/1986.

Nel merito evidenziava l'abnormità del risultato reddituale cui era addivenuto l'Ufficio, il quale aveva rettificato il reddito imponibile ex art. 81 TUIR, considerando i soli maggiori ricavi ex art. 85 TUIR e non i costi che, sebbene non imputati a conto economico (v. art. 109 co. 4 TUIR), risultavano da elementi certi e precisi (art. 109 co. 4 lettera b TUIR), quali fatture e disposizioni di pagamento.

Si costituiva regolarmente in giudizio l'Ufficio il quale, sebbene sosteneva la regolarità e la legittimità delle procedure poste in essere, non depositava né il certificato di verifica della firma digitale che ne avrebbe attestato la regolarità al momento dell'apposizione né, tantomeno, la delega di funzioni di cui al 1° comma dell'art. 23 CAD.

Radicatosi regolarmente il contraddittorio innanzi la Sezione 3 della CTP di Trapani, la Commissione Provinciale accoglieva il ricorso, declarando la nullità dell'impugnato avviso di accertamento e ciò, per carenza di valida sottoscrizione e per difetto dei requisiti necessari ad attestare la conformità dell'atto notificato, all'originale.

Difatti, a mente del comma 6 dell'art. 2 D.Lgs. n. 82/2005, così come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. d), D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235, successivamente, così sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. c), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179 (a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall'art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016),“…le disposizioni del presente codice...” (ossia il Codice dell'Amministrazione Digitale) “...non si applicano limitatamente all'esercizio delle attività e funzioni ispettive e di controllo fiscale...”.

Di guisa, atteso che l'Ufficio aveva firmato digitalmente l'atto di accertamento, detto atto era da ritenersi nullo per insanabile difetto di sottoscrizione.

Continuava la Sezione III della Commissione Provinciale, affermando l'illegittima dell'atto impugnato, giacché il funzionario incaricato si era limitato ad attestare la conformità dell'avviso soltanto nella prima pagina e, in atti, non vi era traccia della delega espressamente richiesta dall'art. 23, comma 1 CAD.

Le questioni

Le questioni giuridiche sottese nel caso in esame, sono essenzialmente due.

La prima verte sulla legittimità o meno di un avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate e firmato digitalmente ex art. 24 D. Lgs. n. 82/2005.

La seconda questione esaminata, invece, concerne nel ritenere legittimo un atto impositivo in cui il funzionario incaricato ne attesti la conformità all'originale nella sola prima pagina (e non in tutte le sue componenti) e in cui sia assente la relativa delega di funzioni, così come tassativamente richiesto dall'art. 23 comma 1 CAD.

Nello specifico:

La prima questione

In data 28 ottobre 2016 l'Agenzia delle Entrate notificava all'associazione ricorrente un avviso di accertamento per maggiori tributi, sanzioni ed interessi.

Nell'occasione, come si evince, dall'impugnata sentenza, detto atto impositivo non recava alcuna firma autografa, bensì la sola dicitura “Firmato digitalmente – Il Direttore Provinciale” di cui all'art. 24 D.Lgs. n. 82/2005 (cd. Codice dell'Amministrazione Digitale).

Stante quanto detto, in via preliminare l'associazione ricorrente eccepiva la nullità dell'atto impositivo per violazione degli artt. 42 co. 1 e 3 d.P.R. n. 600/1973, art. 56 d.P.R. n 633/1972, in relazione all'art. 2 comma 6 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (rubricato “Finalità e ambito di applicazione”), comma modificato dall'art. 2, comma 1, lett. c), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179 (in G.U. n. 214 del 13 settembre 2016), a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall'art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016, giacché le disposizioni del suddetto Codice dell'Amministrazione Digitale, risultano oggi inapplicabili agli atti del controllo fiscale.

All'opposto, controparte deduceva la legittimità dell'atto impositivo firmato digitalmente.

La seconda questione

L'atto di accertamento a suo tempo notificato all'associazione sportiva, consisteva in una copia analogica di un documento informatico, predisposto dall'Agenzia delle Entrate.

Nel caso di specie, soltanto nella prima pagina dell'atto impositivo, un funzionario del predetto Ufficio ne attestava la conformità all'originale informatico, predisposto dall'Ufficio e, contestualmente, ne indicava il numero complessivo di pagine.

Ora, la seconda questione giuridica sottesa al caso in esame, verte nell'accertare se tale attestazione di conformità, priva della relativa autorizzazione all'uopo prevista dall'art. 23 co. 1 CAD, renda o meno legittimo l'avviso di accertamento a suo tempo notiziato.

Le soluzioni giuridiche

La soluzione alla prima questione

Nell'avviso di accertamento a suo tempo impugnato, affermava l'Ufficio che l'atto fiscale impugnato, era stato firmato digitalmente ex artt. 1 co. 1 lett. s e 24 D.Lgs. n. 82/2005 (di seguito CAD).

Invero, per firma digitale s'intende un particolare tipo di firma qualificata basata su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità (v. Tribunale Milano, 30/01/2008) di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici (v. art. 1, co. 1 lett. s CAD).

In termini tecnici, una firma digitale di un documento informatico rappresenta la sua sintesi computazionale (o hash o impronta) crittografata, ottenuta con un mezzo tecnico (dispositivo crittografato sicuro) in possesso del solo sottoscrittore, di cui egli ha titolarità e controllo.

L'apposizione della predetta firma digitale (speculare alla sottoscrizione autografa per i documenti analogici, come il presente atto processuale), conferisce genuinità ed indubbia paternità al documento informatico di cui all'art. 1 co. 1 lett. p CAD (ossia il documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti, v. anche, Risoluzione Agenzia delle Entrate, 21/07/2017, n.96/E).

In ordine al processo di firma, l'apposizione della stessa su di un file, provvede a conferire caratteristiche di “immodificabilità” ed integrità determinando, altresì, la trasformazione dell'estensione del file allegato, da “.pdf” a “pdf.p7m (v. Trib. Milano, sez. V, 18 ottobre 2016, n. 11402).

Difatti, al termine del processo di firma, il file assumerà l'estensione “.p7m”, che si sommerà all'estensione del file originario (v. CTP Salerno n. 4124/02/2017, CTP Milano n. 1023/1/2017 e CTP Reggio Emilia n. 204/172017) e, a mente dell'art. 21 comma 2 del CAD, il documento informatico avrà l'efficacia prevista dall'art. 2702 c.c. (v. Corte Appello Catania, sez. famiglia, 10 aprile 2015 eTribunale Taranto, sez. lav., 28 novembre 2012 n. 5916).

La garanzia della firma apposta, consiste proprio nel fatto che lo specifico software di firma digitale, possiede gli algoritmi che permettono al destinatario di aprire la “busta crittografica” e confermarne l'autenticità e la sua integrità.

In breve, quella che potrebbe sembrare una mera operazione di lettura rappresenta, invece, “una verifica della validità del documento informatico”.

Ora, atteso che l'avviso di accertamento era notificato a mezzo posta ordinaria, detto atto, rientrava nel novero delle copie analogiche di documenti informatici (la cui conformità è attestata ex art. 23 co. 1 D.Lgs. n. 82/2005), notificato a mezzo posta (v. CTP Benevento 803/2/2016) ex artt. 137 c.p.c., 4 D.Lgs. n. 261/1999 (norma abrogata, a decorrere dal 10.09.2017, dall'art. 1 comma 57, lett. b), L. 4 agosto 2017, n. 124) e 14 L. n. 890/1982, in combinato disposto con gli artt. 60 d.P.R. n. 600/1973 e 56 d.P.R. n. 633/1972 e munito dei certificati elettronici (ossia degli attestati elettronici che collegano all'identità del titolare i dati utilizzati per verificare le firme elettroniche ex art. art. 1 co. 1 lett. e CAD), ritenuto che l'Agenzia delle Entrate rientra nel novero dei soggetti di cui all'art. 2 comma 2 D. Lgs. n. 82/2005.

Ora, come si evince dalla stessa pagina web dell'Agenzia delle Entrate (http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/home/cosadevifare/incasodi/controlli/schedainfoicontrolli), l'Ufficio “…chiude il controllo e rappresenta il risultato dell'attività istruttoria e dei singoli metodi accertativi utilizzati..” con “...l'avviso di accertamento..”, il quale può dirsi, a buon diritto, atto tipico del controllo fiscale.

L'accertamento, invero, si sostanzia nelle diverse attività che l'AF può esercitare entro il termine di decadenza, per il controllo delle dichiarazioni e degli atti utilizzati dal contribuente e/o per l'autoliquidazione e il pagamento delle imposte.

Tutto ciò detto, acclarato che l'avviso di accertamento notificato all'associazione è atto tipico delle procedure di controllo fiscale, siffatto atto, è da considerarsi come nullo, giacché detto atto, non reca alcuna valida firma.

Difatti, a mente del comma 6 dell'art. 2 D.Lgs. n. 82/2005, così come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. d), D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235, successivamente, così sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. c), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179 (a decorrere dal 14.09.2016, ai sensi di quanto disposto dall'art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016),“…le disposizioni del presente codice..” (ossia il codice dell'amministrazione digitale) “..non si applicano limitatamente all'esercizio delle attività e funzioni ispettive e di controllo fiscale..”.

Ora, come emerge documentalmente, l'atto di accertamento a suo tempo notificato, risultava “..firmato digitalmente..”.

Con ciò l'Ufficio aveva, quindi, fatto ricorso a uno strumento di firma tipico ed esclusivo del Codice dell'Amministrazione Digitale, normativa certamente non applicabile agli atti del controllo e delle funzioni ispettive fiscali.

Di guisa, l'unica sottoscrizione ammissibile per gli avvisi di accertamento ex artt. 42 d.P.R. n. 600/1973 e 56 d.P.R. n. 633/1972, è quella effettuata con firma autografa.

Tale tesi è stata condivisa dal Primo Giudice Siciliano, il quale ha accolto il ricorso dell'associazione ricorrente ed annullato l'atto impositivo firmato digitalmente.

Sostiene la Sezione 3 della CTP di Trapani (Rel. Sammartano B.) che a mente del comma 6 dell'art. 2 D. Lgs 82/2006, modificato dall'art. 2 co. 1 D.lgs. n. 179/2016 – con decorrenza dal 14.09.2016 -, “..gli atti di accertamento non possono essere sottoscritti digitalmente e quelli sottoscritti digitalmente sono da ritenersi nulli..” (v. CTP Trapani, sez. III, 23 ottobre 2017, n. 1696).

Difatti, il più volte citato art. 2 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. n. 82/2005) stabilisce che tale sistema non si applica “all'esercizio delle attività e funzioni ispettive e di controllo fiscale”, “..quali sono, senza dubbio, gli avvisi di accertamento..” (v. CTP Trapani 1696/3/2017).

Ne consegue, a rigor di logica, che gli accertamenti inviati ai contribuenti debbono presentare la vecchia firma autografa, pena la nullità insanabile per difetto di sottoscrizione ex art. 42 d.P.R. n. 600/1973.

Per completezza di narrazione, va affermato che l'inciso “..non si applicano all'esercizio delle attività e funzioni ispettive di controllo fiscale..”, contenuto nel comma 6 del su citato art. 2 D.Lgs. n. 82/2005, entra in vigore dal 14 settembre 2016 in ragione del comma 1 dell'art. 2 D.Lgs. n. 179/2016 e che, siffatto divieto, non era presente nel previgente art. 2 CAD, in vigore dal 25 gennaio 2011 al 13 settembre 2016.

Addirittura nell'art. 2 co. 6 CAD che era in precedenza vigente, si rimettevano a Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, la regolamentazione di modalità, limiti e tempi di applicazione delle disposizioni del Codice dell'Amministrazione Digitale, alla stessa Amministrazione economico-finanziaria.

In breve il più volte richiamato D.Lgs. n. 179/2016, da un parte ha escluso (v. art. 2 co. 1 D. Lgs 17972016) l'applicabilità del CAD agli atti del controllo fiscale (v. ad esempio avviso di accertamento o avviso di rettifica e liquidazione), ma dall'altra, ha esteso l'ambito d'applicazione del Codice dell'Amministrazione Digitale anche all'Amministrazione economico-finanziaria.

Difatti, prima della riforma recata nel D.Lgs. n. 179/2016, erano previste eccezioni all'applicazione del CAD per l'Amministrazione Finanziaria e per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, motivate con la necessità di tenere conto “delle esigenze derivanti dalla natura delle loro particolari funzioni”.

In questi casi le modalità, i limiti e i tempi di applicazione erano previsti con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (v. D.P.C.M. del 9 febbraio 2012, del 02 marzo 2011 e del 25 maggio 2011, non più previsti dall'art. 2 CAD); limiti venuti meno con l'attuale formulazione del Codice dell'Amministrazione Digitale, il quale è oggi applicabile all'Amministrazione Finanziaria, fatta eccezione per gli atti espressione “delle attività e funzioni ispettive di controllo fiscale” ex comma 6 art. 2 D.Lgs. n. 82/2005 (quali avvisi di accertamento, atti di contestazione ed irrogazione sanzioni, avvisi di rettifica e liquidazione, processi verbali di contraddittorio, processi verbali di constatazione, etc).

Per mera precisione, va segnalato che a mente della seconda parte del comma 6 dell'art. 2 CAD, il D.Lgs. n. 82/2005, si applica al solo “..processo tributario..” (di seguito P.T.T.).

Detta circostanza, non incide certamente sull'inapplicabilità del CAD agli avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle Entrate, giacché l'avviso di accertamento, non è un atto processuale (v. Cass. civ., n. 5924/2001), né risulta specificamente funzionale al processo, ma è un atto amministrativo (v. Cass. civ., n. 1825/2010) di natura sostanziale (v. Corte Costituzionale n. 244/2009), esplicativo della potestà impositiva della Pubblica Amministrazione (v. Cass. civ., n. 15234/2001).

La soluzione alla seconda questione

Al fine di dare soluzione alla predette questione, occorre una breve disamina dell'art. 23 su citato.

Invero, a mente del 1° comma dell'art. 23 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Copie analogiche di documenti informatici), “..Le copie su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato…”.

In breve, la superiore norma introduce delle specifiche tecniche affinché la copia su supporto analogico (ossia la copia cartacea), rechi lo stesso valore probatorio (v. art. 2702 c.c.) del documento informatico sottoscritto digitalmente.

Invero, il citato art. 23 comma 1 CAD, richiede che la conformità venga attestata da un pubblico ufficiale debitamente autorizzato (v. Cons. Giust. Amm. Sic., 31 maggio 2011, n. 404 e Cons. di Stato, sez. V, 18 agosto 2010, n. 5814) e che tale attestazione, venga effettuate su tutte le componenti della copia (v. Cass. civ., n. 15074/2017).

In breve, l'attestazione del pubblico ufficiale completa la rappresentazione “esterna” dell'apposizione della firma digitale, garantendo che il documento informatico ne sia munito in originale.

Ciò detto e tornando al caso esaminato dalla Sezione III della CTP di Trapani, l'attestazione di conformità dell'avviso di accertamento posto all'attenzione del Giudice trapanese, era resa soltanto nella prima pagina dell'atto e non vi era traccia della necessaria autorizzazione rilasciata al funzionario.

A tal proposito, il Primo Giudice di Trapani ha ritenuto nullo ed illegittimo l'avviso di accertamento che non contiene un'attestazione di conformità in tutte le componenti dell'atto dove, per componenti, devono intendersi tutti i fogli di cui si compone l'atto.

Medesimo discorso per ciò che attiene all'autorizzazione richiesta dal comma 1 dell'art. 23 CAD: la sua assenza determina l'illegittimità dell'atto fiscale.

Sul punto, il Giudice di Legittimità ha individuato delle specifiche essenziali che deve contenere la predetta delega.

Perché la predetta sia valida, è necessario che siano rispettate determinate regole.

Innanzitutto, la delega deve essere:

a) motivata, nel senso che devono essere indicate sulla stessa le ragioni della delega, “ossia le cause che ne hanno resa necessaria l'adozione, quali carenza di personale, assenza, vacanza, malattia, etc” (v. Cass. civ., n. 22803/2015);

b) nominativa, nel senso che la stessa deve indicare chiaramente ed espressamente il nominativo dei soggetti delegati (v. Cass. civ., n. 12960/2017), non essendo sufficiente l'indicazione della sola qualifica professionale del dirigente (“devono quindi ritenersi illegittime le deleghe impersonali, anche ratione offici, senza indicare nominalmente il soggetto delegato e tale illegittimità si riflette sulla nullità dell'atto impositivo” (v. Cass. civ., n. 22803/2015);

c) contenente un “termine di validità (v. Cass. civ., n. 2509/2016).

L'inadeguatezza della delega, che non rispetti i requisiti predetti, “si riflette sulla nullità dell'atto impositivo” (v. Cass. 18758/2014, CTP Frosinone 249/2/2016 e CTR Veneto 276/1/2014).

Sotto lo specifico profilo della “nominatività” della delega, poi, occorre precisare che il nominativo, deve essere presente sulla delega (v. CTR Veneto 128/7/2016) e ben individuato, non potendosi ricorrere ad una individuazione del nominativo “per relationem”, ovvero rinviando ad altri atti - ad esempio tabelle allegate – (v. CTP Roma 1702/19/2016) e/o disposizioni (v. CTP Genova 1315/4/2016).

Ciò poiché una tale delega in bianco, priva del nominativo del soggetto delegato, va considerata nulla (v. Cass. 19130/2017), non essendo possibile verificare agevolmente da parte del contribuente, se il delegato avesse il potere di sottoscrivere l'atto impugnato e non essendo ragionevole attribuire al contribuente, una tale indagine amministrativa al fine di verificare la legittimità dell'atto (v. Cass. civ., n. 22803/2015).

Ad ogni buon conto e tornando al caso esaminato dalla Sezione 3 della Commissione Provinciale di Trapani, nell'avviso di accertamento notificato all'associazione ricorrente, non vi era alcuna menzione della necessaria autorizzazione al funzionario.

Ora, in conformità con quanto espressamente richiesto dal comma 1 dell'art. 23 del CAD, deve ritenersi illegittima la copia analogica di un documento informatico (avviso di accertamento nel caso che ci preme), priva della relativa autorizzazione al pubblico ufficiale (in senso conforme, v. anche, Comm. Trib. Prov. Milano, Sez. 21, 01/06/2017, n. 3940).

Tale tesi è stata condivisa dal primo Giudice siciliano, il quale ha ritenuto nullo l'atto impositivo poiché carente della relativa autorizzazione, così come prevista dall'art. 23 del C.A.D..

Conclusioni

Investita dell'anzidetta controversia, la CTP di Trapani, in ossequio al comma 6 dell'art. 2 CAD ha annullato l'avviso di accertamento firmato digitalmente e notificato a mezzo posta, posto che trattasi di atto del controllo fiscale per cui le disposizioni del Codice dell'Amministrazione Digitale non trovano applicazione.

Il Primo Giudice Siciliano ha, altresì, considerato illegittimo l'anzidetto atto impositivo, giacché l'attestazione di conformità di cui all'art. 23 co. 1 CAD, non risulta essere effettuata su tutte le componenti dell'atto e non v'è traccia della relativa autorizzazione al funzionario.

Osservazioni

Con la sentenza in commento, i Giudici della Commissione Provinciale di Trapani prendono per la prima volta posizione sulla facoltà di apporre la firma digitale di cui all'art. 1, co. 1 lett. s CAD, sugli avvisi di accertamento.

In ragione del dato normativo costituito dal comma 6 dell'art. 2 D.Lgs. n. 82/2005, così come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. c), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, ove testualmente si afferma che“…le disposizioni del presente codice..” (ossia il Codice dell'Amministrazione digitale) “..non si applicano limitatamente all'esercizio delle attività e funzioni ispettive e di controllo fiscale..”, essendo l'avviso di accertamento (ma medesimo discorso deve farsi con gli avvisi di rettifica e liquidazione, con gli atti di contestazione, pvc, verbali di contraddittorio), atto tipico del controllo fiscale, le disposizioni del CAD – ivi compresa la facoltà di apporre la firma digitale – non saranno applicabili.

Talché, in tema di firma, gli avvisi di accertamenti notificati ai contribuenti dovranno, ancora, recare la vecchia firma autografa.

Per onere di completezza, preme evidenziare che esiste un filone giurisprudenziale opposto alla predetta decisione di merito resa dalla sezione 3 della CTP di Trapani, teso a ritenere valido l'atto di accertamento firmato digitalmente (v. CTP Frosinone 712/2/2017 e CTP Savona 341/1/2017).

In effetti, gli atti tributari sono documenti amministrativi informatici al pari degli altri e dunque, come tali, dovrebbero trovare regolazione nelle norme del CAD, dotate dell'ampio ambito soggettivo e non, invece, in discipline diverse.

La conseguenza dell'interpretazione resa dal Giudice Siciliano, sarebbe quella di allontanare diritto amministrativo e diritto tributario, creando una disparità in seno al genus del documento informatico.

Ad ogni buon conto, per sanare il predetto contrasto ermeneutico, stante la novità della riforma di cui al D.Lgs. n. 179/2016 (in vigore dal 14 settembre 2016), si auspica un rapido intervento chiarificatore del Legislatore (o della Suprema Corte, come più volte accaduto in passato).

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