Malattia del difensore nell'ultimo giorno utile per impugnare. È sempre legittimo impedimento?
12 Gennaio 2018
L'impedimento fisico del difensore, limitato all'ultimo giorno utile per impugnare, può integrare il caso fortuito o la forza maggiore richiesti dall'art. 175, comma 1, c.p.p. per la restituzione del termine? La giurisprudenza è divisa. Un orientamento afferma che «l'impedimento dovuto a malattia del difensore o addirittura alla morte dello stesso, non costituisce forza maggiore al fine di ottenere la restituzione in termini in quanto ogni imputato conserva il potere di proporre impugnazione autonoma e il dovere di controllare il rispetto del mandato conferito, e inoltre il difensore può porre in essere ogni altra attività idonea per garantire il rispetto dei termini». Altro orientamento sostiene, invece, che «l'impossibilità a lasciare il proprio domicilio per uno stato di malattia, costituisce un caso di forza maggiore in quanto determina l'assoluta incapacità a proporre impugnazione». Una recente sentenza della Cassazione, Sez. IV, n. 37/2018, ritenendo condivisibili entrambi gli orientamenti, ha sostenuto che la questione debba essere risolta caso per caso, valutando la fattispecie concreta. Nel caso di specie il difensore era stato colpito da malattia altamente invalidante (emorragia interna repentina) e assolutamente imprevedibile, ma la Corte d'appello aveva rigettato l'istanza di restituzione del termine per proporre appello. La S.C. ha annullato senza rinvio il provvedimento e disposto la restituzione del termine a proporre appello, rilevando che «É vero che quando si è verificato l'evento invalidante erano già trascorsi 29 giorni dal deposito della sentenza ma l'evento che ha impedito al difensore di adempiere il suo mandato non era prevedibile e come tale può rappresentare quel caso fortuito o forza maggiore non altrimenti vincibile richiesto dalla norma». |