La notifica telematica richiesta dopo le ore 21 si perfeziona alle ore 7 del giorno successivo
15 Gennaio 2018
Il caso. Parte ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua condanna al pagamento di una somma a titolo di risarcimento dei danni. Controparte ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità del ricorso principale per tardività della notifica in quanto effettuata oltre le ore 21 dell'ultimo giorno utile.
La notifica richiesta dopo le ore 21 si perfeziona alle ore 7 del giorno successivo. La Suprema Corte condivide l'interpretazione fornita dalla maggior parte dei Giudici di merito e dalla stessa giurisprudenza di legittimità (Cass., sez. lav., 4 maggio 2016, n. 8886; Cass., sez. III, 21 settembre 2017, n. 21915) in tema di perfezionamento della notificazione, ritenendo che, nel caso di specie, non siano stati presentati elementi sufficienti per mutare tale orientamento. Fissa, pertanto, il principio di diritto secondo cui, ai sensi dell'art. 16-septies d.l. n. 179/2012, qualora la notifica con modalità telematiche venga richiesta, con rilascio della RAC, dopo le ore 21 si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo. Deve, quindi, dichiararsi inammissibile, in quanto non tempestivo, il ricorso per cassazione la cui notificazione, come avvenuto nel caso in esame, sia stata richiesta dopo le ore 21 del giorno di scadenza del termine per l'impugnazione. |