Sicurezza sul lavoro: svolgimento diretto del datore

La Redazione
15 Gennaio 2018

Con la Circolare n. 1 del 2018 l'INL chiarisce quale sia la corretta applicazione, a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 151/2015, dell'art. 34 T.U. Sicurezza sul lavoro relativo allo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di primo soccorso, di prevenzione incendi e di evacuazione.

Con la Circolare n. 1 del 2018 l'INL chiarisce quale sia la corretta applicazione, a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 151/2015, dell'art. 34 T.U. Sicurezza sul lavoro relativo allo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di primo soccorso, di prevenzione incendi e di evacuazione.

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro precisa che la concessione di tale facoltà al datore di lavoro (con l'esclusione delle realtà aziendali considerate comunque a rischio ex art. 31, co. 6) non comporta che questi svolga tali compiti da solo né che sia esonerato dal rispettare gli specifici obblighi previsti in capo al datore dall'art. 18 D.Lgs. n. 81/2008.

Egli, previa adeguata formazione, può svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, prevenzione incendi ed evacuazione, ma non in totale autonomia: si avvarrà dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure, che devono essere designati in numero adeguato e sufficiente, nel rispetto dell'art. 43, co. 2 del citato T.U.

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