Assegno di ricollocazione

Lucia Valente
04 Gennaio 2024

L'assegno di ricollocazione, disciplinato dall'art. 23, D.Lgs. n. 150/2015, è introdotto nel nostro ordinamento dopo un travagliato iter normativo iniziato nel 2013, quando, con l'art. 1, co. 215, L. n. 147/2013, il legislatore introduce nel nostro ordinamento, in via sperimentale, il contratto di ricollocazione come strumento di politica attiva del lavoro essenzialmente fondato sulla cooperazione e integrazione tra struttura pubblica e enti privati specializzati. Il legislatore nel 2015 modifica la disciplina e il nome della misura che è destinata esclusivamente ai percettori di NASPI da più di quattro mesi. Nel 2018 gli accordi di ricollocazione consentono alle parti sociali di negoziare misure di accompagamento al lavoro durante la procedura per licenziamento collettivo. Nel 2019 cambia ancora la platea dei destinatari della misura che viene riservata esclusivamente ai disoccupati in stato di bisogno beneficiari del reddito di cttadinanza e ai cassaintegrati.

Inquadramento

L'assegno di ricollocazione, disciplinato dall'art. 23, D.Lgs. n. 150/2015, è introdotto nel nostro ordinamento dopo un travagliato iter normativo iniziato nel 2013, quando, con l'art. 1, co. 215, L. n. 147/2013, il legislatore introduce nel nostro ordinamento, in via sperimentale, il contratto di ricollocazione (da qui in poi c.r.), come strumento di politica attiva del lavoro (da ora PAL) essenzialmente fondato sulla cooperazione e integrazione tra struttura pubblica e enti privati specializzati.

Il legislatore qui non definisce l'istituto, ma ne prevede la sperimentazione, richiamando implicitamente alcune specifiche esperienze straniere in questo capo. La disposizione affida la sperimentazione alle Regioni, sostenendola con un apposito fondo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, peraltro con risorse molto scarse: 55 milioni nel triennio 2014-2016.

I criteri della Legge delega n. 183/2014

La nozione del c.r. ricompare poi, sotto l'espressione «accordi di ricollocazione», nel co. 4, lett. p), della L. 10 dicembre 2014, n. 183 (c.d Jobs Act), a norma del quale il Governo, nell'esercizio dei criteri di delega, deve perseguire «la promozione di un collegamento tra misure di sostegno al reddito della persona inoccupata o disoccupata e misure volte al suo inserimento nel tessuto produttivo, anche attraverso la conclusione di accordi per la ricollocazione che vedano come parti le agenzie per il lavoro o gli altri operatori accreditati, con obbligo di presa in carico, e la previsione di adeguati strumenti e forme di remunerazione, proporzionate alla difficoltà di collocamento a fronte dell'effettivo inserimento almeno per un congruo periodo, a carico di fondi regionali a ciò destinati, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica statale o regionale».

Questa parte della delega trova una prima attuazione nell'art. 17 del primo decreto attuativo del Jobs Act, il D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22, che fa riferimento al nuovo istituto del contratto di ricollocazione dettandone una prima disciplina.

La norma, curiosamente, era all'origine collocata come art. 11 nello schema del decreto sulla disciplina dei licenziamenti (quello che avrebbe assunto, nella veste definitiva, il D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 23), quasi a voler sottolineare il nesso politicamente inscindibile tra flessibilizzazione nel rapporto di lavoro e maggiore sicurezza nel mercato, per essere poi incisivamente modificata e spostata nel Decreto sul trattamento di disoccupazione (D.Lgs. n. 22/2015).

L'assegno di ricollocazione: natura e beneficiari

L'assegno di cui all'art. 23, D.Lgs. n. 150/2015 dà luogo a un istituto che presenta una grande affinità rispetto al contratto di ricollocazione previsto dalla L. n. 147/2013 e dall'art. 17, D.Lgs. n. 22/2015.

Più nel dettaglio, ai soggetti in stato di disoccupazione (ex art. 19, co. 1, D.Lgs. n. 150/2015) beneficiari della Naspi di cui all'art. 3, D.Lgs. n. 22/2015, per un periodo superiore a quattro mesi, viene riconosciuto un assegno di ricollocazione.

La delimitazione della platea dei beneficiari aiuta a comprendere la finalità dell'istituto: costruire uno stretto collegamento tra una misura di politica passiva collegata alla cessazione del rapporto di lavoro (la Naspi) e una misura di politica attiva (l'assegno di ricollocazione) immediatamente esigibile dal disoccupato. L'AdR è uno strumento che aiuta la persona disoccupata da più di quattro mesi a trovare la propria ricollocazione nel mondo del lavoro. Esso consiste in un importo da utilizzare per i soggetti che erogano servizi di assistenza e sostegno alla ricerca di un lavoro. L'importo viene riconosciuto al soggetto che eroga il servizio di asssitenza alla ricollocazione, solo se la persona titolare dell'assegno trova un lavoro.

Assai importante è la disposizione del co. 1, la quale stabilisce che l'assegno è riconosciuto qualora i soggetti destinatari della misura «ne facciano richiesta» al Centro per l'Impiego (Cpi) presso il quale hanno stipulato il patto di servizio personalizzato, di cui all'art. 20, co. 1, ovvero mediante la procedura di cui all'art. 20, co. 4, ossia tramite l'ANPAL.

Viene così confermato il carattere “volontario” della misura. Con la richiesta si sceglie liberamente il soggetto che si ritiene più adatto alle proprie esigenze:il Cpi o l'ente privato accreditato.

Il lavoratore disoccupato percettore della Naspi, dopo 15 giorni dalla presentazione della domanda all'INPS (art. 21, co. 2), deve stipulare il patto di servizio personalizzato presso il Cpi.

In questa sede egli ha diritto di chiedere l'assegno di ricollocazione e, se lo fa, accetta di osservare gli oneri che ne derivano e la conseguente condizionalità (art. 23, co. 5, lett. d)).

L'assegno di ricollocazione e' rilasciato dal centro per l'impiego dove il disoccupato deve stipulare il patto di servizio personalizzato, confermare il proprio stato di disoccupazione, profilare la propria occupabilità e accettare una serie di adempimenti necessari per accedere e mantenere il sostegno contro la disoccupazione (c.d. condizionalità).

Se il Cpi non convoca il disoccupato percettore di Naspi entro 60 giorni dall'inizio dello stato di disoccupazione, questi «ha diritto» a richiedere direttamente all'ANPAL le credenziali per l'accesso alla procedura telematica di profilazione al fine di ottenere l'assegno (art. 20, co. 4) che dovrà essere rilasciato sempre dal Cpi.

La profilazione consente di stabilire l'ammontare dell'assegno cui il disoccupato ha diritto.

L'attuazione della misura di politica attiva

L'assegno di ricollocazione costituisce il corrispettivo di un servizio specialistico che ha l'obiettivo di accompagnare attivamente la persona disoccupata da più di quattro mesi nel mercato del lavoro, consentendole di avvalersi sia di soggetti privati accreditati sia dei Cpi.

L'“assegno individuale di ricollocazione”, graduato in funzione del profilo personale di occupabilità (art. 19), è rilasciato dai Cpi al disoccupato interessato, in forma di voucher, al termine della procedura di profilazione.

Quanto ai soggetti attuatori della misura, sembra che il legislatore abbia inteso promuovere un modello competitivo, assai simile a quel modello sperimentato dalla Regione Lombardia, nel quale i Cpi competono sul mercato al pari di altri operatori accreditati. Questo modello prevede che tutte le funzioni (tranne alcune di cui diremo a breve) siano svolte indifferentemente dai soggetti pubblici o dai soggetti privati accreditati, tutti trattati in modo paritetico nell'ambito di un sistema misto pubblico-privato.

Il modello competitivo scelto dal legislatore è fortemente attenuato dalla assegnazione esclusiva di alcune funzioni al CpI, il quale, oltre a stipulare il patto di servizio personalizzato con la persona disoccupata (art. 20), è l'unico abilitato a erogare l'assegno di ricollocazione.

La profilazione

L'art. 23, co. 2 dispone che l'assegno di ricollocazione è rilasciato dal Cpi sulla base degli esiti della procedura di profilazione, anche per il caso in cui il disoccupato abbia effettuato la procedura sostitutiva tramite l'ANPAL.

Dopo l'iscrizione al portale nazionale e dopo la conferma dello stato di disoccupazione attraverso la stipulazione del patto di servizio, il disoccupato è profilato in via automatizzata. Dopo la profilazione effettuata tramite i Cpi o, in caso d'inerzia di questi, tramite l'ANPAL secondo le modalità che saranno dalla stessa stabilite, è rilasciato l'assegno.

L'AdR è una somma di denaro riconosciuta non al disoccupato ma a chi lo aiuta a trovare il nuovo lavoro. L'assegno di ricollocazione può essere speso presso un centro per l'impiego o un operatore accreditato. L'erogazione della somma però è prevista soltanto a favore dell'ente privato accreditato a fronte del risultato occupazionale: cioè in caso di successo della ricollocazione e in relazione al tipo contrattuale:

- contratto a tempo indeterminato incluso l'apprendistato: da € 1.000 a € 5.000;

- contratto a termine oltre 6 mesi: da € 500 a € 2.500.

- contratto da 3 a 6 mesi (3 mesi per Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia): da € 250 a € 1.250.

A norma della delibera ANPAL n. 1/2017 in caso di insuccesso occupazionale all'ente erogatore della misura è riconosciuta una quota fissa denominata Fee4Service del valore di 106,50 euro, corrispondente ad una stima di tempo pari a tre ore di attività svolte (primo colloquio e stipula del programma di ricerca intensiva), indipendentemente dall'indice di profilazione.

Il Fee4Service è riconosciuto solo all'avverarsi di una percentuale minima di successi occupazionali raggiunti nei sei mesi precedenti calcolati in relazione al 110% della percentuale dei percettori NASpI della provincia e al loro reimpiego nell'arco temporale tra i 5 e gli 11 mesi. L'ADR invece è graduato in funzione del profilo personale di occupabilità il c.d. profiling,. Secondo l'approccio cross-sezionale lo svantaggio è dovuto alle caratteristiche che rendono più probabile la permanenza nella condizione di disoccupazione e non a quelle che determinano il verificarsi della disoccupazione (non il perché una persona è disoccupata, ma che cosa la fa rimanere disoccupata a lungo). Le caratteristiche considerate sono sia individuali (genere, età, cittadinanza, titolo di studio, stato di disoccupazione), sia riferite al territorio in cui risiede la persona e quindi alla dinamicità del mercato del lavoro locale (tasso di occupazione, incidenza delle famiglie a bassa intensità di lavoro, densità imprenditoriale). Tali caratteristiche sono ricavate dalle informazioni anagrafiche e professionali che l'utente inserisce sul portale ANPAL al momento della dichiarazione di immediata disponibilità – DID (profilazione quantitativa).

Un software dell'ANPAL associa a ciascuna caratteristica un coefficiente numerico che indica quanto essa pesa sulla probabilità di rimanere nella condizione di disoccupazione e calcola il livello di svantaggio.

Esso assume valori compresi tra 0 e 1: a una persona con valore 0,1, cioè facilmente collocabile nel mercato del lavoro, si potrà offrire direttamente un contratto di lavoro; mentre a chi ha un valore 1, cioè il grado più elevato di difficoltà nel collocamento, si dovrà proporre un corso di formazione per acquisire nuove competenze. Alla profilazione quantitativa segue una profilazione qualitativa che tiene conto delle competenze e delle esperienze dell'utente: con un colloquio presso il centro per l'impiego, la persona viene profilata qualitativamente, vengono individuati eventuali indicatori di criticità che possono ostacolare l'inserimento lavorativo, ed infine, viene assegnato un livello di occupabilità da 1 a 5. Più difficile è la collocazione del disoccupato maggiore è il valore del profiling(V. le linee guida ANPAL per gli operatori dei centri per l'impiego adottate con deliberazione n. 19/2018).

Il valore dell'assegno varia a seconda della classe di profilazione: più alta è la difficoltà di rioccupazione della persona disoccupata, maggiore è il valore dell'assegno.

Natura negoziale dell'assegno di ricollocazione

La scelta dell'operatore pubblico o privato da parte, della persona disoccupata – secondo un meccanismo di quasi mercato –, e la volontarietà della partecipazione alla misura consentono di confermare la natura negoziale del contratto di ricollocazione e la natura sinallagmatica dell'assegno in relazione alla fornitura del servizio, secondo quanto previsto dal criterio di delega richiamato all'inizio.

E' difficile non intravedere un rapporto sinallagmatico soprattutto tra i soggetti privati accreditati ai servizi al lavoro per l'erogazione dei servizi di assistenza intensiva nella ricerca del lavoro e la persona beneficiaria dell'assegno di ricollocazione, che spende l'importo presso il soggetto accreditato da lui scelto.

Questa qualificazione dell'assegno di ricollocazione sembra escludere che esso possa rientrare nella nozione di rapporto sovventorio di cui all'art. 12, L. 7 settembre 1990, n. 241, cioè nell'ambito dei rapporti tra la pubblica amministrazione operante in quanto tale e altri soggetti pubblici o privati.

Oggetto dell'assegno di ricollocazione

L'art. 23, co. 5 dispone che la richiesta del servizio di assistenza alla ricollocazione, per tutta la sua durata, sospende il patto di servizio personalizzato eventualmente stipulato a norma dell'art. 20: ciò in quanto contiene già al suo interno tutti gli obblighi e la condizionalità connessi alla perdita di sussidi in caso di non partecipazione attiva del disoccupato (art. 23, co. 4).

Il servizio di assistenza alla ricollocazione deve prevedere:

  • l'affiancamento di un tutor al soggetto disoccupato;
  • il programma di ricerca intensiva della nuova occupazione e la relativa area, con eventuale percorso di riqualificazione professionale mirata a sbocchi occupazionali esistenti nell'area stessa;
  • l'assunzione dell'onere del soggetto disoccupato di svolgere le attività individuate dal tutor;
  • l'assunzione dell'onere del soggetto disoccupato di accettare l'offerta di lavoro congrua;
  • l'obbligo per il soggetto erogatore del servizio di comunicare al Cpi e all'ANPAL l'eventuale rifiuto ingiustificato, da parte della persona interessata, di svolgere una delle attività, o di una offerta di lavoro congrua, al fine dell'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 21, co. 7 e 8;
  • la sospensione del servizio nel caso di assunzione in prova, o a termine, con eventuale ripresa del servizio stesso dopo l'eventuale cessazione del rapporto entro il termine di sei mesi.

Per ogni soggetto deve essere redatto un programma personalizzato che esso si obbliga a svolgere (art. 23, co. 5, lett. c)): ciò può avvenire soltanto dopo un colloquio o un orientamento specialistico che gli operatori privati devono essere obbligati a effettuare con il disoccupato in luogo del Cpi qualora il disoccupato abbia scelto il soggetto privato.

L'accompagnamento può prevedere anche uno sbocco occupazionale nel campo del lavoro autonomo (art. 18).

La condizionalità e l'offerta congrua

A norma dell'art. 25, co. 1, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede alla definizione di offerta di lavoro congrua, su proposta dell'ANPAL, sulla base dei seguenti principi:

  1. coerenza con le esperienze e le competenze maturate;
  2. distanza dal domicilio e tempi di trasferimento mediante mezzi di trasporto pubblico;
  3. durata della disoccupazione;
  4. retribuzione superiore di almeno il 20% rispetto alla indennità percepita nell'ultimo mese precedente, da computare senza considerare l'eventuale integrazione a carico dei fondi di solidarietà, di cui agli articoli 26 e seguenti del Decreto Legislativo attuativo della delega di cui all'articolo 1, comma 2, Legge n. 183/2014, ovvero, per i beneficiari di Reddito di cittadinanza, superiore di almeno il 10 per cento rispetto al beneficio massimo fruibile da un solo individuo, inclusivo della componente ad integrazione del reddito dei nuclei residenti in abitazione in locazione.

Il D.M. n. 42 del 14 luglio 2018 in attuazione della disposizione ora enunciata disciplina i criteri per la valutazione della congruità dell'offerta.

La congruità dell'offerta varia in relazione allo stato di disoccupazione, alla coerenza con le esperienze maturate e con i profili professionali. Inoltre, con riferimento alla tipologia contrattuale, l'offerta di lavoro è ritenuta congrua quando ricorrono contestualmente i seguenti requisiti: a) si riferisce a un rapporto di lavoro a tempo indeterminato oppure determinato o di somministrazione di durata non superiore a tre mesi; b) si riferisce a un rapporto di lavoro a tempo pieno o con un orario di lavoro non inferiore all'80% di quello dell'ultimo contratto di lavoro; c)prevede una retribuzione non inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi di cui all'art. 51 del decreto legislativo n. 81 del 2015. Inoltre, al momento della sua presentazione, l'offerta deve contenere i seguenti requisiti: la qualifica da ricoprire; i requisiti richiesti; il luogo e l'orario di lavoro; la tipologia contrattuale; la durata del contratto di lavoro; la retribuzione prevista o i riferimenti al contratto collettivo nazionale applicato. Altro criterio preso in esame dal D.M. n. 42 riguarda la distanza del luogo di lavoro dal domicilio del disoccupato e i tempi di trasferimento con i mezzi di trasporto pubblico.

Quanto alla condizionalità, la norma prevede che il soggetto erogatore del servizio comunichi al Cpi e all'ANPAL il rifiuto ingiustificato a svolgere le attività indicate dal tutor per il rafforzamento delle competenze o a partecipare a iniziative di carattere formativo o accettare una offerta di lavoro congrua, al fine di consentire al Cpi l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 21 co. 7, 8: si tratta della decurtazione progressiva dell'indennità fino alla decadenza dalla prestazione a sostegno del reddito e anche dallo stato di disoccupazione.

Durata del servizio di assistenza alla ricollocazione

L'assegno è spendibile al fine di ottenere un servizio di assistenza intensiva nella ricerca di lavoro presso i Cpi o presso i soggetti privati accreditati ai sensi dell'art. 12, D.Lgs n. 150/2015.

Una volta ottenuto l'assegno, il servizio deve essere richiesto dal disoccupato a pena di decadenza dallo stato di disoccupazione (art. 19) e dalla prestazione a sostegno del reddito (art. 21), entro due mesi dalla data di rilascio dell'assegno (co. 4).

Il servizio di assistenza intensiva ha una durata di sei mesi, prorogabile per altri sei nel caso in cui non sia stato raggiunto il risultato pieno. La disposizione lascia intendere che è possibile l'utilizzo parziale dell'assegno per il caso in cui la persona disoccupata venga assunta con contratti di durata inferiore a sei mesi.

Il servizio è sospeso nel caso di assunzione in prova o con contratto a termine della durata di sei mesi (co. 5, lett. f)). All'atto dell'assunzione dell'incarico l'operatore accreditato ai sensi dell'art. 12, è tenuto a darne immediata comunicazione al Cpi che ha rilasciato al disoccupato l'assegno. Il Cpi è di conseguenza tenuto ad aggiornare il patto di servizio (co. 6).

L'ammontare dell'assegno

Il servizio è remunerato secondo costi standard indicati dall'ANPAL (art. 23, co. 7). La delibera del Consiglio di Amministrazione dell'ANPAL n. 3/2018 ha definito le “Modalità operative e l'ammontare dell'assegno di ricollocazione” dopo la fase di sperimentazione conclusa ai sensi della Delibera 30/2017. La delibera è stata adottata sulla base dei seguenti principi:

  • riconoscimento dell'assegno di ricollocazione prevalentemente a risultato occupazionale ottenuto;
  • definizione dell'ammontare dell'assegno di ricollocazione in maniera da mantenere l'economicità dell'attività, considerando una ragionevole percentuale di casi per i quali l'attività propedeutica alla ricollocazione non fornisca il risultato occupazionale;
  • graduazione dell'ammontare dell'assegno di ricollocazione in relazione al profilo personale di occupabilità;
  • obbligo, per il soggetto erogatore del servizio, di fornire un'assistenza appropriata nella ricerca della nuova occupazione, programmata, strutturata e gestita secondo le migliori tecniche del settore;
  • obbligo, per il soggetto erogatore, di comunicare le offerte di lavoro effettuate nei confronti degli aventi diritto.

Quanto al riconoscimento dell'assegno «prevalentemente a risultato occupazionale ottenuto», la norma corregge l'originaria impostazione contenuta nell'art. 17, D.Lgs. n. 22/2015, che escludeva la remunerazione del servizio “a processo”.

Questa scelta è condividibile: essa consente di evitare che i soggetti accreditati investano il loro tempo e le loro competenze soltanto sulle persone più facilmente collocabili, disinteressandosi di coloro che dovessero risultare in posizione più svantaggiata; consente anche di evitare che l'operatore corretto venga penalizzato eccessivamente dall'eventuale abbandono o rifiuto del programma contrattuale da parte di un numero rilevante di persone assistite.

Quanto all'ammontare dell'assegno, esso varia a seconda del valore dell'indice di profilazione e a seconda del tipo di contratto alla base del rapporto di lavoro.

L'AdR viene riconosciuto a fronte del buon esito occupazionale, sulla base della richiesta ricevuta da parte del soggetto erogatore, verificata anche in ragione delle comunicazioni obbligatorie. Il corrispettivo è erogato a) nel caso di contratto a tempo indeterminato, in 4 ratei trimestrali di pari importo, la prima delle quali alla stipula del contratto; b) nel caso di contratto a tempo determinato di durata superiore o uguale a sei mesi in 2 ratei semestrali di pari importo, la prima delle quali alla stipula del contratto; c) nel caso di contratto a termine di durata compre tra 3 e 6 mesi (solo nelle regioni meno sviluppate) in un'unica soluzione, alla stipula del contratto. In caso di mancata conservazione del posto di lavoro per il periodo minimo richiesto (12 mesi nel caso di contratto a tempo indeterminato, 6 o 3 mesi per i contratti a termine, a seconda della relativa durata) si provvederà al recupero, anche mediante compensazione degli importi erogati. Anche la proroga e la trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato configura, a certe condizioni, un risultato occupazionale.

La norma precisa che l'assegno di ricollocazione non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche: segno che l'assegno non costituisce una utilità ma è il mezzo per consentire l'acquisto di un servizio in un regime di quasi mercato in ordine alla scelta del soggetto che presterà il servizio a cui verrà riconosciuta una utilità economica. Il sistema si diversifica dall'avviso pubblico, in cui sono stabiliti e resi pubblici le modalità e i requisiti per ottenere le sovvenzioni o i contribuiti e, in particolare, i criteri in base ai quali sono selezionati i soggetti meritevoli di finanziamento.

Il monitoraggio e la valutazione dei risultati

Il co. 8 dell'art. 23 individua le modalità attraverso le quali l'ANPAL realizza il monitoraggio e la valutazione dei risultati occupazionali raggiunti dai soggetti erogatori del servizio.

A tal fine l'ANPAL istituisce un sistema informatico al quale sia i soggetti accreditati sia i Cpi sono obbligati a conferire le notizie relative alle richieste, all'utilizzo e all'esito del servizio nel breve e nel medio periodo per ogni profilo di occupabilità. Gli esiti della valutazione sono pubblici e l'ANPAL ne cura la distribuzione ai Cpi.

L'ANPAL segnala ai soggetti erogatori del servizio gli elementi di criticità riscontrati nella fase di valutazione, al fine di consentire le opportune azioni correttive. Decorso un anno dalla segnalazione, ove le criticità permangano, l'ANPAL valuta la revoca dalla facoltà di operare con lo strumento dell'assegno di ricollocazione.

La disposizione ha il pregio di fornire all'ANPAL il potere di correggere eventuali distorsioni del servizio e fornisce all'utenza il ranking dei soggetti più performanti.

Si rilevano tuttavia due criticità: la prima riguarda il termine eccessivamente lungo per l'adeguamento. La seconda riguarda la genericità dei soggetti destinatari della revoca – se solo i soggetti privati accreditati o anche i Cpi – e la genericità della locuzione «criticità nella erogazione».

Il finanziamento

A norma dell'art. 24, l'assegno è finanziato dal Fondo per le politiche attive del lavoro di cui all'art. 1, co. 215, L. n. 147/2013, dalle risorse dei programmi operativi nazionali (PON) regionali (POR) cofinanziati con fondi strutturali (FSE), nella misura da determinare in sede di Conferenza Stato-Regioni sul piano di utilizzo coordinato di fondi nazionali e regionali, nonché dei programmi operativi cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo e di quelli cofinanziati con fondi nazionali negli ambiti di intervento del Fondo Sociale Europeo, nel rispetto dei regolamenti dell'Unione Europea in materia di fondi strutturali.

È inoltre previsto un finanziamento del Fondo politiche attive attraverso il versamento dall'INPS all'ANPAL delle risorse provenienti dal contributo di cui all'art. 2, co. 10 bis, L. n. 92/2012 nella misura del 30%.

La misura del contributo mensile, attribuito in favore del datore di lavoro in caso di assunzione a tempo pieno e indeterminato di lavoratori che fruiscono di Naspi, viene così ridotta da 50 a 20 punti percentuali. Conseguentemente, si prevede che la corrispondente quota di 30 punti percentuali (derivanti dalla suddetta riduzione) sia versata dall'INPS all'ANPAL e destinata al finanziamento del Fondo per le politiche attive del lavoro, invece che ai datori di lavoro per l'assunzione diretta di lavoratori disoccupati.

Il cambio dei destinatari: l'assegno di ricollocazione diventa spendibile soltanto dai percettori del reddito di cittadinanza

Con l'ingresso del reddito di cittadinanza nel nostro ordinamento, a norma dell'art. 9 del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26 fino alla data del 31 dicembre 2021 l'erogazione dell'assegno di ricollocazione ai soggetti percettori di NASpI da più di quattro mesi, di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, è sospesa.

L'assegno di ricollocazione diviene la misura di politica attiva del lavoro che consente soltanto ai beneficiari del reddito di cittadinanza di essere seguiti in un percorso personalizzato di ricerca intensiva di lavoro. Ha diritto all'AdRdC solo chi ha i requisiti per percepire il reddito di cittadinanza, ha una Did attiva (Dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro), ha sottoscritto il patto per il lavoro/patto di servizio presso un centro per l'impiego e non ha altre misure di politiche attive in corso.

La disposizione, come vedremo, è modificata dalla legge di bilancio per il 2021. Il comma 7 dell'articolo 9 del D.L. 4/2019 è abrogato dall'articolo 1, comma 327 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178. (v. infra).

Gli accordi di ricollocazione per i lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria

La legge di bilancio per il 2018 (l. 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, c. 136) introduce l'art. 24 bis al d.lgs. n. 148 del 2015 al fine di garantire l'attribuzione anticipata dell'assegno di ricollocazione, previsto dall'art. 23, d.lgs. n. 150 del 2015, a quei lavoratori che sono a rischio di esubero e che accettino la ricollocazione anticipata presso altre imprese per evitare il licenziamento alla fine del periodi di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria. Al fine di concorrere all'implementazione dell'assegno di ricollocazione, sono previsti trasferimenti in favore di ANPAL servizi s.p.a di 5 milioni di euro per l'anno 2018 e 15 milioni di euro per gli anni 2019 e 2020 (c. 138).

Al fine di limitare il ricorso al licenziamento all'esito dell'intervento straordinario di integrazione salariale, nei casi di riorganizzazione ovvero di crisi aziendale per i quali non sia espressamente previsto il completo recupero occupazionale, la procedura di consultazione di cui all'articolo 24 può concludersi con un accordo che preveda un piano di ricollocazione, con l'indicazione degli ambiti aziendali e dei profili professionali a rischio di esubero. Dunque, per i lavoratori in Cassa integrazione straordinaria per ristrutturazione o crisi aziendale i servizi di politica attiva potranno scattare ancor prima del licenziamento grazie ad accordi di ricollocazione siglati da impresa e sindacati nel quale andranno indicati ambiti aziendali e profili professionali a rischio di esubero. In particolare, il comma 1 dell'art. 24-bis, prevede che la procedura di consultazione sindacale di cui all'art. 24, d.lgs. n. 148 del 2015, finalizzata all'attivazione dell'intervento straordinario di integrazione salariale nei casi di riorganizzazione o di crisi aziendale in cui non sia espressamente previsto il completo recupero occupazionale, possa concludersi con un accordo che preveda un piano di ricollocazione dei lavoratori a rischio di esubero. Resta escluso il ricorso all'accordo di ricollocazione nel caso in cui l'intervento straordinario di integrazione salariale sia determinato da contratto di solidarietà.

L'assegno è spendibile in costanza di trattamento straordinario di integrazione salariale al fine di ottenere un servizio intensivo di assistenza nella ricerca di un altro lavoro. Il servizio ha una durata corrispondente a quella del trattamento straordinario di integrazione salariale e comunque non inferiore a sei mesi. Esso è prorogabile di ulteriori dodici mesi nel caso non sia stato utilizzato, entro il termine del trattamento straordinario di integrazione salariale, l'intero ammontare dell'assegno. Il passaggio del lavoratore a rischio disoccupazione ad altro datore di lavoro è fortemente incentivato: sia sul piano fiscale per il lavoratore sia con sgravi contributivi per il datore di lavoro. Il lavoratore che, nel periodo in cui usufruisce del servizio di assistenza intensiva alla ricollocazione, accetta l'offerta di un contratto di lavoro con altro datore, la cui impresa non presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa del datore in essere, usufruisce di un duplice beneficio: l'esenzione dal reddito imponibile ai fini IRPEF delle somme percepite in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro, entro il limite massimo di nove mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Le eventuali ulteriori somme pattuite nella stessa sede sono invece soggette al regime fiscale applicabile ai sensi della disciplina vigente in relazione al titolo per il quale sono erogate; la corresponsione, da parte dell'INPS e con le modalità definite dall'Istituto, di un contributo mensile pari al 50 per cento del trattamento straordinario di integrazione salariale che gli sarebbe stato altrimenti corrisposto. Con riferimento a tale ultimo beneficio, l'importo spettante al lavoratore andrà calcolato applicando al periodo residuo previsto dal programma di riorganizzazione o crisi aziendale, la percentuale di ore integrate mediamente osservata nel periodo di fruizione. Al datore di lavoro che assume il lavoratore nel periodo in cui usufruisce dell'assegno di ricollocazione, compete l'esonero dal versamento del 50 per cento dei contributi previdenziali complessivamente dovuti, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di importo pari a 4.030 euro su base annua. Tale importo è annualmente rivalutato dall'INPS sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Il beneficio compete a condizione che l'impresa non presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore in essere. L'esonero è riconosciuto per una durata non superiore a: a) diciotto mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato; b) dodici mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato. Nel caso in cui, nel corso del suo svolgimento, il predetto contratto venga trasformato in contratto a tempo indeterminato, il beneficio contributivo spetta per ulteriori sei mesi. Ai fini della fruizione del beneficio, ANPAL comunica all'INPS i dati relativi ai datori di lavoro che abbiano assunto lavoratori nel periodo di fruizione dell'assegno di ricollocazione. Considerata la finalità occupazionale della misura, non è condivisibile, però, la regola che esenta questi lavoratori dall'onere di accettare l'offerta di lavoro congrua all'esito del percorso di ricollocazione: il lavoratore, infatti, può rifiutare senza alcuna penalità anche un lavoro adeguato al suo profilo professionale (la circolare ANPAL del 7 giugno 2018 che definisce l'operatività dell'accordo di ricollocazione non dice se in caso di rifiuto del lavoro offerto il programma di ricollocazione possa continuare oppure no). Questa regola è in contraddizione con quella secondo cui, se il percorso di ricollocazione non porta a un nuovo impiego i lavoratori interessati - una volta disoccupati – non potranno beneficiare di un altro percorso di assistenza alla ricollocazione in modalità ordinaria.

L'assegno di ricollocazione torna al centro delle politiche attive con la legge di bilancio per il 2021

La legge di bilancio n. 178 del 31 dicembre 2020, entrata in vigore il primo gennaio 2021, per rispondere alle esigenze dei disoccupati colpiti dalla pandemia mette a disposizione, per il solo 2021, 500 milioni di euro del programma europeo React Eu per le politiche attive del lavoro e per l'assegno di ricollocazione. Le risorse, anche se poche rispetto ai circa 44 miliardi lordi messi in campo per le politiche passive nel 2020, sono gestite centralmente dal ministero del Lavoro e finanziano con 233 milioni di euro entro il 2021 un nuovo programma denominato GOL, che vuol dire “garanzia di occupabilità dei lavoratori”. A quanto si legge GOL vuole essere una sorta di “garanzia giovani”, ma per gli adulti disoccupati in cerca di un lavoro o per i lavoratori che un lavoro rischiano di perderlo. La norma, il comma 324 dell'art. 1 della legge di bilancio, non dice nulla di più. Occorrerà un decreto interministeriale da emanare entro sessanta giorni, nel quale dovranno essere precisati non solo i destinatari di questo nuovo programma, ma anche il tipo di servizi e il flusso delle attività che vanno dalla presa in carico fino alla ricerca intensiva di un lavoro: compresa la definizione delle medesime prestazioni per tipologia di beneficiari, le procedure per assicurare il rispetto del limite di spesa, le caratteristiche dell'assistenza intensiva nella ricerca di lavoro e i tempi e le modalità di erogazione da parte della rete dei servizi per le politiche del lavoro, nonché la specificazione dei livelli di qualità di riqualificazione delle competenze.

Quello che si capisce leggendo la norma è che il ministero del Lavoro ha voluto varare una misura di politica attiva del lavoro nazionale cercando di supportare (o superare?) le Regioni, che su questa materia hanno una competenza concorrente con lo Stato. Le quali sono chiamate a un'intesa con lo Stato sull'emanando decreto interministeriale. Le misure di assistenza intensiva nella ricerca di lavoro, di cui all'articolo 23 del citato decreto legislativo n. 150 del 2015, sono rideterminate nell'ambito del programma nazionale GOL introdotto dal comma 324 dell'art. 1, l. n. 178/2020.

Quanto agli strumenti adottati, si registra un ritorno al “Jobs act delle politiche attive”, ossia al d.lgs. n. 150/2015: viene ripristinato l'assegno di ricollocazione sia per i percettori di NASpI da più di quattro mesi, dopo che era stato tolto nel 2019, sia per i cassaintegrati per ristrutturazione, crisi aziendale o cessazione di attività senza più bisogno di accordo collettivo aziendale. È questo un modo per anticipare la ricerca del lavoro per i lavoratori che con molta probabilità saranno licenziati alla fine del periodo di integrazione straordinaria. Per questi lavoratori sarebbe stato, però, opportuno rimuovere la regola che li esenta dall'obbligo di accettazione di un'offerta di lavoro congrua.

Per estendere l'assegno di ricollocazione a una platea più vasta di beneficiari la norma destina la parte restante dello stanziamento del Fondo (267 milioni) al rifinanziamento di questa misura per il 2021.

Come abbiamo detto, l'assegno di ricollocazione è usufruibile dai lavoratori collocati in cassa integrazione guadagni ai sensi dell'articolo 24-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148; o per cessazione dell'attività ai sensi dell'articolo 44 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130; o dai percettori della Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego e dell'indennità mensile di disoccupazione da oltre quattro mesi. A tal fine, il comma 7 dell'articolo 9 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è abrogato.

La novità che va segnalata è la centralità assegnata alla formazione professionale e alla riqualificazione per l'acquisizione di competenze necessarie per rispondere ai fabbisogni formativi della persona durante il percorso di ricollocazione. Anche in questo caso, però, la norma è estremamente generica; e manca qualsiasi cenno a un sistema di monitoraggio permanente degli esiti della formazione impartita.

Riferimenti

Normativi:

Per i recenti orientamenti sul tema, v.  L. 30 dicembre 2023, n. 213, con commento di A. Sgroi, Prime osservazioni su previdenza, assistenza e regime contributivo per i lavoratori nella Legge di bilancio e nel Decreto milleproroge per l’anno 2024; news del 4 gennaio 2024, Legge di bilancio 2024: le novità in materia di previdenza, congedi parentali, sostegno al reddito, welfare aziendale

  • L. 30 dicembre 2023, n. 213
  • L. 31 dicembre 2020, n. 178;
  • D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;
  • Art. 44 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130;
  • D.Lgs. 24 settembre 2016, n. 185;
  • art. 23, D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150 ;
  • art. 24-bis, D.Lgs. 14 settembre 105, n. 148;
  • D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22;
  • L. 10 dicembre 2014, n. 183;
  • L. 28 giugno 2012, n. 92;
  • D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 18.
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