Tardività della contestazione: la reintegra spetta solo quando risulti violato il diritto di difesa del lavoratore
16 Gennaio 2018
Se il datore di lavoro pur essendo in possesso di tutti gli elementi per riferire sulle condotte inadempienti del lavoratore ha ingiustificatamente ritardato la contestazione, la tardività della contestazione integra un vizio del procedimento che determina la tutela indennitaria. Se invece l'ingiustificato ritardo abbia di fatto impedito il diritto di difesa del lavoratore o abbia fatto sorgere nel lavoratore l'affidamento nel disinteresse datoriale, allora tale vizio assume valenza sostanziale e, visto il pregiudizio arrecato al diritto alla difesa, in siffatta ipotesi sarà accordata tutela reintegratoria. E ciò vale anche nel caso in cui per fatti concludenti sia risultata la rinuncia all'esercizio del potere disciplinare (nel caso è stata riconosciuta la riconducibilità al VI comma dell'art. 18 Stat. Lav. della tardività della contestazione non avendo il datore di lavoro dimostrato di voler abdicare al potere disciplinare, ribadendo sempre di far salvo ogni diritto e non avendo revocato la sospensione cautelare al lavoratore pur essendo decorsi due anni dalla conoscenza delle condotte illecite). Bussole di inquadramentoPotrebbe interessarti |