Sovraindebitamento di società agricolaFonte: Trib. Cuneo , 25 marzo 2017
17 Aprile 2017
È necessario, al fine di rendere effettivo lo scopo di soddisfare in via preliminare i crediti sorti in occasione o in funzione di uno dei procedimenti di cui all'art. 13 L. n. 3/2012, fissare un termine per il deposito della proposta del debitore, o del piano o della domanda di liquidazione del patrimonio, come per i concordati, ed indicare una somma da depositarsi per spese di giustizia, pena l'improseguibilità del procedimento.
È inammissibile l'istanza di sospensione della procedura esecutiva, in quanto essa deve essere disposta dal giudice con decreto, provvedimento che ex art. 10 L. n. 3/2012, presuppone l'avvenuta presentazione del piano e che esso sia stato ritenuto conforme alla legge. |