Stop all’uso commerciale dell’immagine del David di Michelangelo da parte di agenzie di viaggi

La Redazione
19 Gennaio 2018

Può essere inibito, con misura d'urgenza, l'utilizzo a fini commerciali della riproduzione del nome e dell'immagine di beni culturali, da parte di un'agenzia di viaggi, per pubblicizzare le proprie attività di accesso a musei con visite guidate, senza preventiva richiesta di concessione.

Può essere inibito, con misura d'urgenza, l'utilizzo a fini commerciali della riproduzione del nome e dell'immagine di beni culturali, da parte di un'agenzia di viaggi, per pubblicizzare le proprie attività di accesso a musei con visite guidate, senza preventiva richiesta di concessione. L'art. 108 D.Lgs. n. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali) riserva all'autorità che ha in consegna il bene culturale il diritto di consentirne la riproduzione, previa richiesta di concessione e pagamento del canone fissato dall'autorità medesima. (Nel caso di specie, il Tribunale di Firenze ha inibito all'agenzia di viaggi convenuta la riproduzione e l'utilizzo a fini commerciali dell'immagine del David Di Michelangelo).

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