Leggi regionali tirocini extracurriculari: il Nord

30 Gennaio 2018

Si propone un approfondimento delle leggi regionali relative ai tirocini extracurriculari analizzando, in un percorso che si snoda dal Nord al Centro e poi al Sud, le Regioni che hanno recepito le Linee Guida in Conferenza Permanente del 25 maggio 2017.
Introduzione

In attesa dei prossimi due approfondimenti, dedicati alle Regioni del Centro e del Sud Italia, iniziamo l'analisi delle leggi regionali relative ai tirocini extracurriculari che hanno recepito le Linee Guida in Conferenza Permanente del 25 maggio 2017.

In particolare, le Regioni settentrionali che vi hanno provveduto sono Lombardia, Trentino Alto Adige e Veneto.

Lombardia

Tipologie di tirocinio

  • Tirocini extracurriculari (formativi, di orientamento, di inserimento/reinserimento lavorativo) rivolti a:
    • soggetti in stato di disoccupazione ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 150/2015 - compresi coloro che hanno completato i percorsi di istruzione secondaria superiore e terziaria;
    • lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro;
    • lavoratori a rischio di disoccupazione;
    • soggetti già occupati che siano in cerca di altra occupazione;
    • soggetti disabili e svantaggiati.
  • Tirocini extracurriculari rivolti a studenti durante il periodo estivo;
  • Tirocini curriculari, intesi come percorsi di formazione inseriti all'interno di un percorso di studio, ossia finalizzati all'acquisizione degli obiettivi di apprendimento specifici del percorso stesso, anche se questo viene svolto al di fuori del periodo del calendario scolastico o accademico.
    • Durata minima: due mesi per i tirociniextracurriculari;
    • un mese per il tirocinio svolto presso soggetti ospitanti che operano stagionalmente;
    • 14 giorni per tirocini extracurriculari rivolti a studenti durante il periodo estivo, stabilite dalle Disposizioni degli ordinamenti di studio o dei piani formativi per i tirocini curriculari.

Durata massima:

  • sei mesi per i tirocini extracurriculari il cui Piano Formativo Individuale preveda l'acquisizione di competenze referenziate con EQF livello 2 e 3, prorogabile fino ad un massimo di ulteriori sei mesi qualora, nel corso della proroga, si preveda l'acquisizione di competenze referenziate con EQF di almeno livello 4;
  • dodici mesi per i tirocini extracurriculari il cui Piano Formativo Individuale preveda l'acquisizione di competenze referenziate con EQF di almeno livello 4;
  • due mesi per tirocini extracurriculari rivolti a studenti durante il periodo estivo.

SOGGETTI PROMOTORI

  • Istituzioni scolastiche, fondazioni ITS, Istituzioni Universitarie comprese le AFAM;
  • Istituzioni formative accreditate ai servizi di istruzione e formazione professionale di cui alle L.R. n. 19/2007;
  • Centri per l'impiego;
  • accreditati regionali ai servizi al lavoro di cui alle L.R. n. 22/2006;
  • autorizzati regionali ai servizi per il lavoro di cui alla L.R. n. 22/2006, tra i quali rientrano gli autorizzati regionali speciali, così come previsto nella DGR del 18 aprile 2007 n. 4561;
  • comunità terapeutiche e cooperative sociali, purché iscritti negli specifici albi regionali, a favore dei disabili e delle categorie svantaggiate che abbiano in carico quali utenti di servizi da loro gestiti.

SOGGETTI OSPITANTI

Qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, di natura pubblica o privata presso il quale viene realizzato il tirocinio.

MODALITÀ DI ATTIVAZIONE

Il tirocinio è svolto sulla base della convenzione di tirocinio e di progetto formativo individuale. Le attività indicate nel PFI costituiscono la base per tracciare l'esperienza di tirocinio attraverso la raccolta di evidenze documentali nel Dossier Individuale.

GARANZIE ASSICURATIVE

Il soggetto promotore o il soggetto ospitante, deve garantire l'attivazione:

  • Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL;
  • Assicurazione del tirocinante per la sua responsabilità civile verso terzi.

La copertura assicurativa deve coprire il tirocinante anche per le attività svolte fuori dalla sede del soggetto ospitante.

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA

Il tirocinio, non costituendo un rapporto di lavo-ro non è soggetto a comunicazione obbligatoria del soggetto ospitante.

MODALITÀ DI ATTUAZIONE

Il soggetto promotore deve:

  • presidiare la qualità dell'esperienza di tirocinio;
  • collaborare all'azione di monitoraggio e redigere un rapporto sintetico sui tirocini attivati.

Il soggetto ospitante presidia dell'attuazione del tirocinio secondo il PFI.

Le attività che il tirocinante deve svolgere, devono essere coerenti con gli obiettivi formativi del tirocinio, e non possono essere riconducibili alla sfera privata o all'acquisizione di professionalità elementari, connotate da compiti generici e ripetitivi.

TUTORSHIP

Il tutor del soggetto promotore:

  • deve possedere almeno uno dei seguenti titoli di studio: diploma di laurea, diploma di istruzione secondaria superiore, diploma o qualifica di IeFP;
  • può accompagnare fino a 20 tirocinanti contemporaneamente.

Il tutor del soggetto ospitante può accompagnare fino ad un massimo di 3 tirocinanti contemporaneamente.

INDENNITÀ DI PARTECIPAZIONE

Non inferiore a:

  • euro 500 mensili, al lordo delle eventuali ritenute fiscali, riducibile a euro 400 mensili qualora si preveda la corresponsione di buoni pasto o l'erogazione del servizio mensa;
  • euro 350 euro mensili qualora l'attività di tirocinio non implichi un impegno giornaliero superiori a 4 ore;
  • euro 300 mensili, qualora il soggetto ospitante sia una Pubblica Amministrazione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e si applica.

ATTESTAZIONE ATTIVITÀ SVOLTA E COMPETENZE ACQUISITE

L'attestazione di svolgimento del tirocinio è rilasciata dal soggetto promotore, in cui indica: tipologia, sede e periodo di svolgimento. Provvede alla registrazione dell'attività nel libretto formativo (se la partecipazione è stata di almeno il 70% della durata).

Viene rilasciato un attestato delle competenze eventualmente acquisite durante il periodo di tirocinio, con riferimento al Quadro regionale degli standard professionali).

MONITORAGGIO

La Regione promuove un monitoraggio sistematico dei tirocini e degli eventuali inserimenti lavorativi post tirocinio, anche attraverso l'analisi delle comunicazioni obbligatorie. Sulla base di questo monitoraggio sarà redatto un rapporto annuale ed effettuati eventuali controlli.

MISURE DI VIGILANZA, CONTROLLO ISPETTIVO E DISCIPLINA SANZIONATORIA

a) violazioni non sanabili: intimazione della cessazione del tirocinio e l'interdizione fino a 12 mesi, rivolta al soggetto promotore e/o a quello ospitante, dall'attivazione di nuovi tirocini.

b) violazioni sanabili, invito alla regolarizzazione la cui esecuzione non determinerà sanzioni. In caso di inadempimento, l'intimazione della cessazione del tirocinio e l'interdizione fino a 12 mesi sarà rivolta al soggetto promotore e/o a quello ospitante, a partire dall'attivazione di nuovi tirocini.

c) In tutti i casi di seconda violazione nell'arco di 24 mesi dalla prima interdizione, l'interdizione avrà durata di 18 mesi.

d) In tutti i casi di terza o maggiore violazione nell'arco di 24 mesi dalla prima interdizione, l'interdizione avrà durata di 24 mesi.

Trentino Alto Adige

Tirocini estivi: d.G.P. n. 736 del 19 maggio 2014. Criteri e modalità per l'attivazione di tirocini ex art. 4 ter della Legge Provinciale 16 giugno 1983 n. 19.

SOGGETTI DESTINATARI DEL TIROCINIO

I soggetti destinatari sono:

a) soggetti in stato di disoccupazione ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 150/2015;

b) lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro;

c) lavoratori a rischio disoccupazione ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 150/2015;

d) soggetti già occupati che siano in cerca di altra occupazione;

e) soggetti disabili e vantaggiati (disabili di cui all'art. 1, comma 1, della L. n. 68/1999; persone svantaggiate ai sensi della L. n. 381/1991; richiedenti protezione internazionale e titolari di status di rifugiato e di protezione sussidiaria ai sensi del DPR n. 21/2015; vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali e soggetti titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari, ai sensi del D.Lgs n. 286/1998; vittime di tratta ai sensi del D.Lgs n. 24/2014).

DURATA

Durata minima:

  • due mesi per i tirocini extracurriculari;
  • un mese per il tirocinio svolto presso:
    • soggetti ospitanti che operano stagionalmente;
    • soggetti disabili ex L. n. 68/1999 promossi nell'ambito di convenzioni di programma con l'Agenzia del lavoro.

Durata massima:

  • dodici mesi per:
    • tirocini extracurriculari rivolti a soggetti di cui alla lettera a), b), c) e d) dell'art. 2 c. 2 della delibera in analisi;
    • tirocini extracurriculari rivolti a soggetti svantaggiati di cui alla lettera e) dell'art. 2 c. 2 della delibera in analisi;
    • ventiquattro mesi tirocini extracurriculari rivolti a soggetti disabili di cui alla lettera e) dell'art. 2 c. 2 della delibera in analisi;

SOGGETTI PROMOTORI

  • La provincia, anche tramite i soggetti a tal fine accreditati ai servizi per il lavoro e ai servizi per la formazione;
  • Università e istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici, istituzioni scolastiche, e altri enti che rilasciano titoli di studio solo per i neolaureati e neodiplomati che abbiano conseguito il titolo da non più di 12 mesi;
  • Istituzioni formative e scolastiche provinciali e paritarie, nell'ambito di attività affidate dalla Provincia, solo per soggetti disoccupati;
  • Comunità terapeutiche e cooperative sociali, purché iscritti negli specifici albi regionali, a favore dei disabili e delle categorie svantaggiate che abbiano in carico quali utenti di servizi da loro gestiti.

SOGGETTI OSPITANTI

Qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, di natura pubblica o privata presso il quale viene realizzato il tirocinio.

MODALITÀ DI ATTIVAZIONE

Il tirocinio è svolto sulla base della convenzione di tirocinio e di progetto formativo individuale. Le attività indicate nel PFI costituiscono la base per tracciare l'esperienza di tirocinio attraverso la raccolta di evidenze documentali nel Dossier Individuale

GARANZIE ASSICURATIVE

Il soggetto promotore o, se previsto dalla convenzione, il soggetto ospitante, deve garantire l'attivazione:

  • Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL;
  • Assicurazione del tirocinante per la sua responsabilità civile verso terzi.

La copertura assicurativa deve coprire il tirocinante anche per le attività svolte fuori dalla sede del soggetto ospitante qualora previste dal PFI.

COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE

Il tirocinio, pur non costituendo un rapporto di lavoro è soggetto a comunicazione obbligatoria del soggetto ospitante.

MODALITÀ DI ATTUAZIONE

I soggetti promotori sono tenuti a:

  • redigere il PFI in collaborazione con il soggetto ospitante;
  • individuare un tutor responsabile dell'aspetto didattico organizzativo dell'attività di tirocinio, che ha il compito di favorire le condizioni affinché l'esecuzione del tirocinio avvenga in conformità del progetto individuale, di monitorare l'attività di tirocinio e di operare in stretto contatto con il tutor del soggetto ospitante, anche per mezzo di visite presso la sede del tirocinio per garantire il corretto andamento dello stesso ed il rispetto dei contenuti del PFI,
  • di provvedere, in collaborazione con il tutor del soggetto ospitante, alla compilazione del Dossier individuale;
  • erogare l'indennità di partecipazione, ove tale adempimento non sia previsto in capo al soggetto ospitante da convenzione o progetto;

I soggetti ospitanti invece, sono tenuti a:

  • rispettare i limiti previsti dall'articolo 8 della delibera in analisi nel calcolo della quota massima di tirocinanti da inserire nell'unità produttiva.
  • collaborare con il soggetto promotore alla definizione del PFI e alla stipula della convenzione;
  • favorire l'esperienza del tirocinante nell'ambiente di lavoro permettendo al medesimo di acquisire la conoscenza diretta dell'organizzazione aziendale, dei processi produttivi e delle fasi di lavoro;
  • designare un tutor in possesso di competenze professionali adeguate e coerenti con il programma formativo.
  • garantire nella fase di avvio del tirocinio, un'adeguata informazione e formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi degli artt. 36 e 37 D.Lgs. n. 81/2008; al tirocinante deve essere garantita, se prevista, la sorveglianza sanitaria ai sensi dell'art. 41 del medesimo decreto;
  • mettere a disposizione del tirocinante tutte le attrezzature, strumentazioni, equipaggiamenti, DPI ecc. idonei nello svolgimento delle attività assegnate;
  • informare periodicamente il tutor del soggetto promotore sull'andamento del tirocinio e sull'esito dello stesso;
  • essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza ex D.Lgs n. 81/2008 e s.m. e della L. n. 68/1999 e s.m.e relative disposizioni provinciali.

Tra gli obblighi del tirocinante viene confermata la novità introdotta dall'accordo Stato-Regioni che comporta una sua maggiore responsabilizzazione, ovvero dare tempestiva e motivata comunicazione scritta al tutor del soggetto ospitante e al tutor del soggetto promotore, in caso di interruzione del tirocinio.

TUTORSHIP

Il tutor del soggetto promotore deve:

  • monitorare l'attività di tirocinio e di operare in stretto contatto con il tutor del soggetto ospitante, anche per mezzo di visite presso la sede del tirocinio per garantire il corretto andamento dello stesso ed il rispetto dei contenuti del PFI;
  • provvedere, in collaborazione con il tutor del soggetto ospitante, alla compilazione del Dossier individuale.

Il tutor del soggetto ospitante invece deve:

  • monitorare l'attività di tirocinio e di operare in stretto contatto con il tirocinante per garantire di adempiere agli obiettivi contenuti nel PFI;
  • provvedere, in collaborazione con il tutor del soggetto ospitante, alla compilazione del Dossier individuale.

ATTESTAZIONE ATTIVITÀ SVOLTA E COMPETENZE ACQUISITE

Attestato rilasciato dal soggetto promotore e inserimento delle attività svolte nel dossier individuale del tirocinante. L'attestato può essere rilasciato solo qualora il tirocinante svolga il 70% del periodo previsto nel PFI del tirocinio.

INDENNITÀ DI PARTECIAPZIONE

Non inferiore a 300 euro lordi mensili e non superiore a 600 euro lordi mensili.

MONITORAGGIO

Il soggetto promotore redige un rapporto sintetico di analisi dei tirocini realizzati, al fine di evidenziarne i risultati in termini di inserimento/re-inserimento lavorativo. Il Rapporto è inviato all'Agenzia del lavoro entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento e reso disponibile attraverso la pubblicazione sul sito internet del soggetto promotore, nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela dei dati personali.

MISURE DI VIGILANZA, CONTROLLO IPSETTIVO E DISCIPLINA SANZIONATORIA

  • Violazioni non sanabili: intimazione della cessazione del tirocinio da parte del servizio della Provincia competente in materia di vigilanza sul lavoro e l'interdizione per 12 mesi dall'attivazione di nuovi tirocini.
  • Violazioni sanabili: invito alla regolarizzazione la cui esecuzione non determinerà sanzioni.

Laddove l'invito non venga adempiuto, sarà prevista l'intimazione della cessazione del tirocinio e l'interdizione per 12 mesi, rivolta al soggetto promotore e/o a quello ospitante, dall'attivazione di nuovi tirocini.

In tutti i casi di seconda violazione nell'arco di 24 mesi dalla prima interdizione, l'interdizione ha durata di 18 mesi. Per i casi di terza o ulteriore violazione nell'arco di 24 mesi dalla prima interdizione, l'interdizione ha durata di 24 mesi.

Veneto

DEFINIZIONI

1. Ai fini della presente regolamentazione si intendono per:

1) “tirocinio”: misura formativa di politica attiva del lavoro che prevede lo svolgimento di un'esperienza in ambiente lavorativo e non costituisce rapporto di lavoro, finalizzata a conoscere e di sperimentare in modo concreto la realtà lavorativa attraverso una formazione professionale e affiancamento direttamente sul luogo di lavoro, al fine di favorire l'inserimento lavorativo e l'occupabilità del soggetto;

2) “tirocini curriculari”: tirocini promossi da Università o istituti di istruzione universitaria abilitati al rilascio di titoli accademici, da una istituzione scolastica che rilasci titoli di studio aventi valore legale, da un organismo di formazione professionale iscritto nell'elenco regionale degli organismi di formazione accreditati, a favore dei propri studenti o allievi, all'interno del periodo di frequenza di un corso di studi o di formazione, per realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro, inseriti in percorsi formali di istruzione e formazione;

3) “tirocini extracurriculari”: i tirocini che non possono essere definiti tirocini curriculari e tirocini per accesso alla professione sono tirocini extracurriculari;

4) “tirocini per l'accesso alla professione”: periodo di pratica professionale richiesto dagli ordini professionali e disciplinati da specifiche normative, il cui completamento costituisce requisito obbligatori per accedere ad una data professione;

5) “tirocini formativi e di orientamento”: i tirocini avviati entro 12 mesi dal conseguimento di un titolo di studio o di formazione professionale finalizzati ad agevolare le scelte professionali e l'occupabilità nella fase di transizione dalla scuola al lavoro mediante una formazione in ambiente produttivo e una conoscenza diretta del mondo del lavoro;

6) “tirocini di inserimento e reinserimento lavorativo”: i tirocini finalizzati ad agevolare l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro di lavoratori disoccupati, inoccupati, sospesi in regime di cassa integrazione sulla base di specifici accordi in attuazione delle politiche attive del lavoro per l'erogazione di ammortizzatori sociali e/o lavoratori occupati e/o a rischio di disoccupazione;

7) “tirocini estivi di orientamento”: tirocini extracurriculari promossi durante le vacanze estive, nel periodo di sospensione degli studi, a favore di un adolescente o giovane, regolarmente iscritto ad un corso di laurea o post laurea, o ad un ciclo di studi di istruzione secondaria di secondo grado, o di formazione professionale, con fini orientativi e formativi;

8) “tirocini per extracomunitari”: tirocini svolti da soggetti extracomunitari nell'ambito delle specifiche quote di ingresso come previsto agli articoli 40 e 44–bis del D.P.R. n. 394/1999;

9) “tirocini di inclusione sociale” tirocini promossi dai Servizi di integrazione lavorativa delle ULSS a favore di soggetti disabili con valenza socio sanitaria e/o riabilitativa ai sensi della DGR 1406 del 9 settembre 2016;

AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente provvedimento regola lo svolgimento di tutti i tirocini, che si svolgono presso un soggetto ospitante in una sede operativa ubicata nel territorio del Veneto e nei casi in cui il datore di lavoro/soggetto ospitante abbia la sede legale in Veneto e scelga di utilizzare la presente disciplina anche per tirocini attivati in altre regioni italiane.

2. La presente disciplina non si applica per i tirocini che si realizzano in Veneto nel caso in cui il datore di lavoro/soggetto ospitante con sedi operative in più regioni opti per la disciplina della regione ove ha la sede legale.

3. Sono esclusi i tirocini curricolari, i tirocini per l'accesso alla professione disciplinati da specifiche normative di settore, i tirocini per i migranti extracomunitari nonchè i tirocini transnazionali, realizzati nell'ambito di programmi comunitari. I tirocini di inclusione sociale rimangono disciplinati ai sensi della DGR 1406 del 9.09.2016.

TIROCINANTI

Possono effettuare un'esperienza di tirocinio i soggetti, in età lavorativa che hanno assolto l'obbligo di istruzione, appartenenti alle seguenti categorie limitatamente alle tipologie di tirocinio di seguito indicate:

Tirocini formativi e di orientamento

- Neo qualificati;

- Neo diplomati;

- Neo laureati;

- Neo dottorati.

Tirocini di inserimento/reinserimento lavorativo

- Disoccupati / Inoccupati;

- Lavoratori occupati in ricerca di altra occupazione;

- Lavoratori a rischio di disoccupazione;

- Lavoratori sospesi;

- Disabili;

- Soggetti in condizione di svantaggio;

- Categorie particolari di persone svantaggiate;

- Minori in dispersione scolastica.

Tirocini estivi di orientamento

- Studenti che abbiano assolto all'obbligo di istruzione.

SOGGETTI OSPITANTI

1. Possono ospitare tirocinanti tutti i datori di lavoro pubblici e privati, i liberi professionisti e i piccoli imprenditori anche senza dipendenti con sede operativa in Veneto a condizione che siano in regola

a) con la normativa di cui al D.lgs. n. 81/2008 con particolare riferimento, al documento valutazione rischi, alla sorveglianza sanitaria e alla formazione del tutor aziendale.

b) con l'applicazione integrale dei contratti e accordi collettivi di lavoro di qualsiasi livello, sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente rappresentative a livello nazionale, nel caso il datore di lavoro abbia alle proprie dipendenze almeno un dipendente;

c) con la normativa di cui alla L. n. 68/1999

d) di non aver in corso procedure concorsuali, salvo il caso in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali che prevedono tale possibilità.

LIMITI NUMERICI DI TIROCINI E PREMIALITÀ

1. I soggetti ospitanti possono ospitare contemporaneamente tirocini nei limiti numerici di seguito indicati:

a) Liberi professionisti, piccoli imprenditori, società ove il titolare o i soci prestano in modo continuativo l'attività lavorativa a favore della società, senza dipendenti: un tirocinante;

b) unità operative con un numero compreso tra uno e cinque di dipendenti a tempo

indeterminato, o di dipendenti a tempo determinato, purché la data di inizio del contratto sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio : un tirocinante;

c) unità operative con un numero compreso tra sei e venti di dipendenti a tempo

indeterminato, o di dipendenti a tempo determinato, purché la data di inizio del contratto sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio: due tirocinanti;

d) unità operative con ventuno o più dipendenti a tempo indeterminato, o dipendenti a tempo determinato, purché la data di inizio del contratto sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio: il numero dei tirocinanti ospitabili non può eccedere la misura del dieci per cento dei suddetti dipendenti, con arrotondamento all'unità superiore;

2. Nel calcolo dei dipendenti non si deve tener conto degli eventuali apprendisti;

3. Ai soggetti ospitanti che in unità operative con più di venti dipendenti a tempo indeterminato, hanno assunto tirocinanti, al termine del tirocinio, con contratto di apprendistato ovvero con contratto di lavoro subordinato della durata di almeno 6 mesi (nel caso di part time, con orario settimanale almeno pari al 50% delle ore settimanali previste dal Contratto Collettivo applicato dal soggetto ospitante), viene riconosciuta la seguente deroga al limite sopra riportato:

- un tirocinante oltre il limite se è stato assunto il 20% dei tirocinanti ospitati negli ultimi 24 mesi;

- due tirocinanti nel caso sia stato assunto almeno il 50% dei tirocinanti ospitati negli ultimi 24 mesi;

- tre tirocinanti nel caso sia stato assunto almeno il 75% dei tirocinanti ospitati negli ultimi 24 mesi;

- quattro tirocinanti nel caso sia stato assunto il 100% dei tirocinanti ospitati negli ultimi 24 mesi;

I soggetti ospitanti che in unità operative in cui sono occupati da 6 a 20 dipendenti a tempo indeterminato hanno assunto, negli ultimi 24 mesi, con contratto di apprendistato ovvero con contratto di lavoro subordinato della durata di almeno 6 mesi (nel caso di part time, con orario settimanale almeno pari al 50% delle ore settimanali previste dal Contratto Collettivo applicato dal soggetto ospitante) possono attivare, in deroga ai limiti sopra determinati:

  • Un tirocinante oltre il limite nel caso sia stato assunto il 50 % dei tirocinanti ospitati negli ultimi 24 mesi;
  • Due tirocinanti oltre il limite nel caso sia stato assunto il 100 % dei tirocinanti ospitati negli ultimi 24 mesi.

Sono esclusi dai limiti sopra riportati:

1. i tirocini attivati a favore dei soggetti indicati all'art. 1, punti 11 e 12 della presente

disciplina e presi in carico da una Pubblica Amministrazione. ;

2. I tirocini attivati a favore dei soggetti di cui al punto 13 possono essere esclusi solo se previsto nei programmi regionali e secondo le regole previste dagli stessi;

3. I tirocini attivati dai CPI a favore di minori in dispersione scolastica di cui all'art. 1 punto 15;

4. I tirocini di inclusione sociale (DGR n. 1406/2016);

5. I tirocini curriculari;

6. I tirocini per accesso alle professioni;

7. I tirocini attivati in premialità, in deroga ai limiti numerici, così come individuati nei commi 3, 4 e 5 del presente articolo

SOGGETTI PROMOTORI

A - Servizi per l'Impiego

Tirocini di inserimento/reinserimento lavorativo

- Tirocini estivi di orientamento

B - Università abilitate al rilascio di titoli accademici e istituti dell'AFAM, Fondazioni di Istruzione Tecnica superiore (ITS), Istituzioni scolastiche statali e non statali che rilasciano titoli di studio avente valore legale

- Tirocini formativi e di orientamento

limitatamente ai propri ex allievi

- Tirocini estivi di orientamento

limitatamente ai propri allievi

C - Organismi iscritti nell'elenco regionale degli operatori accreditati ai Servizi per il Lavoro (ai sensi della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3)

- Tirocini di inserimento/reinserimento lavorativo

D - Organismi di formazione professionale accreditati ai sensi della L. R. 9 agosto 2002 n. 19 “Istituzione dell'elenco regionale degli organismi di formazione accreditati”

- Tirocini formativi e di orientamento

(limitatamente agli ex allievi)

- Tirocini estivi di orientamento:

limitatamente ai propri allievi

E - Unità Locali Socio Sanitarie, tramite il proprio Servizio Integrazione Lavorativa (S.I.L.)

- Tirocini di inserimento/reinserimento lavorativo: limitatamente agli utenti che stanno effettuando percorsi terapeutici, riabilitativi e di inserimento sociale e lavorativo

F - Agenzia Nazionale per le politiche del lavoro (ANPAL), Ministero del Lavoro e PS anche attraverso propri enti in house

- Tirocini di inserimento/reinserimento lavorativo

G - Agenzie per il lavoro iscritte all'albo nazionale dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro e aventi una sede operativa in Veneto

- Tirocini di inserimento/reinserimento lavorativo

H - Cooperative sociali di tipo A iscritte nell'albo regionale delle Cooperative sociali

- Tirocini di inserimento/reinserimento lavorativo, limitatamente ai soggetti in condizione di svantaggio affidati da Pubbliche amministrazioni e presi in carico per effettuare un percorso di inserimento/reinserimento sociale e lavorativo

DURATA DEL TIROCINIO

La durata del tirocinio è indicata all'interno del progetto formativo e deve essere congrua in relazione agli obiettivi formativi da conseguire.

La durata massima del tirocinio è definita, in funzione delle diverse tipologie di tirocinio, come di seguito indicato:

a) Tirocini formativi e di orientamento: massimo 6 mesi, proroghe comprese;

b) Tirocini di inserimento/reinserimento lavorativo:

- per soggetti disoccupati/inoccupati, occupati in ricerca di altra occupazione, lavoratori a rischio di disoccupazione, lavoratori sospesi massimo 6 mesi, proroghe comprese;

- per disabili: massimo 18 mesi proroghe comprese, elevabili a 24 mesi

- per soggetti in condizione di svantaggio e minori in dispersione scolastica: massimo 12 mesi;

- per categorie particolari di persone svantaggiate, il programma regionale può derogare e stabilire una durata massima di 9 mesi, proroghe comprese;

c) Tirocini estivi: massimo 3 mesi, proroghe comprese.

La durata minima dei tirocini non può essere inferiore a due mesi, ad eccezione del tirocinio svolto presso soggetti ospitanti che operano stagionalmente, per i quali la durata minima è ridotta ad un mese, e del tirocinio rivolto a studenti, promosso dai servizi per l'impiego e svolte durante il periodo estivo, per il quale la durata minima è di 14 giorni.

SOSPENSIONI

Il tirocinante ha diritto alla sospensione del tirocinio in caso di astensione obbligatoria per maternità, nonché per infortunio o malattia di lunga durata che si protraggono per una durata pari o superiore a 30 giorni solari;

Il tirocinio può inoltre essere sospeso per i periodi di chiusura aziendale della durata di almeno 15 giorni solari. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio.

PROROGA

La proroga deve risultare adeguatamente motivata dal soggetto ospitante e, laddove necessario, contenere una integrazione dei contenuti del progetto formativo.

INTERRUZIONE

Il tirocinio può essere interrotto dal tirocinante prima della scadenza indicata nel progetto formativo e nella comunicazione di avvio del tirocinio, dando motivata comunicazione scritta al tutor del soggetto ospitante e al tutor del soggetto promotore.

RIPETIBILITÀ DEL TIROCINIO

Ciascun tirocinante può svolgere un unico tirocinio presso lo stesso soggetto ospitante, fatta salva una proroga fermo restando il rispetto della durata massima prevista all'art. 7 relativo alla durata del tirocinio, indipendentemente dal profilo professionale e dal progetto formativo.

IMPEGNO ORARIO

L'impegno orario previsto dal tirocinio non dovrà superare l'orario settimanale previsto dal contratto o accordo collettivo applicato dal soggetto ospitante.

Non è possibile attivare tirocini che prevedono un orario settimanale inferiore al part-time al 50 % dell'orario settimanale previsto dal contratto o accordo collettivo applicato dal soggetto ospitante.

Il tirocinio dovrà svolgersi in fascia diurna. Il tirocinio in fascia serale e/o notturna si potrà realizzare solo se la tipologia dell'attività e la specifica organizzazione del lavoro non consenta lo svolgimento dell'esperienza di tirocinio in fascia diurna. ferme restando le disposizioni sulla tutela dei minori e delle lavoratrici madri in materia di orario di lavoro

GARANZIA ASSICURATIVA

1. I soggetti promotori sono tenuti a garantire la copertura assicurativa dei tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nonché‚ presso idonea compagnia assicuratrice, per la responsabilità civile verso terzi.

Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda rientranti nel progetto formativo e di orientamento.

CONVENZIONI

Il tirocinio è regolato da apposita convenzione, che può riguardare più tirocini, tra il soggetto promotore e il legale rappresentante del soggetto ospitante. Mediante la stipula della convenzione il soggetto promotore e il soggetto ospitante si impegnano a rispettare gli obblighi previsti a loro carico.

La convenzione deve essere redatta secondo lo schema tipo che sarà approvato con provvedimento del Dirigente della Direzione Lavoro della Regione.

PROGETTO FORMATIVO

Il tirocinio è svolto sulla base di un progetto formativo individuale sottoscritto dal soggetto promotore, dal soggetto ospitante e dal tirocinante.

Il progetto formativo deve contenere i dati del tirocinante e del soggetto ospitante, la sede di svolgimento del tirocinio, la durata del tirocinio, l'orario giornaliero e settimanale, l'importo dell'indennità di partecipazione mensile corrisposta al tirocinante, se dovuta. Deve altresì contenere i nominativi del tutor didattico-organizzativo e del tutor aziendale con i rispettivi recapiti nonché gli estremi delle polizze assicurative.

Il progetto deve contenere l'indicazione:

a) degli obiettivi specifici del percorso formativo cui l'esperienza è finalizzata con

riferimento alla Classificazione delle Professioni Istat 2011;

b) delle attività oggetto del tirocinio (Aree Di Attività “ADA” e attività) contenute

nell'ambito della classificazione dei Settori Economico Professionali di cui al Decreto interministeriale del 30 giugno 2015;

c) della presenza di eventuali facilitazioni previste (buoni pasto, rimborso spese, ecc.).

I tirocini attivati a favore di soggetti disabili o in condizione di svantaggio o minori in dispersione scolastica, con finalità terapeutiche e riabilitative e di inserimento sociale e lavorativo, potranno prevedere lo svolgimento di attività elementari e connotate da compiti generici.

TUTORSHIP

Per ogni tirocinio il soggetto promotore individua un referente o tutor didattico-organizzativo e il soggetto ospitante un tutor aziendale, questi sono chiamati a collaborare e sono responsabili, ciascuno per la propria parte, del buon esito del tirocinio.

Il referente o tutor didattico-organizzativo collabora alla stesura del progetto formativo, si assicura che l'esperienza di tirocinio sia formativa per il tirocinante e redige, al termine del tirocinio, l'attestazione sull'attività e le competenze acquisite dal tirocinante, sulla base degli elementi ricevuti dal tutor aziendale.

Ogni tutor didattico organizzativo, del soggetto promotore può accompagnare fino ad un massimo di 40 tirocinanti contemporaneamente. Tale limite non è previsto per i soggetti promotori che attivino tirocini con medesime finalità formative presso il medesimo soggetto ospitante.

Il tutor aziendale ha il compito di agevolare l'inserimento del tirocinante nell'ambiente lavorativo al fine di consentire lo svolgimento delle attività secondo le previsioni del progetto formativo.

Ogni tutor del soggetto ospitante può accompagnare fino ad un massimo di tre tirocinanti contemporaneamente.

Il tutor aziendale, indicato dal soggetto ospitante, deve essere in possesso di esperienze e competenze professionali adeguate per garantire il raggiungimento degli obiettivi del tirocinio.

INDENNITÀ DI PARTECIPAZIONE

Non inferiore a 450,00 euro lordi mensili, riducibili a 350,00 euro lordi mensili, qualora si preveda la corresponsione di buoni pasto o l'erogazione del servizio mensa.

L'indennità è erogata per intero nel caso l'orario settimanale previsto svolto sia almeno del 70% dell'orario pieno su base mensile. Nel caso sia previsto, su base mensile, un orario tra il 50% e il 70% dell'orario pieno l'indennità è ridotta al 70%.

Nei periodi di sospensione del tirocinio di cui all'art. 7 commi 4 e 5, non sussiste l'obbligo di corresponsione dell'indennità di partecipazione.

L'obbligo di corrispondere l'indennità di partecipazione è in capo al soggetto ospitante che la eroga mensilmente. L'impegno a riconoscere l'indennità può essere assunto dalla Regione, nell'ambito di specifici programmi o progetti volti a favorire l'inclusione di particolari categorie di soggetti. Tale impegno può essere assunto anche dagli enti bilaterali o da altri soggetti.

Nel caso di tirocini in favore di soggetti sospesi e comunque percettori di trattamenti di sostegno al reddito, in quanto fruitori di ammortizzatori sociali , non sussiste l'obbligo a carico del soggetto ospitante di corrispondere l'indennità di partecipazione, ferma restando la facoltà di prevederla.

Ai lavoratori sospesi che siano percettori di ammortizzatore sociale il datore di lavoro può riconoscere un importo non superiore all'indennità minima di tirocinio.

Ai lavoratori percettori di ammortizzatore sociale, in assenza di rapporto di lavoro, è possibile riconoscere un'indennità di tirocinio, pienamente compatibile con i trattamenti erogati dall'INPS non superiore a 600,00 euro mensili.

La partecipazione al tirocinio e la percezione dell'indennità di partecipazione non comportano la perdita dello stato di disoccupazione eventualmente posseduto dal tirocinante.

Nel caso di tirocini con funzione riabilitativa per soggetti disabili o in condizione di svantaggio, presi in carico da servizi della Pubblica Amministrazione e minori in dispersione scolastica, è possibile prevedere una deroga all'obbligo di corrispondere l'indennità di partecipazione.

ATTESTAZIONE FINALE DI TIROCINIO

Al termine del tirocinio, sulla base del progetto formativo e del dossier individuale di tirocinio, il soggetto promotore rilascia al tirocinante un'attestazione finale di tirocinio sottoscritto dal soggetto promotore e dal soggetto ospitante utilizzando il modello approvato con provvedimento del Dirigente della Direzione Lavoro, in cui sono indicate le attività effettivamente svolte al fine della spendibilità dell'attestazione nel mercato del lavoro. Sia il dossier individuale sia l'attestazione finale di tirocinio costituiscono documentazione utile nell'ambito dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 16 gennaio 2013 n. 13.

COMUNICAZIONI AGLI ORGANI COMPETENTI

Il soggetto promotore è obbligato a inviare al servizio telematico messo a disposizione dalla Regione il progetto formativo individuale di tirocinio. In questo modo adempie agli obblighi di comunicazione nei confronti delle organizzazioni sindacali e della Direzione Territoriale del Lavoro e della Regione.

Come previsto dall'art. 9-bis, comma 2, L. n. 608/1996 e successive modificazioni e integrazioni, è fatto obbligo ai soggetti ospitanti di effettuare per via telematica, anche per il tramite dei soggetti promotori, la comunicazione di avvio del tirocinio, nonché di proroga e interruzione.

CONTROLLI SANZIONI

La Regione del Veneto promuove il corretto utilizzo dei tirocini anche mediante la stipula di appositi protocolli di collaborazione con le sedi territoriali dell'I.N.L entro sei mesi dall'adozione delle presenti disposizioni.

Ferme restando le competenze statali in materia di vigilanza in ordine alla corretta qualificazione dei rapporti di tirocinio e ferme restando le sanzioni già previste per omissione delle comunicazioni obbligatorie sui tirocini e per mancata corresponsione dell'indennità di tirocinio, la Regione Veneto promuove, di concerto con le parti sociali, misure e strumenti volti ad evitare l'abuso del tirocinio.

Per le violazioni non sanabili, in particolare nel caso in cui il tirocinio sia attivato senza il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti, con riferimento, rispettivamente, ai soggetti titolati alla promozione e alle caratteristiche soggettive e oggettive richieste al soggetto ospitante del tirocinio, alla proporzione tra organico del soggetto ospitante e numero di tirocini, alla durata massima del tirocinio, al numero di tirocini attivabili contemporaneamente e al numero o alle percentuali di assunzioni dei tirocinanti ospitati in precedenza, alla convenzione richiesta e al relativo piano formativo, sarà prevista l'intimazione della cessazione del tirocinio da parte dell'organo individuato dalla Regione e l'interdizione per 12 mesi, rivolta al soggetto promotore e/o a quello ospitante, dall'attivazione di nuovi tirocini;

Per le violazioni sanabili, in particolare per i casi di inadempienza dei compiti richiesti ai soggetti promotori e ai soggetti ospitanti e ai rispettivi tutor o di violazioni della convenzione o del piano formativo, quando la durata residua del tirocinio consente di ripristinare le condizioni per il conseguimento degli obiettivi stabiliti, o di violazioni della durata massima del tirocinio, quando al momento dell'accertamento non sia ancora superata la durata massima stabilita dalle norme, sarà previsto un invito alla regolarizzazione la cui esecuzione non determinerà sanzioni.

Ove l'invito non venga adempiuto, sarà prevista l'intimazione della cessazione del tirocinio e l'interdizione per 12 mesi, rivolta al soggetto promotore e/o a quello ospitante, dall'attivazione di nuovi tirocini.

In tutti i casi di seconda violazione nell'arco di 24 mesi dalla prima interdizione, l'interdizione avrà durata di 24 mesi. In tutti i casi di terza o maggiore violazione nell'arco di 24 mesi dalla prima interdizione, l'interdizione avrà durata di 30 mesi. L'interdizione dell'attivazione di nuovi tirocini è disposta nei confronti del soggetto ospitante anche nel caso di riqualificazione del tirocinio in rapporto di lavoro subordinato operata dagli organi di vigilanza dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.

La Giunta regionale istituisce una casella di posta elettronica per la ricezione delle segnalazioni di irregolarità sullo svolgimento dei tirocini da parte degli interessati.

MONITORAGGIO

La Regione del Veneto anche per il tramite del ente strumentale Veneto Lavoro realizza un monitoraggio, anche attraverso le comunicazioni obbligatorie (CO), per la verifica dei requisiti di accesso dei tirocinanti, per il monitoraggio in itinere del percorso e per la valutazione ex post degli inserimenti lavorativi post tirocinio.

Nell'ambito delle attività di monitoraggio e valutazione si pone particolare attenzione alla rilevazione di eventuali elementi distorsivi presenti nell'attuazione dell'istituto quali, a titolo esemplificativo: reiterazione del soggetto ospitante a copertura specifica mansione, cessazioni anomale, attività svolta non conforme al progetto formativo individuale, impiego di tirocinanti per sostituire personale sospeso/licenziato, incidenza dei tirocini non conformi attivati da uno stesso promotore, concentrazione dell'attivazione di tirocini in specifici periodi dell'anno.

NORME FINALI

Le presenti disposizioni in materia di tirocinio rappresentano gli standard minimi di riferimento anche per quanto riguarda gli interventi e le misure aventi i medesimi obiettivi e struttura dei tirocini, anche se diversamente denominate.

Eventuali adeguamenti di natura esclusivamente tecnica dovuti a nuove disposizioni nazionali sono introdotti con atto del Direttore della struttura competente in materia di lavoro.

Le disposizioni della presente disciplina entrano in vigore dal 1° gennaio 2018 e si applicano ai tirocini attivati successivamente a tale data. Le convenzioni sottoscritte prima dell'entrata in vigore della presente disciplina dovranno essere adeguate alla nuova disciplina prima dell'avvio di nuovi tirocini previsti in convenzione.

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