Omessa dichiarazione: accertamento a maglie larghe

La Redazione
31 Gennaio 2018

L'accertamento basato su presunzioni prive dei caratteri di gravità, precisione e concordanza è valido se l'attività del Fisco è originata da un'omessa dichiarazione: questo quanto affermato dalla Cassazione con l'ordinanza n. 2168/2018.

Ok all'accertamento basato su presunzioni prive dei caratteri di gravità, precisione e concordanza, se l'attività del Fisco è originata da un'omessa dichiarazione: è quanto affermato dalla Cassazione con l'ordinanza del 29 gennaio 2018 n. 2168.

Il contenzioso verteva su un avviso di accertamento per IVA, IRPEF ed IRAP notificato ad un fabbricante di infissi. L'Agenzia impugnava la decisione della CTR, alla luce del fatto che i Giudici avevano ritenuto carente di motivazione l'avviso di accertamento, in quanto non era specificato quali verifiche fossero state eseguite e quali fossero le imprese del settore operanti nello stesso settore economico del contribuente, in modo da fissare nella misura del 30% l'incidenza del costo del personale sui ricavi, determinati induttivamente. Inoltre, la CTR aveva ritenuto nullo l'avviso perché non preceduto dal contraddittorio.

I Giudici della Suprema Corte hanno accolto il ricorso del Fisco; infatti, l'accertamento era originato da un'omessa dichiarazione e, in tal caso, le Entrate potevano procedere anche su presunzioni prive dei caratteri di gravità, precisione e concordanza. «Avendo l'Amministrazione finanziaria compiutamente, ab origine e con sufficiente grado d'intelligibilità indicato i presupposti di fatto e di diritto, sui quali l'accertamento è fondato (accertamento d'ufficio in assenza di dichiarazione del reddito di impresa ed incidenza dei costi sui presumibili ricavi, desunti dagli studi di settore) l'atto impositivo rispetta il requisito motivazionale […] avendo compiutamente posto il contribuente in condizione di far valere in modo non difficoltoso in giudizio le proprie difese, a fronte di quanto contestato con l'accertamento d'ufficio».

Inoltre, va specificato che l'obbligo generale di contraddittorio sussiste soltanto in materia di tributi armonizzati e purché il contribuente enunci in concreto le ragioni che avrebbe inteso far valere al fine di valutare la natura non meramente pretestuosa dell'opposizione.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.