Avviso dell’errore bloccante non ricevuto: cartella annullata

La Redazione
01 Febbraio 2018

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 2253/2018, ricorda che è onere del Fisco informare il contribuente dell'avvenuto “errore bloccante”.

Che succede se il contribuente non ha ricevuto l'avviso dell'”errore bloccante” incorso alla dichiarazione trasmessa telematicamente?

La Corte di Cassazione non ha dubbi: la cartella di pagamento deve essere annullata. È quanto asserito dai Giudici della Corte con l'ordinanza del 30 gennaio 2018 n. 2253.

La Suprema Corte ha respinto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate avverso un contribuente: in breve, l'uomo, affermando di aver documentato la trasmissione della dichiarazione – scartata da un “errore bloccante” – lamentava il disconoscimento del credito d'imposta maturato nel 2001. L'Agenzia delle Entrate sosteneva la differenza tra l'avvenuta trasmissione della dichiarazione e la sua acquisizione: l'operazione non era infatti stata completata.

«La sentenza [di merito] si fonda sul fatto che, dopo la trasmissione e la ricezione della dichiarazione, all'intermediario non sia stato comunicato che essa fosse affetta da errore bloccante – hanno osservato i giudici di piazza Cavour – tale aspetto non è stato contestato dalla odierna ricorrente». I giudici hanno avuto modo di evidenziare che, in assenza di una comunicazione di un errore bloccante da parte dell'amministrazione, il contribuente ben poteva ritenere che la dichiarazione fosse stata acquisita e non scartata; era quindi onere del Fisco dar prova di aver comunicato all'intermediario l'anomalia riscontrata, cosa che, tuttavia, non era avvenuta. Di conseguenza, il ricorso delle Entrate è stato respinto.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.