È valido l'accertamento che rinvia alle conclusioni del p.v.c. della GdF

La Redazione
02 Febbraio 2018

L'Ufficio delle Entrate ben può emettere un avviso di accertamento motivandolo “per relationem” anche con il semplice rinvio alle conclusioni contenute nel p.v.c. della Guardia di Finanza. Questa è la posizione della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza del 31 gennaio 2018 n. 2390.

L'Ufficio delle Entrate ben può emettere un avviso di accertamento motivandolo “per relationem” anche con il semplice rinvio alle conclusioni contenute nel p.v.c. della Guardia di Finanza. Questa è la posizione della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza del 31 gennaio 2018 n. 2390.

Nel caso in esame, la CTR aveva accolto le ragioni della parte contribuente, rilevando che le contestazioni avanzate dall'Ufficio delle Entrate erano generiche.

L'Agenzia lamentava la violazione dell'art. 42 del d.P.R. n. 600/1973, in quanto la sentenza avrebbe rilevato il limite dell'accertamento dell'Ufficio nell'aver fatto propri in modo “acritico” i risultati dell'attività di indagine e verbalizzazione delle Fiamme Gialle.

Rilevando la fondatezza del ricorso delle Entrate, la Cassazione spiegava che «l'avviso di accertamento, rappresentando l'atto conclusivo di una sequenza procedimentale cui possono partecipare anche organi amministrativi diversi, può essere motivato per relationem, anche con il rinvio pedissequo alle conclusioni contenute in un atto istruttorio (nella specie, il p.v.c. della Guardia di Finanza) senza che ciò arrechi alcun pregiudizio al diritto del contribuente. La scelta in tal senso dell'Amministrazione finanziaria non può essere di per sé censurata dal giudice di merito, al quale, invece, spetta il potere di valutare se, dal richiamo globale dell'atto strumentale, sia derivata un'inadeguatezza o un'insufficienza della motivazione dell'atto finale».

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