Omissione di soccorso

Chiara Fiandanese
09 Febbraio 2018

Il reato di omissione di soccorso trova fondamento nella violazione del principio solidaristico espresso dall'art. 2 della Costituzione, che s'impone indistintamente ai consociati, sempre che gli stessi non si siano già resi responsabili della sua violazione, attentando alla vita della persona cui dovrebbero portare soccorso, venendo in tali casi sanzionati a titolo di diverse e più gravi figure di reato e sovvenendo, in caso di condotte analoghe a quelle prescritte dall'art. 593 c.p., quelle specifiche previsioni che contemplano diminuzioni di pena in caso di ravvedimento. È un reato contro la persona e nello specifico contro la vita e l'incolumità individuale. La fattispecie di omissione di soccorso prevede due diverse previsioni. Una enunciata dal comma 1, che si riferisce al ritrovamento di un minore di dieci anni ...
Inquadramento

Il reato di omissione di soccorso trova fondamento nella violazione del principio solidaristico espresso dall'art. 2 della Costituzione, che s'impone indistintamente ai consociati, sempre che gli stessi non si siano già resi responsabili della sua violazione, attentando alla vita della persona cui dovrebbero portare soccorso, venendo in tali casi sanzionati a titolo di diverse e più gravi figure di reato e sovvenendo, in caso di condotte analoghe a quelle prescritte dall'art. 593 c.p., quelle specifiche previsioni che contemplano diminuzioni di pena in caso di ravvedimento.

È un reato contro la persona e nello specifico contro la vita e l'incolumità individuale. La fattispecie di omissione di soccorso prevede due diverse previsioni.

Una enunciata dal comma 1, che si riferisce al ritrovamento di un minore di dieci anni o di una persona incapace di provvedere a sé stessa a causa di una malattia di mente o di corpo, o di vecchiaia o per altra causa ed imputa al soggetto attivo il mancato avviso all'autorità.

Un'altra enunciata dal comma 2, che fa riferimento al ritrovamento di un corpo che sia o sembri inanimato o di una persona ferita o in pericolo ed imputa al soggetto attivo l'omessa assistenza o l'omesso avviso all'autorità.

Il bene giuridico protetto

È un reato omissivo proprio in quanto disciplina l'obbligo di prestare assistenza e aiuto alle persone che versano nelle situazioni di pericolo descritte dalla norma.

Il bene giuridico protetto dal delitto di omissione di soccorso, sia nella fattispecie prevista dal comma 1 che in quella prevista dal comma 2, è costituito dalla vita e dall'incolumità individuale.

I soggetti

Il soggetto attivo può essere chiunque sia vicino ad una persona che si trova in una delle situazioni descritte dalla norma. Si tratta, pertanto, di un reato comune. Peraltro, coloro che hanno lo specifico obbligo giuridico di impedire che il soggetto passivo subisca un pregiudizio alla propria vita o incolumità (ad esempio i genitori, il tutore etc.) non possono configurarsi quali soggetti attivi di tale reato, perché a loro carico si configurano altre e diverse ipotesi di reato.

Nel caso di ritrovamento da parte di più persone contemporaneamente, sono tutte obbligate a prestare soccorso, a meno che uno di loro non abbia già prestato soccorso o lo stia prestando, in questo caso gli altri sono esonerati.

Nel caso in cui, invece, le persone sopraggiungano in tempi diversi, ognuna è obbligata a soccorrere il soggetto passivo quando sussista ancora il pericolo per la sua vita e la sua incolumità.

Qualora tutti i soggetti attivi si rifiutano di prestare soccorso, ognuno risponde del reato individualmente e non a titolo di concorso ai sensi dell'art. 110 c.p.

Per essere imputato del reato, il soggetto attivo deve essere stato in possesso sia dei requisiti fisici e psichici, sia dei mezzi necessari per porre in essere l'azione di soccorso.

In evidenza

Per la configurabilità del delitto di omissione di soccorso non è sufficiente la mera notizia che taluno versi in pericolo in luogo sottratto alla diretta percezione visiva dell'agente, ma occorre che sussista contatto materiale, attraverso gli organi sensoriali, tra quest'ultimo e la persona oggetto del ritrovamento.

(Cass. pen., Sez. V, n. 20480 del 15 marzo 2002)

Il soggetto passivo è uno di quelli individuato dalla norma.

Nello specifico, il comma 1 individua, quale soggetto che deve essere stato abbandonato o che si sia smarrito, un minore degli anni dieci, o un'altra persona incapace di provvedere a sé stessa per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia o per altra causa. La situazione di abbandono deve intendersi come attuale e materiale e non morale. Per “smarrimento” deve intendersi l'impossibilità, temporanea o meno, di orientarsi a cui consegue l'impossibilità di tornare verso casa o verso qualsiasi altro luogo conosciuto e sicuro.

Il comma 2, invece, lo individua in un corpo umano che sia o sembri inanimato, inteso quale corpo vivo e non già morto, o in una persona ferita o altrimenti in pericolo ovvero che si trovi in tutte le altre situazioni di pericolo per la vita e l'incolumità che non vengono descritte dalla norma.

Lo stato di pericolo è l'elemento costitutivo delle diverse ipotesi di reato; in quella prevista dal secondo comma, a differenza di quella del primo comma nella quale il pericolo è presunto in presenza delle situazioni descritte, lo stato di pericolo deve essere accertato, in base agli elementi che caratterizzano il reato, con valutazione ex ante e non ex post, quindi una volta ritenuto sussistente il pericolo non rileva che allo stesso si sia egualmente potuto far fronte con interventi e mezzi diversi.

La condotta

La condotta tipica descritta nella norma si concretizza con il ritrovamento e con l'omissione di immediato avviso all'Autorità o di prestare l'assistenza occorrente.

Per ritrovamento deve intendersi l'imbattersi, il venire in presenza di, e implica un contatto materiale diretto, attraverso gli organi sensoriali, con l'oggetto del ritrovamento. Non importa la distanza fra l'agente e il soccorrendo, purché essa sia tale che il primo possa percepire lo stato di pericolo in cui versa il secondo, cosi come pure è irrilevante la presenza in loco dell'agente prima che il pericolo sorga, non potendo escludersi l'obbligo del soccorso solo perché il contatto sensoriale fra agente e soccorrendo si verifica non a causa di una condotta posta in essere dal primo ma a causa di una condotta dello stesso soccorrendo o di terzi. Deve invece escludersi che la semplice notizia che un soggetto sia in pericolo altrove, cioè in luogo così lontano che non sia possibile la percezione diretta, basti ad impegnare penalmente l'agente al soccorso. Solo chi trova una persona nelle condizioni descritte dalla norma, può essere ritenuto responsabile del reato di omissione di soccorso. Il ritrovamento deve avere ad oggetto o i soggetti previsti dal comma 1, cioè un fanciullo minore degli anni dieci, o un'altra persona incapace di provvedere a sé stessa per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia o per altra causa; o quelli previsti dal comma 2, cioè un corpo umano che sia o sembri inanimato, o una persona ferita o altrimenti in pericolo.

Per ciò che concerne l'avviso immediato, esso può essere dato a qualsiasi Autorità, in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo.

In evidenza

Il delitto di omissione di soccorso, in quanto reato di pericolo, sussiste sotto il profilo dell'omesso avviso all'autorità anche se si accerti che l'assistenza sarebbe stata impossibile o inutile, ed è escluso, sotto il profilo dell'omissione di soccorso, soltanto se la persona da assistere era già morta.

(Cass. pen., Sez. V, 17 ottobre 1990, n. 15194)

Per omissione di prestare assistenza occorrente, deve intendersi il fatto di non porre in essere quelle condotte utili e dirette a soccorrere il soggetto passivo qualora ciò sia necessario per limitare il danno o ridurre il pericolo per la sua vita o incolumità.

L'omissione di soccorso non è punibile qualora sussistano delle cause di giustificazione per le quali il soggetto attivo si sia trovato nella condizione di dover salvare sé stesso e di dover proteggere la propria vita e incolumità. Ad esempio ricorre lo stato di necessità ex art. 54 c.p. solo quando il soggetto attivo si è trovato nella necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile. Oppure ricorre la causa di giustificazione prevista dall'art. 51 c.p., adempimento di un dovere, qualora il soggetto ha posto in essere una condotta che viene prevista dall'ordinamento come reato, con il solo scopo di realizzare l'adempimento di un dovere imposto dall'art. 593 c.p.

Elemento oggettivo

L'elemento soggettivo è costituito dal dolo generico. Pertanto, occorre che il soggetto attivo si renda conto che sussiste una delle ipotesi descritte dalla norma ovvero la situazione di pericolo in cui si trova il soggetto passivo e che sussista la coscienza e volontà di omettere di prestare il soccorso.

In evidenza

Nel reato di omissione di soccorso non ricorre il dolo, quale necessario elemento soggettivo dello stesso, qualora l'omissione sia dovuta ad un errore, ancorché colposo, compiuto dall'agente in ordine alla valutazione della situazione di pericolo percepita ovvero allorquando lo stesso agente, pur avendo riconosciuto la stessa, abbia poi errato nell'elezione delle modalità di soccorso pur poste in essere.

(Cass. pen., Sez. V, 14 febbraio 2013, n. 13310)

Consumazione e tentativo

Il reato, che è istantaneo, si consuma nel momento e nel luogo in cui il soggetto attivo omette di dare l'assistenza occorrente o di avvisare l'autorità competente.

L'orientamento prevalente sostiene che nei reati omissivi propri il tentativo non sia ammissibile in quanto il soggetto può compiere l'azione fino alla scadenza del termine utile, mentre alla scadenza dello stesso il delitto è già consumato. Sulla base di ciò, si ipotizza che il tentativo non sia configurabile per l'omissione di soccorso, anche se la giurisprudenza non si è mai trovata a dover affrontare la questione in quanto la sua configurazione non risulterebbe certamente agevole.

In evidenza

Il delitto di omissione di soccorso sussiste, sotto il profilo dell'omesso avviso all'autorità, anche se si accerti che l'assistenza sarebbe stata impossibile o inutile, mentre esso è escluso solo se la persona da assistere sia già morta.

(Cass. pen. Sez. V, 13 febbraio 2013, n. 18840)

Circostanze aggravanti

Il comma 3 prevede due circostanze aggravanti. La prima è ad effetto comune e si verifica nel caso in cui, dalla condotta del colpevole, derivi una lesione personale; la seconda è a effetto speciale e si verifica qualora derivi la morte del soggetto passivo. Entrambe sussistono però, solo se causate con dolo o con colpa.

Inoltre, l'art. 36 della l. 5 febbraio 1992 n. 104 (come modificato, da ultimo dalla l. 15 luglio 2009 n. 94), al comma 1 prevede un aggravamento delle sanzioni penali quando il reato è commesso in danno di persona portatrice di minorazione fisica, psichica o sensoriale; in questo caso la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Rapporti con altri reati

L'omissione di soccorso si distingue dal reato di abbandono di persone minori o incapaci ex art. 591 c.p. in quanto il primo, punisce chiunque si trovi occasionalmente a contatto diretto con una persona in stato di pericolo; il secondo sanziona, invece, la violazione di uno specifico dovere giuridico di cura o di custodia, che incombe su determinate persone o categorie di persone, da cui derivi una situazione di pericolo, anche meramente potenziale, per la vita o l'incolumità del soggetto passivo (Cass. pen., Sez. V, 14 gennaio 2016, n. 12644).

La fattispecie di omissione di atti d'ufficio ex art. 328 c.p. è speciale rispetto a quella di omissione di soccorso su cui prevale; pertanto non ci può essere concorso tra i due reati (Cass. pen., Sez. VI, 21 aprile 2011, n. 28005).

Per ciò che concerne il rapporto con il delitto di omesso soccorso stradale ex art. 189 del d.lgs. 285/1992 (codice della strada) non sussiste concorso formale di reati in quanto l'art. 593 c.p. si applica solo nei confronti delle persone che non sono direttamente coinvolte nel sinistro stradale, mentre le fattispecie previste dai commi 6 e 7 dell'art. 189 cod. strada, individuano al comma 1 quale soggetto attivo, l'utente della strada in caso di incidente ricollegabile al suo comportamento.

Non è configurabile il concorso tra i delitti di omicidio volontario ex art. 575 c.p. o preterintenzionale ex art. 584 c.p o di lesioni volontarie ex art. 584 c.p. e il reato di omissione di soccorso, in quanto l'evento già posto a carico dell'agente quale autore di un reato di danno, non può essere addebitato allo stesso anche quale conseguenza di un reato di pericolo (Cass. pen., Sez. I, 8 novembre 2012, n. 31466). Stesso principio vale per il reato di omicidio quale conseguenza di altro delitto ex art. 586 c.p. (Cass. pen., Sez. VI, 6 dicembre 1998, n. 1955).

Invece, il reato di lesioni colpose ex art. 590 c.p., qualora non seguite dal soccorso del soggetto passivo, concorre con il reato di omissione di soccorso.

Profili processuali

Il delitto di omissione di soccorso è procedibile d'ufficio. Non sono consentiti né l'arresto in caso di flagranza, né il fermo, né altre misure cautelari.

Omissione di soccorso di animali

L'art. 31 della l. 120/2010 ha introdotto all'art. 189 del d.lgs. 285/1992 il comma 9 bis che prevede un illecito amministrativo nel caso di omissione di soccorso di animali coinvolti in un sinistro stradale.

Soggetto attivo è sempre l'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento.

Se dal suo comportamento deriva un danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti, egli ha l'obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno. Se non ottempera a tali obblighi, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 413 a euro 1.658. Anche le persone coinvolte in un incidente con danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti devono porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso. Se non ottemperano all'obbligo, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 83 a euro 331.

Casistica

Violazione di un ordine in situazione di conflitto di doveri

In caso di conflitto tra doveri collocabili in un definito ordine gerarchico tra loro, l'adempimento di quello più importante esclude l'addebitabilità a titolo di colpa delle conseguenze connesse alla violazione del dovere cautelare soccombente. (Nella fattispecie i giudici di legittimità hanno considerato corretta la scelta operata da alcuni agenti della polizia stradale che, disattendendo l'ordine impartito dalla centrale operativa di posizionarsi all'ingresso di una galleria per segnalare il pericolo derivante da una forte grandinata, si erano recati all'uscita della medesima galleria per soccorrere i feriti di un incidente stradale e ai quali, per tale motivo, era stata invece addebitata per colpa la morte di un automobilista avvenuta per la concretizzazione del rischio che avevano omesso di segnalare).

(Cass. pen., Sez. IV, 3 febbraio 2009, n. 15869)

Incidente stradale

Integra il reato di omissione di soccorso la condotta dell'automobilista che, imbattutosi in un incidente stradale, si allontani da tale luogo dopo essersi fermato ed avere avvisato telefonicamente la competente autorità di polizia, in quanto, ai fini della prestazione della "assistenza occorrente" di cui all'art. 593, comma 2, c.p. non è sufficiente contattare la polizia e le autorità sanitarie, ma occorre anche presidiare il luogo dell'incidente allo scopo di adottare tutte le cautele necessarie a limitare il danno riportato dalla vittima, in primis a scongiurare la sua esposizione al pericolo di essere investito ulteriormente da parte di altre vetture.

(Cass. pen., Sez. V, 14 dicembre 2004, n. 3397)

Il reato di omissione di soccorso è posto a carico del conducente di un autoveicolo, coinvolto in un incidente stradale, a prescindere dalla possibilità di intervento di terze persone.

(Cass. pen., Sez. VI, 4 marzo 1988, n. 11148)

Mancato avviso all'autorità

Non è configurabile il delitto di omissione di soccorso, sotto il profilo del mancato avviso all'autorità, quando il soggetto obbligato a tale adempimento, per la qualifica rivestita, sia egli stesso emanazione dell'autorità cui l'avviso può essere dato. (In applicazione di tale principio la Corte ha escluso la sussistenza del reato in un'ipotesi in cui durante un'operazione di polizia giudiziaria era stata, per colpa, cagionata la morte di un uomo e gli ufficiali di P.G. che vi avevano partecipato avevano omesso di segnalare immediatamente il fatto).

(Cass. pen., Sez. IV, 27 ottobre 2000, n. 13220)