Immobilizzazioni inventate per coprire l’insolvenza: il falso valutativo è ancora reato
09 Febbraio 2018
Il reato di false comunicazioni sociali punisce anche il c.d. falso valutativo, nel quale rientra l'iscrizione in bilancio di immobilizzazioni immateriali inesistenti, al solo fine di coprire lo stato di insolvenza. È questo il principio affermato dalla V Sezione Penale della Cassazione, nella sentenza n. 5819, depositata il 7 febbraio. Il caso. I membri del c.d.a. di una società in liquidazione venivano rinviati a giudizio per il reato di false comunicazioni sociali, per avere iscritto nell'attivo patrimoniale della s.r.l. – all'epoca dei fatti già in stato di insolvenza – immobilizzazioni immateriali senza alcuna variazione di valore, non essendo mai stati stanziati ammortamenti di tale voce nei bilanci, così evitando di far emergere indici negativi sui risultati di esercizio e, di conseguenza, sul valore del patrimonio netto contabile. Il Gup, tuttavia, disponeva il non luogo a procedere, ravvisando che le condotte contestate agli indagati non potessero integrare gli estremi dei reati contestati, alla luce della nuova formulazione delle norme: gli artt. 2621 e 2622 c.c. prevederebbero attualmente una tutela penale in tema di false comunicazioni sociali nelle sole ipotesi di fatti materiali rilevanti, con esclusione del c.d. falso valutativo. Il falso valutativo. Secondo la sentenza impugnata, la voce di bilancio relativa alle immobilizzazioni immateriali, deve ritenersi di natura valutativa, di conseguenza estranea alla falsificazione penalmente rilevante. Di parere opposto la Cassazione che, nell'accogliere il ricorso, richiama il precedente a Sezioni Unite con cui la S.C. ha sanato un contrasto interpretativo sul tema oggetto di controversia. La sentenza n. 22474 del 2016 (in questo portale con nota di Zanchi, Rubino, Langè, Il controverso concetto di “verità” e di “fatto materiale” nelle false comunicazioni sociali) ha, infatti, affermato che ai fini della configurazione del reato di false comunicazioni sociali previsto dall'art. 2621 c.c., nel testo riformulato dalla L. n. 69/2015, “la falsità è rilevante se riguarda dati informativi essenziali ed ha la capacità di influire sulle determinazioni dei soci, dei creditori o del pubblico”. Il reato di false comunicazioni sociali sussiste anche in relazione all'esposizione in bilancio di enunciati valutativi, se l'agente, in presenza di criteri normativamente fissati o di criteri tecnici generalmente accettati, se ne discosti consapevolmente, in modo concretamente idoneo ad indurre in errore i destinatati delle comunicazioni. È quanto avvenuto nel caso di specie, in cui il Gup erroneamente ha ritenuto che con l'inciso “ancorché oggetto di valutazioni” si sia voluto escludere la rilevanza penale di una falsità derivante da attività valutativa. La nozione di fatti penalmente rilevanti, ai sensi dell'art. 2621 e 2622 c.c. esclude dal perimetro della punibilità solo le opinioni, le previsioni o le congetture prospettate come tali, mentre continua ad essere punibile il c.d. falso valutativo. |