Nullità della società per illiceità dell’oggetto sociale e pretese creditorie

La Redazione
14 Febbraio 2018

La nullità del contratto costitutivo di una s.p.a., una volta che la stessa sia stata iscritta nel registro delle imprese e che, formalmente costituita, abbia avviato la propria attività, si converte, ove sia oggetto dell'accertamento principale, in una causa di scioglimento dell'ente con effetti ex nunc

Il giudice ha il potere di rilevare, dai fatti di causa, ogni forma di nullità, a prescindere dal rimedio concretamente invocato dalle parti. La nullità del contratto costitutivo di una s.p.a., una volta che la stessa sia stata iscritta nel registro delle imprese e che, formalmente costituita, abbia avviato la propria attività, si converte, ove sia oggetto dell'accertamento principale, in una causa di scioglimento dell'ente con effetti ex nunc, in ragione della necessità di garantire la stabilità del traffico giuridico.

Poiché, dunque, dal vizio genetico non discendono effetti retroattivi, restano esigibili dalla società gli obblighi patrimoniali in capo ai soci: il giudice chiamato a rilevare incidentalmente la nullità della società, ex art. 2332 c.c. può anche pronunciarsi sul merito della domanda, con la quale la società stessa fa valere una pretesa creditoria nei confronti di un socio.

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