La domanda di trasferimento coattivo di partecipazioni sociali non può essere iscritta nel r.i.

La Redazione
16 Febbraio 2018

La domanda giudiziale, ex art. 2932 c.c., di trasferimento coattivo di una quota di partecipazione sociale non può essere iscritta nel registro delle imprese, in quanto nel vigente sistema di pubblicità d'impresa si rinviene un principio generale e fondamentale di tipicità degli atti soggetti ad iscrizione, che è immanente alla stessa funzione pubblicitaria.

La domanda giudiziale, ex art. 2932 c.c., di trasferimento coattivo di una quota di partecipazione sociale non può essere iscritta nel registro delle imprese, in quanto nel vigente sistema di pubblicità d'impresa si rinviene un principio generale e fondamentale di tipicità degli atti soggetti ad iscrizione, che è immanente alla stessa funzione pubblicitaria. Inoltre il sistema di pubblicità di impresa non conosce il meccanismo dell'effetto prenotativo della domanda giudiziale.

L'art. 2193 c.c. assegna alla pubblicità del registro delle imprese una funzione dichiarativa, di opponibilità a terzi, coerente alla funzione del sistema di pubblicizzare vicende relative all'impesa, quali la variazione della compagine sociale, ma non già situazioni giuridiche relative ai beni, quali appunto il trasferimento della quota di partecipazione dei soci al capitale sociale.

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