La cessione di azioni in nuda proprietà non viola la clausola di covendita

La Redazione
20 Febbraio 2018

L'accordo negoziale con cui alcuni soci cedono la nuda proprietà di titoli azionari, riservandosi l'usufrutto, non fa sorgere il diritto di covendita in favore degli altri soci, configurabile solo quando l'acquirente abbia assunto il controllo della società a seguito dell'acquisto della maggioranza dei diritti di voto incorporati nelle azioni.

L'accordo negoziale con cui alcuni soci cedono la nuda proprietà di titoli azionari, riservandosi l'usufrutto, non fa sorgere il diritto di covendita in favore degli altri soci, configurabile solo quando l'acquirente abbia assunto il controllo della società a seguito dell'acquisto della maggioranza dei diritti di voto incorporati nelle azioni. È questo il principio enunciato dalla Cassazione, nell'ordinanza n. 3951 depositata il 19 febbraio.

Il caso. La vicenda ha origine dalla cessione della nuda proprietà di azioni di una s.pa. con riserva del diritto di usufrutto: secondo gli attori, soci della società, tale operazione sarebbe servita ad eludere la disposizione statutaria che prevedeva il diritto di covendita in favore degli altri soci quando fosse trasferito il pacchetto di maggioranza della società.

Il diritto di covendita. Secondo i ricorrenti, l'operazione in esame, di vendita della nuda proprietà, sarebbe idonea a far sorgere il diritto di covendita, in base a un'interpretazione estensiva della disposizione statutaria che riconosca tale diritto, in capo ai soci di minoranza, anche a tutti quei casi, come quello di specie, in cui ilo controllo sia possibile anche in futuro, e quindi anche quando vi sia un soggetto che, pur non disponendo attualmente della maggioranza dei voti, ma anche della maggioranza potenziale.

La cessione della nuda proprietà. Secondo la Cassazione, però, i giudici di merito hanno correttamente interpretato l'accordo negoziale tra le parti, escludendo che per effetto della cessione della nuda proprietà fosse sorto il diritto di covendita: tale diritto sorge, in favore degli altri soci, solo quando l'acquirente abbia assunto il controllo della società a seguito dell'acquisto della maggioranza dei diritti di voto incorporati nelle azioni. Nell'usufrutto, invece, il diritto di voto resta in capo all'usufruttuario.

La libera circolazione delle partecipazioni. Tale impostazione appare coerente con il principio generale della libera trasferibilità dei titoli partecipativi, il quale impone un'interpretazione restrittiva delle clausole che lo limitano, come quella che, riconoscendo agli altri soci un diritto di covendita e un corrispondente obbligo di riacquisto, si risolve in una restrizione alla libera circolazione delle azioni.

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