Il danno cagionato al lavoratore per straining è risarcibile
02 Marzo 2018
La Corte d'Appello di Brescia rigettava il ricorso proposto dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca avverso la sentenza del Tribunale con cui veniva parzialmente accolta la domanda di risarcimento, avanzata da una insegnante dichiarata inidonea all'insegnamento ed assegnata alla segreteria scolastica. La Corte rilevava infatti che le condotte poste in essere dal dirigente scolastico nei confronti della dipendente, iniziate con la sottrazione degli strumenti di lavoro e sfociate nella privazione di ogni mansione, costituissero un'ipotesi di straining, ossia uno stress forzato deliberatamente inflitto alla vittima dal superiore gerarchico.
Il Supremo Collegio nega che il Giudice di merito sia incorso in ultra o extra petizione, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., attraverso l'utilizzo della nozione di straining anziché quella di mobbing, «perché lo straining altro non è se non “una forma attenuata di mobbing nella quale non si riscontra il carattere della continuità delle azioni vessatorie” azioni che, peraltro, ove si rivelino produttive di danno all'integrità psico-fisica del lavoratore, giustificano la pretesa risarcitoria fondata sull'art. 2087 c.c.». |