Nucleo familiare inadeguato: stato di adottabilità dichiarabile solo sulla base di dati oggettivi
02 Marzo 2018
Il caso. Il Tribunale per i minorenni ha dichiarato lo stato di adottabilità di un minore in quanto la madre risultava affetta da gravi deficit cognitivi e gli altri familiari (nonni e zio) non erano stati reputati idonei a sostituirla in quanto i nonni materni si mostravano del tutto indifferenti nei confronti del nipote mentre lo zio, unico con IQ nella norma, era apparso immaturo. Confermata la sentenza in sede di appello, zio e nonni hanno presentato ricorso per cassazione sostenendo che la Corte non avrebbe considerato l'assunzione di un ruolo genitoriale da parte dello zio, con il sostegno dei servizi sociali, quale soluzione preferibile alla dichiarazione di adottabilità.
L'adozione ultrafamiliare è «approdo estremo». La Suprema Corte rileva che il giudizio negativo formulato nei confronti dello zio del minore non è stato espresso sulla base di un'osservazione circostanziata ed è stato enunciato senza un pronostico, obiettivamente dato, sulla sua crescita personale come “vicario” nei tempi consentiti dalle urgenti necessità di maturazione del bambino. Secondo la Cassazione, infatti, qualora i genitori siano considerati privi delle capacità genitoriali, un giudizio altrettanto negativo sui parenti stretti, che abbiano rapporti significativi con il bambino, «deve essere formulato attraverso la considerazione di dati oggettivi, osservazioni e disponibilità rilevate dai servizi sociali che hanno avuto contatti con il bambino e hanno monitorato il suo ambito familiare» valutandone la personalità, la capacità educativa e direttiva del minore, se del caso anche per il tramite di un consulente tecnico esperto della materia, in considerazione dei diritti personalissimi coinvolti e del principio secondo cui «l'adozione ultrafamiliare deve considerarsi come approdo estremo». La Corte accoglie, quindi, il ricorso proposto dallo zio del bambino e rinvia la causa alla Corte d'appello in diversa composizione. |