La Consulta ritorna sul ne bis in idem

La Redazione
06 Marzo 2018

La Corte Costituzionale ritorna sul tema del doppio binario sanzionatorio, lo fa con la sentenza n. 43 depositata lo scorso 2 marzo.

La Corte Costituzionale ritorna sul tema del doppio binario sanzionatorio, lo fa con la sentenza n. 43 depositata lo scorso 2 marzo.

La pronuncia verte sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 649 c.p.p. «nella parte in cui non prevede l'applicabilità della disciplina del divieto di un secondo giudizio nei confronti dell'imputato al quale, con riguardo agli stessi fatti, sia già stata irrogata in via definitiva, nell'ambito di un procedimento amministrativo, una sanzione di carattere sostanzialmente penale ai sensi della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e dei relativi Protocolli».

Il rimettente giudica un imputato del reato previsto dall'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, per aver omesso di presentare la dichiarazione dell'anno 2008 relativa ad IRPEF e IVA, al fine di evadere tali imposte per un importo superiore alla soglia di punibilità.

La medesima omissione costituisce illecito tributario ed è sanzionata in via amministrativa, ai sensi degli artt. 1, comma 1, e 5, comma 1, del D.Lgs. n. 471/1997.

A tale titolo l'imputato è già stato destinatario di una sanzione amministrativa pari al 120 per cento di entrambe le imposte evase.

Ciò che rileva è la sola definitività della sanzione, di cui il rimettente dà atto, rilevando che non sono stati esperiti ricorsi contro l'avviso di accertamento. Attraverso un'accurata ricostruzione della giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo, con specifico riferimento alle «sovrattasse tributarie», il rimettente conclude che la sanzione amministrativa tributaria inflitta in via definitiva all'imputato ha natura penale, ai sensi dell'art. 7 della CEDU, e che l'art. 4 del Protocollo n. 7 alla Convenzione vieta di procedere nuovamente per il medesimo fatto e nei confronti della stessa persona.

Dopo i richiami alla giurisprudenza CEDU, la Consulta ha ritenuto corretto richiamare il consolidato principio della “sufficiently close connection in substance and time“, emerso dalla pronuncia della Grande Camera CEDU A e B c/ Norvegia, che, ove sussistente tra i due procedimenti amministrativo e penale, rende il doppio binario conforme alla Convenzione EDU e segnatamente all'art. 4 Prot. 7.

In precedenza, come si è visto, l'autonomia dell'uno rispetto all'altro escludeva in radice che essi potessero sottrarsi al divieto di bis in idem. Oggi, pur dovendosi prendere in considerazione il loro grado di coordinamento probatorio, al fine di ravvisare il legame materiale, vi è la possibilità che in concreto gli stessi siano ritenuti sufficientemente connessi, in modo da far escludere l'applicazione del divieto di bis in idem, come testimonia la stessa sentenza A e B contro Norvegia, che proprio a tali procedimenti si riferisce.

Ora, il mutamento del significato della normativa interposta, conduce la Corte a questa decisione: “il mutamento del significato della normativa interposta, sopravvenuto all'ordinanza di rimessione per effetto di una pronuncia della grande camera della Corte di Strasburgo che esprime il diritto vivente europeo, comporta la restituzione degli atti al giudice a quo, ai fini di una nuova valutazione sulla rilevanza della questione di legittimità costituzionale (ordinanza n. 150 del 2012). Se, infatti, il giudice a quo ritenesse che il giudizio penale è legato temporalmente e materialmente al procedimento tributario al punto da non costituire un bis in idem convenzionale, non vi sarebbe necessità ai fini del giudizio principale di introdurre nell'ordinamento, incidendo sull'art. 649 c.p.p., alcuna regola che imponga di non procedere nuovamente per il medesimo fatto“.

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