La riassunzione del processo si perfeziona con il deposito del ricorso in cancelleria
08 Marzo 2018
Il caso. Il giudizio di cassazione trae origine da un ricorso con il quale si contesta violazione e falsa applicazione degli artt. 156, 160, 162, 302 c.p.c..
Giudizio di appello interrotto a seguito della morte dell'appellata. Il giudizio di appello era stato interrotto a seguito di dichiarazione dell'intervenuto decesso dell'appellata e sarebbe stato tempestivamente riassunto nei confronti degli eredi di quest'ultima dagli appellanti con atto notificato impersonalmente e collettivamente agli eredi oltre l'anno dalla morte della parte. I ricorrenti, pertanto, si lamentano del fatto che la Corte territoriale, pur dando atto del deposito dell'atto di riassunzione nel termine di sei mesi di cui all'art. 305 c.p.c., nella formulazione applicabile, ratione temporis, al caso in esame, abbia poi dichiarato l'improcedibilità del giudizio di impugnazione sul presupposto che la notificazione, ai sensi dell'art. 303, comma 2, c.p.c., eseguita oltre l'anno dalla morte della parte, fosse inesistente e, quindi, insanabile.
Momento in cui si verifica la riassunzione. A parere del Collegio, la decisione d'appello non si è uniformata all'orientamento della giurisprudenza di legittimità alla luce del quale: «la riassunzione del processo si perfeziona nel momento del tempestivo deposito del ricorso in cancelleria con la richiesta di fissazione dell'udienza, senza che rilevi l'eventuale inesatta identificazione della controparte nell'atto di riassunzione, il quale opera in termini oggettivi ed è valido, per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156 c.p.c., quando contenga gli elementi sufficienti ad individuare il giudizio che si intende proseguire; ne consegue che non incide sulla tempestività della riassunzione, ai sensi dell'art. 305 c.p.c., la successiva notifica del ricorso e dell'unito decreto, atta invece al ripristino del contraddittorio nel rispetto delle regole proprie della vocatio in ius, sicché, ove essa sia viziata o inesistente, o comunque non correttamente compiuta per erronea o incerta individuazione del soggetto che deve costituirsi, il giudice è tenuto ad ordinarne la rinnovazione, con fissazione di nuovo termine, ma non può dichiarare l'estinzione del processo» (cfr., ex multis, Cass. civ., n. 2174/2016; Cass. civ., n. 7661/2015; Cass. civ., n. 21869/2013).
La Suprema Corte, dando continuità al principio sopra riportato, ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte d'appello territorialmente competente, in diversa composizione. |